Corte dei conti europea: i controlli doganali presentano debolezze e lacune


Secondo una nuova relazione della Corte dei conti europea, le gravi debolezze e lacune riscontrate indicano un’applicazione non efficace dei controlli doganali nell’UE, con ripercussioni negative sulle finanze dell’UE.

Le merci provenienti da paesi terzi che entrano negli Stati membri dell’UE sono soggette a controlli doganali prima di essere immesse in libera pratica all’interno dell’UE. Tuttavia, gli importatori possono deliberatamente ridurre o eludere l’obbligazione doganale, per esempio, sottovalutando le proprie merci, dichiarando un paese di origine falso o imputando le merci a una categoria di prodotti con un’aliquota del dazio inferiore.

La Corte ha valutato se la Commissione europea e gli Stati membri abbiano previsto controlli rigorosi sulle importazioni. Gli auditor della Corte hanno visitato a tal fine le autorità doganali di cinque Stati membri: Spagna, Italia, Polonia, Romania e Regno Unito.

Sono state riscontrate gravi debolezze che dimostrano l’esistenza di carenze nel quadro normativo nonché un’applicazione inefficace dei controlli doganali sulle importazioni, il che pregiudica gli interessi finanziari dell’UE.

“I dazi doganali corrispondono al 14 % del bilancio dell’UE, ossia a circa 20 miliardi di euro. La loro evasione aumenta il divario doganale, che deve essere colmato dagli Stati membri con contributi RNL più alti. In ultima istanza, il costo grava sui contribuenti europei”, ha affermato Pietro Russo, il Membro della Corte responsabile della relazione.

Secondo la Corte, gli Stati membri non hanno incentivi finanziari sufficienti per effettuare i controlli doganali. Quelli che svolgono i controlli doganali, senza però riuscire a recuperare il mancato gettito dell’UE, rischiano di subire conseguenze finanziarie, mentre è possibile che quelli che non eseguono tali controlli non corrano alcun rischio. Negli Stati membri, inoltre, sussiste ancora una serie di lacune per quanto riguarda il controllo delle importazioni. Per esempio:

La Corte ha rilevato che l’assenza di richieste di garanzie nel Regno Unito ha permesso che merci cinesi fortemente sottovalutate fossero sdoganate nel Regno Unito e poi ritrasportate nell’Europa continentale. Prodotti tessili o calzaturieri sottovalutati provenienti dalla Cina sono stati spediti da Amburgo a Dover, dove sono stati immessi in libera pratica nell’UE senza controlli allo sdoganamento, per poi essere nuovamente spediti in Polonia o in Slovacchia. Un’operazione congiunta, condotta nel 2016 dalle autorità doganali francesi in collaborazione con l’OLAF, ha confermato che le frodi consistenti nella sottovalutazione delle merci avevano luogo principalmente nel Regno Unito e che questa situazione era aggravata ulteriormente dal mancato versamento dell’IVA negli Stati membri di destinazione. Il valore dichiarato a fronte di fatture false era sottostimato da 5 fino a 10 volte. Secondo l’OLAF, tra il 2013 e il 2016, il Regno Unito avrebbe dovuto mettere a disposizione quasi 2 miliardi di euro in più di dazi doganali.

La reale origine delle merci può essere dissimulata tramite un trasbordo fraudolento in un paese dove le merci vengono temporaneamente depositate per poi essere spedite nell’UE con una documentazione falsa. La Corte ha reperito in Internet vari esempi di società che offrono questo tipo di servizio fraudolento.

Le merci il cui valore non raggiunge una data soglia sono esentate da dazi doganali. La Corte ha però rilevato che la mancanza di controlli comportava il pagamento di dazi doganali inferiori al dovuto per merci acquistate online al di fuori dell’UE. Essa ritiene che diversi corrieri abusino di questo sistema di esenzione.

La Corte afferma che, pur avendo compiuto progressi verso l’applicazione uniforme della normativa doganale, gli Stati membri hanno adottato approcci differenti, in termini di controlli doganali, per fronteggiare la sottovalutazione delle merci, l’errata descrizione dell’origine e l’errata classificazione nonché per comminare sanzioni doganali. Controlli doganali complessi possono incidere sulla scelta, da parte dell’operatore commerciale, dell’ufficio doganale per l’importazione: pertanto, nei porti o aeroporti caratterizzati da minori controlli doganali si concentra un traffico maggiore.

La Corte raccomanda alla Commissione europea di:

produrre stime periodiche del divario doganale a partire dal 2019 e di usarle per fissare target in materia di controlli doganali;
rafforzare il sostegno ai servizi doganali nazionali, procedendo inoltre alla revisione del tasso appropriato per le spese di riscossione.
proporre che i nuovi programmi d’azione dell’UE contribuiscano alla sostenibilità finanziaria dei sistemi d’informazione europei relativi all’attività doganale;
essere più precisa nelle richieste contenute nelle comunicazioni di mutua assistenza;
proporre modifiche alla normativa doganale al fine di rendere obbligatoria l’indicazione dello speditore.

Gli Stati membri dovrebbero:

vincolare l’omissione dei controlli suggeriti da un particolare filtro di rischio a un’approvazione gerarchica a priori o sul momento;
introdurre nei propri sistemi informatici di sdoganamento controlli volti a bloccare le dichiarazioni di importazione che chiedono la franchigia dai dazi su merci con valore dichiarato superiore a 150 euro o per spedizioni commerciali dichiarate come regali;
creare piani di indagine per combattere l’abuso di questa franchigia su merci oggetto di commercio elettronico con paesi terzi.

La relazione speciale n. 19/2017, intitolata La relazione speciale n. 19/2017 intitolata “Procedure di importazione: le carenze del quadro normativo e un’applicazione inefficace pregiudicano gli interessi finanziari dell’UE” è disponibile in 23 lingue dell’UE sul sito Internet della Corte (eca.europa.eu).

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