Protezione dei whistleblower, la Commissione propone una direttiva per una disciplina unitaria nell’UE


Bruxelles, 23 aprile 2018. I recenti scandali – dal Dieselgate ai LuxLeaks ai Panama Papers, fino alle attuali rivelazioni di Cambridge Analytica – evidenziano l’importanza del ruolo dei whistleblower nel portare alla luce attività illecite che arrecano pregiudizio al pubblico interesse e al benessere dei cittadini.
Ed è per questo che – sollecitata da più parti – la Commissione europea ha presentato oggi una proposta di direttiva, nell’intento di garantire un livello elevato di protezione per «i segnalanti di fatti illeciti» – come li definisce la recente legge italiana sul whistleblowing – i quali comportino violazioni del diritto dell’Unione europea. La nuova normativa creerà canali di comunicazione sicuri che permetteranno di effettuare segnalazioni sia all’interno di un’organizzazione che all’esterno, rivolgendosi in tal caso a un’autorità pubblica. Tutelerà i whistleblower dal rischio di un licenziamento o di una retrocessione di grado e da altre forme di ritorsione e imporrà alle autorità nazionali obblighi di informazione dei cittadini e di formazione delle autorità pubbliche su come comportarsi in caso di segnalazione.

 «Molti dei recenti scandali non sarebbero mai venuti alla luce se chi aveva accesso a informazioni privilegiate non avesse avuto il coraggio di parlare», ha dichiarato il primo vicepresidente Frans Timmermans. «Chi lo ha fatto si è però assunto rischi enormi. Per questo motivo, garantendo una miglior protezione ai segnalanti, saremo maggiormente in grado di individuare e prevenire eventuali minacce al pubblico interesse quali le frodi, gli atti di corruzione, l’evasione fiscale o i danni alla salute dei cittadini e all’ambiente. Non dovrebbe esserci alcuna sanzione per chi fa la cosa giusta. Le misure proposte oggi, inoltre, tutelano coloro che agiscono come vere e proprie fonti per i giornalisti d’inchiesta, contribuendo a garantire la libertà di espressione e dei mezzi di comunicazione in Europa».

Vĕra Jourová, commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha aggiunto che «le nuove norme sulla protezione dei whistleblower segneranno un punto di svolta. In un mondo globalizzato in cui la tentazione di massimizzare i profitti, talvolta a scapito della legge, è reale, è nostro dovere sostenere chiunque sia pronto a correre il rischio di smascherare violazioni gravi del diritto dell’UE. Dobbiamo farlo per i cittadini europei onesti».

I whistleblower possono contribuire a individuare, indagare e sanzionare gli abusi del diritto dell’Unione. Svolgono un ruolo importante poiché permettono ai giornalisti e alla stampa libera di adempiere alla loro funzione fondamentale nelle nostre democrazie. È per questo che hanno bisogno di essere adeguatamente tutelati da eventuali atti di intimidazione o di ritorsione. I cittadini che denunciano attività illegali non dovrebbero essere puniti a causa della loro segnalazione. Oggi, invece, molti ne pagano le conseguenze con il loro posto di lavoro, la loro reputazione o addirittura la loro salute; è quanto accade al 36 per cento dei segnalanti, secondo l’indagine mondiale 2016 sull’etica nel contesto del lavoro.

Protezione per un’ampia gamma di violazioni del diritto dell’UE. La proposta della Commissione garantisce, in tutti gli Stati membri, una protezione per chi denuncia violazioni al diritto dell’UE in materia di appalti pubblici, servizi finanziari, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, tutela ambientale, sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata, protezione dei dati e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Si applica anche al mancato rispetto delle norme UE sulla concorrenza, agli abusi concernenti le norme in materia di imposta sulle società e ai danni causati agli interessi finanziari dell’Unione. Inoltre la Commissione incoraggia gli Stati membri a spingersi al di là di queste norme minime e a istituire quadri globali per la protezione dei whistleblower, ispirati agli stessi principi.

Meccanismi e obblighi chiari per i datori di lavoro. Tutte le imprese con più di 50 dipendenti o con un fatturato annuo superiore ai 10 milioni di euro dovranno prevedere una procedura interna per gestire le segnalazioni. La normativa si applicherà anche a tutte le amministrazioni statali e regionali e a tutti i comuni con più di 10.000 abitanti.
I meccanismi di protezione dovranno includere canali di comunicazione chiari, all’interno e all’esterno dell’organizzazione, che garantiscano la riservatezza; un sistema di comunicazione articolato su tre livelli: canali di comunicazione interna; segnalazione alle autorità competenti – nel caso in cui i canali interni non funzionino o si possa ragionevolmente presumere che non funzionino (ad esempio, se l’utilizzo dei canali interni può compromettere l’efficacia dell’azione investigativa da parte delle autorità responsabili); divulgazione al pubblico e ai mezzi di comunicazione – qualora, dopo la segnalazione, non si intervenga in maniera adeguata attraverso altri canali, oppure in caso di pericolo imminente o palese per il pubblico interesse o di danno irreversibile; obblighi di risposta per le autorità e le imprese, che dovranno fornire un riscontro e dar seguito alle segnalazioni entro tre mesi in caso di ricorso ai canali di comunicazione interna.
È disciplinata la prevenzione delle ritorsioni che, in qualunque forma, dovranno essere sanzionate. Il segnalante che subisce ritorsioni dovrebbe avere accesso a una consulenza gratuita e a mezzi di ricorso adeguati (come misure volte a far cessare eventuali molestie sul posto di lavoro perpetrate nei suoi confronti o a impedirne il licenziamento). In questi casi, l’onere della prova sarà invertito e spetterà alla persona o all’organizzazione oggetto della segnalazione dimostrare che non sta mettendo in atto alcuna ritorsione nei confronti del whistleblower. Quest’ultimo sarà inoltre protetto in sede di procedimento giudiziario, mediante l’esonero da ogni responsabilità connessa alla divulgazione delle informazioni.

Misure di salvaguardia efficaci. La proposta tutela chiunque effettui responsabilmente una segnalazione nel sincero intento di salvaguardare il pubblico interesse. Contiene garanzie miranti a scoraggiare segnalazioni scorrette o effettuate in malafede e a prevenire danni d’immagine ingiustificati. Le persone coinvolte nei fatti segnalati godranno pienamente del diritto alla presunzione di innocenza, a un ricorso effettivo, a un giudice imparziale e alla difesa.

Attualmente, la protezione garantita ai whistleblower nell’Unione europea è frammentata e disomogenea. A oggi, solo dieci Stati membri prevedono una piena tutela: Italia, Francia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Slovacchia, Svezia, Regno Unito. Negli altri Paesi, la protezione accordata è parziale e si applica solo a settori specifici o a determinate categorie di lavoratori.

La proposta della Commissione si basa sulla raccomandazione del Consiglio d’Europa del 2014 sulla protezione dei whistleblower in cui, oltre a esortare gli Stati membri a predisporre un quadro normativo, istituzionale e giudiziario, si definiscono anche i principi a cui essi devono ispirarsi al momento della sua adozione o revisione. Anche il Parlamento europeo e le organizzazioni della società civile e i sindacati hanno chiesto costantemente una legislazione che, a livello dell’UE, proteggesse i segnalanti di fatti illeciti che agiscono nel pubblico interesse.

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