Matteo Renzi
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Il Jobs Act 'riscrive' l'art.18, il compromesso di Matteo Renzi sui licenziamenti


Il decreto attuativo sul contratto a tutele crescenti, approvato il 24 dicembre in Cdm, riscrive le norme sulla gestione dei licenziamenti illegittimi. Vengono rivisti sostanzialmente, per i nuovi assunti, i contenuti dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: il reintegro resta per i licenziamenti discriminatori e per quelli che si richiamano alla giusta causa in cui viene dimostrata l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. Vengono disciplinati anche i licenziamenti collettivi, finora ‘affidati’ alla legge 223 del 91.

Il risultato che esce dal Consiglio dei ministri è, in sostanza, un compromesso fra le pressioni dell’Ncd di Angelino Alfano, determinato ad abolire un ‘privilegio anacronistico’, e quelle della minoranza Pd, convinta della necessità di ‘preservare tutele indispensabili’.

Applicazione. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ovvero riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.

Licenziamenti discriminatori. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ovvero riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Licenziamenti per giustificato motivo e giusta causa. Nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione.

V izi formali e procedurali. In questo caso, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità.

Licenziamento collettivo. In caso di licenziamento collettivo ai sensi della legge 223 del 91, intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio previsto per i licenziamenti discriminatori: reintegro o indennizzo richiesto dal lavoratore. In caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta, si applica il regime previsto per i licenziamenti per giustificato motivo o giusta causa illegittimi: indennizzo da 4 a 24 mensilità.

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