Tribunale UE
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Dal 1° luglio in vigore nuove norme di procedura del Tribunale dell’UE


Lussemburgo, 19 luglio 2015. Il nuovo regolamento di procedura del Tribunale, frutto di un lavoro avviato nel 2012, sostituirà il regolamento di procedura del 1991. Nel corso del tempo, quest’ultimo è stato modificato in più occasioni al fine di adeguare e migliorare i dispositivi procedurali a seconda delle esigenze e degli sviluppi. Dal momento che tale approccio frammentario ha raggiunto i suoi limiti, si è resa necessaria una riforma completa, che ha aperto la strada a una ristrutturazione del testo originario e all’introduzione di nuove norme.

Le norme di procedura sono state adattate alla realtà del contenzioso attualmente sottoposto al Tribunale, effettuando una distinzione chiara tra le tre principali categorie di ricorso, ciascuna delle quali presenta caratteristiche proprie: i ricorsi diretti, nell’ambito dei quali gli incidenti processuali, le istanze di intervento e le domande di trattamento riservato sono particolarmente numerosi; i ricorsi nell’ambito della proprietà intellettuale; le impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica.

Gli sforzi, già intrapresi da diversi anni al fine di migliorare l’efficienza del Tribunale, sono proseguiti nell’ambito procedurale al fine di rafforzare la capacità di trattamento delle cause, entro un termine ragionevole e nel rispetto dei criteri dell’equo processo, conformemente ai principi risultanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A tale proposito, meritano in particolare di essere menzionati:

  • l’estensione dell’ambito di applicazione delle disposizioni relative al giudice unico alle cause in materia di proprietà intellettuale;
  • la semplificazione, nelle cause in materia di proprietà intellettuale, delle norme relative alla determinazione della lingua processuale e allo svolgimento della fase scritta del procedimento (un unico giro di memorie);
  • la semplificazione del regime dell’intervento (non è più prevista l’ammissione a intervenire qualora la domanda sia depositata dopo la scadenza del termine legale di sei settimane successive alla pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea GUUE, della comunicazione riguardante la presentazione del ricorso);
  • la facoltà, per il Tribunale, di statuire senza fase orale del procedimento nei ricorsi diretti, qualora nessuna delle parti principali abbia chiesto la tenuta di un’udienza di discussione;
  • la possibilità, per il Tribunale, di statuire senza fase orale del procedimento nelle impugnazioni, anche in presenza di una domanda presentata da una parte;
  • la chiarificazione dei diritti attribuiti agli intervenienti;
  • il trasferimento, a favore dei presidenti di sezione, di determinate competenze decisionali precedentemente conferite alla sezione e la semplificazione della forma di determinate decisioni, prevedendo nuovi casi nei quali non si statuisce più mediante ordinanza (ad esempio, la sospensione e la riunione);
  • l’indicazione secondo cui il Tribunale statuisce nel più breve termine possibile su un’eccezione di irricevibilità o d’incompetenza, su una domanda di non luogo a statuire o su qualsiasi altro incidente, nonché su una domanda di intervento o una contestazione di domanda di trattamento riservato.

Si è voluta garantire l’omogeneità dei dispositivi procedurali che disciplinano i contenziosi sottoposti ai giudici dell’Unione europea, tenendo conto, in particolare, del regolamento di procedura della Corte di giustizia entrato in vigore il 1° novembre 2012, e avendo cura al contempo di cogliere la specificità dei ricorsi diretti che contrappongono una persona fisica o giuridica o uno Stato membro a un’istituzione dell’Unione.

Il Tribunale disporrà di norme che gli consentiranno di adottare le modalità di organizzazione che esso reputi le più appropriate a seconda, in particolare, del numero di giudici che lo compongono e di norme volte a dare effetto utile al cambiamento statutario consistente nella creazione del posto di vicepresidente del Tribunale.

Sono state apportate soluzioni per quelle situazioni procedurali alle quali finora le norme di procedura non avevano dato risposta, in particolare: le condizioni alle quali una causa può essere oggetto di una riattribuzione, gli adeguamenti delle conclusioni dell’atto di ricorso nel corso del giudizio o il seguito da dare alla produzione di un documento in esecuzione di una misura istruttoria disposta dal Tribunale. Inoltre, è stato elaborato un nuovo, specifico dispositivo procedurale al fine di disciplinare il trattamento processuale delle informazioni o dei documenti riservati che interessano la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali, nonché le deroghe al principio del contraddittorio che possono discenderne. Tale regime, previsto all’articolo 105 del regolamento di procedura, sarà tuttavia operativo solo dopo la pubblicazione di una decisione del Tribunale che stabilirà i criteri di sicurezza ai fini della tutela di tali dati.

Taluni dispositivi, inoltre, sono stati razionalizzati: è stato abolito l’obbligo formale per l’avvocato che rappresenta una persona giuridica di diritto privato di dimostrare che il suo mandato era stato rilasciato da una persona a ciò legittimata; è stato abbandonata la posta elettronica come modalità di deposito degli atti processuali (al fine di evitare talune difficoltà regolarmente riscontrate e di favorire l’utilizzo dell’applicazione e-Curia). Infine, da un punto di vista formale, è stata migliorata la leggibilità del regolamento grazie alla definizione delle principali nozioni utilizzate, a una ristrutturazione globale e all’introduzione di un titolo per ciascun articolo.

In applicazione del regolamento di procedura, il Tribunale ha adottato vari atti che sono entrati anch’essi in vigore il 1° luglio. Dopo aver consultato gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il Parlamento, l’UAMI e il CCBE, ha adottato le Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale. Tali norme, che abrogano e sostituiscono le Istruzioni al cancelliere del 5 luglio 2007 e le Istruzioni pratiche alle parti dinanzi al Tribunale del 24 gennaio 2012, spiegano, precisano e integrano talune disposizioni del regolamento di procedura. Esse mirano, in particolare, a fornire ai rappresentanti delle parti indicazioni sulla presentazione e il deposito degli atti processuali e dei documenti nonché a consentire loro di tener conto di elementi che il Tribunale è tenuto a prendere in considerazione. Le prescrizioni relative all’accesso dei terzi al fascicolo, all’anonimato e all’omissione di dati nei confronti del pubblico, attualmente contenute nelle Istruzioni pratiche alle parti, non figurano nelle Norme pratiche di esecuzione ma sono state riversate nel nuovo regolamento di procedura. Del pari, l’importanza della limitazione della lunghezza delle memorie è stata rafforzata mediante l’inserimento, nel regolamento di procedura, della norma enunciata, finora, nelle Istruzioni pratiche alle parti. Le modalità di applicazione di tale norma e le conseguenze del persistere della sua violazione sono descritte nelle Norme pratiche di esecuzione.

È stato necessario modificare il formulario di ammissione al gratuito patrocinio,  previsto dal regolamento di procedura, al fine di integrarvi l’estensione dell’ambito di applicazione del gratuito patrocinio alle persone giuridiche. Inoltre, dal punto di vista formale, sono state poste in evidenza le informazioni destinate a facilitare la comprensione da parte di coloro che non sono rappresentati da un avvocato. Il nuovo formulario di ammissione al gratuito patrocinio, che sarà pubblicato nella GUUE e reso accessibile sul sito internet della Corte di giustizia dell’Unione europea, deve essere utilizzato a far data dal 1° luglio 2015.

Infine, i tre promemoria ai quali rinviano le Norme pratiche di esecuzione sono accessibili sul sito internet della Corte di giustizia dell’Unione europea. Tali documenti, destinati ad aiutare i rappresentanti delle parti, forniscono informazioni sul modo di presentare e di depositare un atto di ricorso in formato cartaceo o mediante l’applicazione e-Curia e sullo svolgimento dell’udienza di discussione.

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