Corte di giustizia

L’obbligo di emettere fatture transfrontaliere esclusivamente in una lingua specifica viola il diritto dell’Unione


Lussemburgo, 7 agosto 2016. Questa causa verte su di una controversia relativa a fatture insolute tra la New Valmar, una società con sede nella regione fiamminga del Belgio, e la Global Pharmacies Partner Health («GPPH»), una società con sede in Italia. La GPPH ha eccepito la nullità di tali fatture con la motivazione che esse avrebbero violato le norme linguistiche che sono, secondo tale società, disposizioni di ordine pubblico nel diritto belga. Secondo una normativa fiamminga, infatti, le imprese con sede nella regione in questione devono utilizzare la lingua olandese per redigere, in particolare, gli atti e i documenti prescritti dalla legge. Tutte le indicazioni standard e le condizioni generali presenti in tali fatture sono state redatte in italiano e non in olandese. In pendenza del procedimento, la New Valmar ha consegnato alla GPPH una traduzione delle fatture in olandese. La giurisdizione belga investita della causa precisa che le fatture controverse sono e restano, nondimeno, viziate da nullità assoluta.

La New Valmar non nega che le fatture violino la normativa linguistica. Tuttavia, essa afferma, tra l’altro, che tale normativa è contraria al diritto dell’Unione, e segnatamente alle disposizioni in materia di libera circolazione delle merci. Alla luce di tali circostanze, il rechtbank van koophandel te Gent (Tribunale commerciale di Gand, Belgio) ha sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Con la sua sentenza nella causa C-15/15, New Valmar BVBA/Global Pharmacies Partner Health Srl, la Corte afferma che la normativa linguistica in questione costituisce effettivamente une restrizione alla libera circolazione delle merci nell’UE.

Detta normativa, privando gli operatori interessati della possibilità di scegliere liberamente una lingua, che entrambi padroneggiano, per la redazione delle loro fatture e imponendo una lingua che non corrisponde necessariamente a quella che le parti hanno convenuto di utilizzare nei loro rapporti contrattuali, può far aumentare il rischio di contestazione e mancato pagamento delle fatture. Infatti, i loro destinatari potrebbero essere invogliati, al fine di opporsi al pagamento, a far valere la loro incapacità, reale o asserita, di comprenderne il contenuto.

Viceversa, il destinatario di una fattura redatta in una lingua diversa da quella olandese, tenuto conto della nullità assoluta che vizia una fattura di questo tipo, potrebbe essere invogliato a contestarne la validità per questa sola ragione, anche se la fattura è stata redatta in una lingua che comprende. Inoltre, tale tipo di nullità potrebbe arrecare all’emittente della fattura svantaggi notevoli, quali, in particolare, la perdita degli interessi di mora.

Per quanto attiene alla questione se una normativa di questo tipo sia giustificata da uno o più obiettivi legittimi, la Corte giudica che, da un lato, essa permette effettivamente di conservare l’uso corrente della lingua olandese per la redazione di documenti ufficiali, quali le fatture, e, dall’altro, consente di facilitare i controlli su tali documenti da parte delle autorità nazionali competenti.

Tuttavia, per soddisfare gli obblighi imposti dal diritto dell’Unione, la normativa deve essere anche proporzionata a tali obiettivi.

Nel caso in esame, una normativa di uno Stato membro che non solo imponga l’uso della lingua ufficiale del medesimo per la redazione di fatture relative a operazioni negoziali transfrontaliere, ma che consenta altresì di redigere una versione autentica di tali fatture anche in una lingua conosciuta da tutte le parti interessate, sarebbe meno lesiva della libera circolazione delle merci rispetto alla normativa in questione, garantendo nel contempo i medesimi obiettivi.

La Corte dichiara, dunque, che la normativa in questione eccede quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti e quindi non è proporzionata agli stessi.

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