Parlamento europeo

Cooperazione giudiziaria in materia civile e ricevibilità del ricorso pregiudiziale alla Corte di giustizia


Lussemburgo, 8 agosto 2016. La società PEBROS SERVIZI S.r.l. ha ottenuto dal Tribunale di Bologna una sentenza di condanna della ASTON MARTIN LAGONDA L.t.d. al pagamento della somma di 18.000 euro, oltre accessori. Durante il processo, tale ultima società era stata dichiarata contumace: in altri termini, pur essendo stata regolarmente resa edotta della pendenza della causa instaurata dalla PEBROS, non si era costituita e il processo si era svolto quindi in sua assenza.

La sentenza di condanna a favore della PEBROS non era stata impugnata e quindi era divenuta definitiva.

Con successiva richiesta allo stesso Tribunale di Bologna, la Pebros chiedeva di certificare il valore di titolo esecutivo europeo della suddetta sentenza di condanna, ai sensi del regolamento 805/2004, al fine di poter avviare l’esecuzione contro la ASTON MARTIN in altro Paese dell’UE.

Poiché il presupposto del titolo esecutivo europeo è la non contestazione del credito che s’intende recuperare coattivamente e poiché, nel diritto italiano, la contumacia di una parte processuale non equivale alla non contestazione dell’altrui diritto, il Tribunale di Bologna, con rinvio pregiudiziale, ha chiesto alla Corte UE se la nozione di “non contestazione” ai sensi della normativa europea debba intendersi in un’accezione svincolata da quella che ne dà il diritto italiano, con la conseguenza che dovrebbe ritenersi “non contestato” anche il credito portato da una sentenza definitiva di condanna emessa all’esito di un giudizio contumaciale.

Il governo italiano, costituitosi davanti alla Corte UE, ha eccepito l’irricevibilità della questione pregiudiziale in quanto il Tribunale di Bologna l’avrebbe sollevata non nell’esercizio di funzioni giurisdizionali ma nello svolgimento di un’attività di natura totalmente o prevalentemente amministrativa, qual è il procedimento per la certificazione del titolo esecutivo europeo.

La Corte UE (sentenza nella causa C-511/14, Pebros Servizi S.r.l.) si dichiara competente ad affrontare la questione proposta dal Tribunale di Bologna, giacché la procedura di certificazione va vista, più che come una vicenda distinta dal processo giurisdizionale che l’ha preceduta, di carattere amministrativo, come l’ultima tappa di tale processo: una tappa necessaria al perfezionamento della decisione giudiziale quale titolo esecutivo europeo. La procedura è infatti riservata a un giudice e implica un esame giurisdizionale delle condizioni previste dal regolamento 805/2004. La questione proposta è pertanto ricevibile, poiché il compito della Corte è provvedere a ogni domanda di pronuncia pregiudiziale a meno che non appaia manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto UE nulla ha a che fare con l’oggetto della controversia dinanzi al giudice di rinvio, in particolare se il quesito è di natura ipotetica o la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per esprimersi.

Nel merito, la Corte di giustizia afferma che la procedura di certificazione di una decisione giudiziaria quale titolo esecutivo europeo deve necessariamente ricevere una qualificazione autonoma rispetto alle norme processuali dei singoli Paesi membri: pertanto, tale procedura, propria del diritto dell’Unione, va interpretata soltanto alla luce di tale diritto. Ai sensi dell’art. 3, par. 1, II comma, lett. B) del regolamento del 2004, il rinvio alle norme interne, infatti concerne esclusivamente le modalità procedurali di opposizione alle richieste del creditore, e non le conseguenze della contumacia del debitore. Tale norma deve quindi interpretarsi nel senso che il credito è da reputarsi incontestato laddove il debitore non faccia nulla per eccepire il fatto che non sia dovuto, non costituendosi, pur essendo invitato a farlo, con atti scritti, ovvero non comparendo in udienza. Perché questo possa avvenire, naturalmente, la procedura deve rispettare le norme minime previste per assicurare la possibilità dell’instaurazione del contraddittorio.

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