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Immigrazione illegale e cittadini extracomunitari dopo adesione all’UE


Lussemburgo, 20 novembre 2016. Il decreto legislativo n. 286/1998 (testo unico sull’immigrazione), al fine di reprimere l’ingresso e la permanenza sul territorio italiano di stranieri “extracomunitari” privi dei prescritti requisiti di legge, sanziona ogni attività di favoreggiamento dei flussi irregolari d’immigrazione.

Alcuni cittadini italiani sono imputati in un procedimento penale davanti al Tribunale di Campobasso per avere procurato o favorito l’ingresso illegale nel territorio italiano di cittadini rumeni al tempo in cui la Romania non era ancora entrata a far parte dell’UE.

Secondo una giurisprudenza della Cassazione, nella specie, in base al principio della retroattività della norma più favorevole al reo, l’adesione della Romania all’UE “cancellerebbe” ex post (quindi retroattivamente), il reato commesso prima di tale adesione, in quanto, in sostanza, verrebbe a mancare, successivamente, uno dei presupposti del reato (il fatto, cioè, che i migranti “favoriti” dagli imputati siano “extracomunitari”).

Il Tribunale di Campobasso ha chiesto, in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia di Lussemburgo se l’adesione della Romania all’Unione europea (a partire dal 1° gennaio 2007) abbia oppure no determinato l’abolizione del reato di favoreggiamento dell’immigrazione e del trattenimento di cittadini “extracomunitari” nel territorio dello Stato italiano e quindi se, nella specie, sia o non sia precluso al giudice nazionale di applicare il principio generale della retroattività della norma più favorevole al reo nei confronti di quanti, prima del 1° gennaio 2007, abbiano favorito l’immigrazione di cittadini rumeni.

Con la sentenza nella causa C-218/15, Paoletti Giampaolo e altri, la Corte premette che il principio di retroattività della legge penale più favorevole non può essere invocato nel caso di specie. Esso, infatti, implica logicamente una successione di leggi nel tempo e si fonda sulla considerazione che il legislatore ha mutato la propria valutazione relativamente alla qualificazione penale di un fatto o relativamente alla pena da applicare a un reato. In Italia, invece, la legislazione penale (D.Lgs. 286/1998), non ha subìto alcuna modifica dopo la commissione dei delitti contestati agli imputati.

La Corte osserva, poi, che l’acquisizione dello status di cittadino dell’Unione da parte dei cittadini rumeni non incide sugli elementi costitutivi del reato. In altri termini, il semplice fatto che, dopo l’ingresso illegale, i cittadini rumeni siano diventati cittadini dell’UE in ragione dell’adesione del loro Paese all’Unione non incide sui procedimenti penali contro coloro che ne avevano favorito l’immigrazione illegale. L’acquisizione della cittadinanza dell’Unione da parte delle persone (nel caso di specie, rumene) che sono state aiutate a entrare illegalmente nell’Unione, infatti, è una situazione di fatto che non ha nulla a che vedere con la condotta tenuta dagli imputati (nel caso di specie, italiani). Diversamente opinando, si arriverebbe a incoraggiare l’illecito traffico di cittadini di uno Stato che inizia il processo di adesione all’Unione, poiché i trafficanti sarebbero rassicurati sul fatto di beneficiare, in seguito, dell’immunità.

La Corte evidenzia, poi, che il reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale ha natura istantanea, nel senso che si compie e si conclude nel momento stesso in cui materialmente il cittadino di un Paese extra UE varca un confine esterno dell’Unione grazie all’aiuto illecito ricevuto. Quindi, il reato contestato agli imputati è stato totalmente e definitivamente realizzato quando i cittadini rumeni hanno messo piede in Italia, e ciò è avvenuto prima dell’adesione della Romania all’Unione.

In definitiva, i Trattati e la Carta vanno interpretati nel senso che l’adesione di uno Stato all’Unione non impedisce ad altro Stato membro di infliggere una sanzione penale a persone che abbiano commesso, prima di tale adesione, il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione illegale in favore di cittadini del primo Stato.

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