Corte UE: al via la causa d’impugnazione di sentenze Tribunale UE su esenzioni fiscali di immobili adibiti a scuole o strutture ricettive da determinati enti


Lussemburgo, 6 febbraio 2018. Ha avuto luogo dinnanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la prima udienza nelle cause riunite C-622/16P, Scuola Elementare Maria Montessori S.r.l. contro Commissione europea; C-623/16P, Commissione contro Scuola Elementare Maria Montessori S.r.l.; C-624/16P, Commissione contro Pietro Ferracci (Aiuti di Stato – ICI e IMU – Esenzioni per certi enti, quali quelli ecclesiastici – Decisione che in parte accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato e in parte dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno ma senza disporre il recupero – Ricorso di annullamento – Impugnazione della sentenza del Tribunale)

Nel 2010, a seguito di una serie di denunce, la Commissione europea ha avviato un’indagine approfondita sulle esenzioni dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) concesse dall’Italia agli enti non commerciali che svolgevano attività specifiche, ovvero attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di natura religiosa o cultuale. Una modifica introdotta nel 2006 consentiva di svolgere attività “di natura non esclusivamente commerciale” negli immobili esentati dal versamento dell’imposta. L’indagine della Commissione ha accertato che tali esenzioni conferivano ai beneficiari un vantaggio selettivo relativamente alle attività commerciali svolte, essendo tali attività in concorrenza con i servizi forniti da altri operatori commerciali. La Commissione ha concluso che le esenzioni erano incompatibili con le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato.

Da allora, l’Italia ha adottato una nuova normativa sulla tassazione dei beni immobili. A decorrere dal 1° gennaio 2012, l’ICI è stata sostituita dall’imposta municipale unica (IMU). La Commissione ha riscontrato che l’IMU è conforme alle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, in quanto limita chiaramente l’esenzione agli immobili in cui enti non commerciali svolgono attività non economiche. Inoltre, la nuova normativa prevede una serie di requisiti che gli enti non commerciali devono soddisfare per escludere che le attività svolte siano di natura economica. Queste salvaguardie garantiscono che le esenzioni dal versamento dell’IMU concesse agli enti non commerciali non comportino aiuti di Stato.

Il 19 dicembre 2012, la Commissione europea ha giudicato incompatibili con le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato le esenzioni concesse agli enti non commerciali per fini specifici, previste dal 2006 al 2011 dal regime italiano di imposte comunale sugli immobili. L’organo di governo dell’UE non ha ingiunto all’Italia di recuperare l’aiuto presso i beneficiari poiché le autorità italiane avevano dimostrato che, nel caso di specie, il recupero sarebbe stato assolutamente impossibile. Sarebbe stato, infatti, oggettivamente impossibile determinare quale porzione dell’immobile di proprietà dell’ente non commerciale fosse stata utilizzata esclusivamente per attività non commerciali, risultando quindi legittimamente esentata dal versamento dell’imposta, e quale fosse stata la porzione utilizzata per attività ritenute “di natura non esclusivamente commerciale”, la cui esenzione dal versamento dell’ICI avrebbe comportato la presenza di un aiuto di Stato ai sensi delle norme dell’UE in materia.

La Commissione ha anche esaminato l’articolo 149, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, che sembrava escludere gli enti ecclesiastici e le associazioni sportive dilettantistiche dall’applicazione delle condizioni che possono comportare la perdita della qualifica di ente non commerciale. Tale articolo prevede, infatti, che non si applica agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili e alle associazioni sportive dilettantistiche la norma per cui l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta. Tuttavia, l’indagine ha rivelato che i controlli effettuati dalle autorità competenti avevano riguardato anche tali enti e che non esiste alcun sistema che preveda una “qualifica permanente di ente non commerciale”. Visto che non conferisce alcun vantaggio selettivo agli enti ecclesiastici e alle associazioni sportive dilettantistiche, la norma in questione non costituisce aiuto di Stato ai sensi della normativa dell’UE.

Il 15 settembre 2016, il Tribunale dell’UE, adito dalla Scuola Montessori (causa T-220/13) e dal signor Pietro Ferracci, titolare di un “bed and breakfast” (causa T-219/13), ha respinto nel merito i loro ricorsi volti all’annullamento della decisione della Commissione, dichiarando, tuttavia, detti ricorsi ammissibili (“ricevibili”). Per la prima volta, un ricorso contro una decisione della Commissione sugli aiuti di Stato è stato dichiarato ammissibile sulla base della considerazione per cui la decisione impugnata ha natura regolamentare e non comporta misure di esecuzione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (“Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre … un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione”). Mediante l’applicazione di questa ipotesi, è stato quindi sufficiente che i ricorrenti dimostrassero di essere direttamente interessati dalla decisione impugnata in ragione dei loro rapporti concorrenziali con le imprese beneficiarie delle esenzioni fiscali contestate.
Alla luce della giurisprudenza precedente della Corte, si sarebbe potuto invece presumere che le contestazioni sarebbero state respinte in quanto inammissibili: si trattava di critiche di merito a una decisione finale adottata a seguito di un procedimento di indagine formale, in circostanze in cui i ricorrenti – concorrenti dei presunti beneficiari degli aiuti – non avrebbero potuto dimostrare di essere individualmente interessati dalla decisione della Commissione.
Proprio sull’aspetto dell’irricevibilità dei ricorsi è imperniata l’impugnazione proposta dalla Commissione (C-623/16P).

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