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Scatta la 'rivoluzione' delle etichette dei prodotti alimentari


Da oggi, i consumatori avranno più informazioni sui cibi che intendono acquistare: queste, infatti, oltre ad essere scritte con caratteri più grandi e leggibili, dovranno indicare con maggiore evidenza la presenza di sostanze allergizzanti, il tipo di oli e grassi utilizzati, lo stato fisico degli ingredienti utilizzati. A prevedere tutto questo e’ l’entrata in vigore delle norme europee sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (il Regolamento UE 1169 del 2011), che archivia la vecchia direttiva sulle etichette alimentari. Queste le principali novità, elencate dalla Coldiretti.

Innazitutto, le etichette dovranno essere più chiare e leggibili. Le indicazioni obbligatorie dovranno essere scritte con caratteri più chiari e grandi, con una dimensione minima di almeno 1,2 mm (o 0,9 nel caso di confezioni piccole). Tra le informazioni obbligatorie, oltre al nome, deve esserci l’indirizzo del responsabile dell’alimento, ossia l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto. Le sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze (come derivati del grano e cereali contenenti glutine, sedano, crostacei, anidride solforosa, latticini contenenti lattosio) dovranno essere indicate con maggiore evidenza rispetto alle altre informazioni, ad esempio sottolineandole o mettendole in grassetto nella lista degli ingredienti. Anche i ristoranti e le attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno comunicare gli allergeni, tramite adeguati supporti (menù, cartello, lavagna o registro), ben visibili all’avventore.

Si volta pagina anche sugli oli e grassi utilizzati. Basta, infatti, con la definizione generica di “oli vegetali” o “grassi vegetali”, che nascondono l’utilizzo di oli o grassi tropicali a basso costo, come, ad esempio, olio di palma, di cocco o di cotone. Ora tra gli ingredienti si dovrà specificare quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato. E, ancora, dovranno essere indicati con accuratezza i trattamenti subiti dal prodotto o anche dall’ingrediente. Non sarà possibile, ad esempio, utilizzare solo il termine “latte”, se si usa latte in polvere o proteine del latte. In caso poi di carne e pesce congelato e preparazioni congelate di carne e pesce congelato non lavorato, andrà indicata la data di congelamento. Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione “decongelato”.

Per tutelare il consumatore da indicazioni ingannevoli, quando si sostituisce un ingrediente normalmente utilizzato, in un particolare prodotto, con un altro ingrediente, come ad esempio i sostituti del formaggio, l’ingrediente succedaneo impiegato va specificato immediatamente accanto al nome del prodotto, utilizzando per la stessa caratteri adeguati (pari almeno al 75% a quelli utilizzati per il nome del prodotto). Per i bambini e le donne in gravidanza e in allattamento sono previste avvertenze particolari per determinati alimenti contenenti caffeina, per esempio i cosiddetti “energy drink”. Sulle monoporzioni, la data di scadenza dovrà essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata e non più solo sulla confezione esterna.

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