Disciplinare per la Raccolta dei Funghi

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI GESTIONE BENI EX AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Disciplinare annuale per la raccolta dei funghi epigei nella foresta demaniale di Sabaudia, compresa nel territorio del Parco Nazionale del Circeo.

ART. 1 - La Gestione ex A.S.F.D. – Parco Nazionale del Circeo, in attuazione della legge n. 285 del 25.01.1934 e dell'art. 5 del R.D. 07.03.1935 n. 1324, al fine di una migliore conservazione e riequilibrio dell'ecosistema forestale, disciplina, con le seguenti prescrizioni, e con applicazione della legge Regionale n. 32 dell'05.08.1998 la raccolta dei funghi nella Foresta Demaniale di Sabaudia.

ART. 2 - Nell’anno 2000 e consentita la raccolta dei funghi nella Foresta Demaniale esclusivamente nel periodo e nei giorni stabiliti.

ART. 3 - La raccolta dei funghi puo essere esercitata esclusivamente nelle seguenti localita della Foresta Demaniale e previa 1'acquisizione di licenza, rilasciata dall'Ufficio di Amministrazione della gestione ex A.S.F.D. di Sabaudia.

a) Piscina Porcelli, Fosso Gian Filippo, Piscina della Calce, Piscinozzi Tranquillo, Lestra Macchione, Lestra Sarachetta, Fosso della Madonnella, Piscina del Carpino, Piscina Vetica, Piscina Campora, Rio Nocchia; tali localita sono delimitate dalla strada Litoranea, dalla Migliara 49, dalla SS. 148, dalla Migliara 51 e comprendono i punti 1,2,3,4 della carta turistica del Parco.

b) Cerasella, Piscina della Verdesca, La Madonnella, Lestra Cerretello, Molina dei Capri, Lestra Femmina Morta, Dispensa Vecchia, Cocuzza; tali localita sano delimitate dalla Migliara 51, dalla strada Litoranea, dalla Migliara 53, dalla SS. 148 e comprendono i punti 7,9,10,13,14,15 e 16 della carta turistica del Parco.

Le indicate locality sono riportate nella allegata cartografia ed esposte presso 1'Ufficio del Parco e dei Comandi Stazione Forestali.

ART. 4 - I giorni di apertura, il periodo della raccolta ed il rilascio della licenza vengono fissati e stabiliti dall'Ufficio Amministrazione Gestione ex A.S.F.D. di

Sabaudia in relazione alle condizioni dell'ecosistema forestale ed alla diffusione e sviluppo dei funghi nelle zone indicate nel precedente articolo.

ART. 5 - Per effettuare h raccolta dei funghi il raccoglitore deve essere munito, ai sensi della L.R. n.32 del 05.08.1998, di apposito tesserino regionale di autorizzazione e de] versamento del contributo annuale, nonce di una licenza valida eslusivamente per la Foresta Demaniale di Sabaudia:

La licenza viene rilasciata dall’ufficio Amministrazione della Gestione ex A.S.F.D. presso le strutture del Centro Visitatori del Parco, in località Pantalone ed in località Cerasella presso il Comando Stazione Forestale.

II raccoglitore, all'inizio della giornata consentita per la raccolta, dovra indicare, in numeri arabi e mediante penna indelebile, la data della giornata di raccolta nell'apposito spazio della licenza

ART. 6 - Nel periodo stabilito la raccolta e limitata ad una quantita giornaliera non superiore ad un chilogrammo per persona e pub essere esercitata esclusivamente al mattino dalle ore 06,30 alle ore 12,00 nei giorni di lunedi, martedi, venerdi e sabato, compatibilmente con quanto previsto dal successivo art. 8

ART. 7 - La raccolta dei funghi nelle aree indicate al precedente art. 3 può essere impedita qualora venissero a prevedersi, a manifestarsi nell’ecosistema forestale profonde modificazioni nei fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

ART. 8 - L'Ufficio Amministrazione dell'ex A.S.F.D. - Parco Nazionale del Circeo può autorizzare in deroga delle prescrizioni del presente disciplinare gli Istituti Universitari, gli Enti di ricerca scientifica e le Associazioni Naturalistiche e Micologiche regolarmente riconosciute, alla raccolta delle varie specie fungine per fini scientifici o didattici.

La richiesta di autorizzazione deve essere rivolta alla Direzione del Parco Nazionale del Circeo e specificare lo scopo della raccolta ed i dati relativi alle persone per le quali si chiede 1'autorizzazione.

ART. 9 - Ia raccolta dei funghi epigei spontanei e vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata de1 sole.

- E' vietata la raccolta di funghi immaturi o troppo piccoli di cui alle seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo:

a) Amanita caesarea (ovolo buono) cm.4;

b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino) cm.4;

c) Clitocybe geotropa (agarico geotropo) cm.4

g) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo) cm.5;

p) Agaricus campestris (prataiolo) cm.4;

f) Russula virescens (verdone) cm.4.

Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata in cm.3.

I limiti di cui sopra possono essere superati se il raccolto è costituito da Un solo cespo di funghi concresciuti.

- Nella raccolta dei funghi epigei spontanei e vietato 1'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o 1'apparato radicale della vegetazione.

- E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili.

– Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore. E' vietato in ogni caso 1'uso di contenitori di plastica.

- E' vietata la raccolta dei funghi in tutte le località della foresta non indicate nel precedente art. 3.

- E' vietata la raccolta nella zona recintata con rete metallica (Parco Daini) e le zone di riserva naturale integrale: Rovine di Circe, Piscina della Gattuccia, Lestra della Coscia, Piscina delle Bagnature recintate e provviste di cartelli di divieto di accesso.

- E' vietato introdurre in foresta cani di qualsiasi razza.

- E' vietato 1'ingresso in foresta con falcetti, roncole, rastrelli, zappe e arnesi analoghi e con armi da caccia.

- E' vietato fumare ed accendere fuochi.

ART. 10 - La vigilanza sulla osservazione delle prescrizioni del disciplinare viene svolta dal personale del C.F.S. del Comando Stazione Forestale di Cerasella e personale forestale di altri Uffici opportunamente incaricato.

ART. 11 - Per le violazioni delle prescrizioni di cui ai precedenti punti si applicano le sanzioni previste dall'art. 16 della legge regionale n. 32 dell'05.08.1998, nonchè quelle previste dall'art. 30 della Legge 394/1991, per quanto attiene le disposizioni del presente disciplinare.

Le specie vegetali ed animali oggetto di violazione delle citate norme e prescrizioni vengono sequestrate in applicazione della legge regionale n. 32 del 1998 e della legge n. 689/1981.

Per ogni eventuale danno arrecato all'ambiente non richiamato nel disciplinare vengono applicate le disposizioni contenute nelle leggi n. 285/1934, n. 431 del 08.08.1985, n. 47 del 01.03.1975, n. 349 del 1986, n. 394 del 1991 nonchè gli articoli 734 e 631, 632, 633, 635, del C.P.

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Norme e Divieti

- Normative, Divieti e Disciplinari - Disciplinare Annuale per la Raccolta dei funghi. - legge n. 285 del 25.01.1934

- Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco. - L.R. 5 Agosto 1998, n. 32

- Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio. - L.R. 5 Gennaio 2001, n. 1

- Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio. - L.R. 7 Dicembre 1990, n. 87

- Divieto di usare volatili per il tiro a volo. - L.R. 29 Aprile 1980, n. 27