Disciplinare per la Raccolta dei Funghi
MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI GESTIONE BENI EX AZIENDA
DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI
PARCO NAZIONALE
DEL CIRCEO
Disciplinare annuale per la raccolta
dei funghi epigei nella foresta demaniale di Sabaudia,
compresa nel territorio del Parco Nazionale del Circeo.
ART. 1 - La Gestione
ex A.S.F.D. – Parco Nazionale del Circeo, in attuazione
della legge n. 285 del 25.01.1934 e dell'art. 5 del
R.D. 07.03.1935 n. 1324, al fine di una migliore conservazione
e riequilibrio dell'ecosistema forestale, disciplina,
con le seguenti prescrizioni, e con applicazione della
legge Regionale n. 32 dell'05.08.1998 la raccolta dei
funghi nella Foresta Demaniale di Sabaudia.
ART. 2 - Nell’anno
2000 e consentita la raccolta dei funghi nella Foresta
Demaniale esclusivamente nel periodo e nei giorni stabiliti.
ART. 3 - La raccolta
dei funghi puo essere esercitata esclusivamente nelle
seguenti localita della Foresta Demaniale e previa 1'acquisizione
di licenza, rilasciata dall'Ufficio di Amministrazione
della gestione ex A.S.F.D. di Sabaudia.
a) Piscina Porcelli,
Fosso Gian Filippo, Piscina della Calce, Piscinozzi
Tranquillo, Lestra Macchione, Lestra Sarachetta, Fosso
della Madonnella, Piscina del Carpino, Piscina Vetica,
Piscina Campora, Rio Nocchia; tali localita sono delimitate
dalla strada Litoranea, dalla Migliara 49, dalla SS.
148, dalla Migliara 51 e comprendono i punti 1,2,3,4
della carta turistica del Parco.
b) Cerasella, Piscina
della Verdesca, La Madonnella, Lestra Cerretello, Molina
dei Capri, Lestra Femmina Morta, Dispensa Vecchia, Cocuzza;
tali localita sano delimitate dalla Migliara 51, dalla
strada Litoranea, dalla Migliara 53, dalla SS. 148 e
comprendono i punti 7,9,10,13,14,15 e 16 della carta
turistica del Parco.
Le indicate locality
sono riportate nella allegata cartografia ed esposte
presso 1'Ufficio del Parco e dei Comandi Stazione Forestali.
ART. 4 - I giorni di
apertura, il periodo della raccolta ed il rilascio della
licenza vengono fissati e stabiliti dall'Ufficio Amministrazione
Gestione ex A.S.F.D. di
Sabaudia in relazione
alle condizioni dell'ecosistema forestale ed alla diffusione
e sviluppo dei funghi nelle zone indicate nel precedente
articolo.
ART. 5 - Per effettuare
h raccolta dei funghi il raccoglitore deve essere munito,
ai sensi della L.R. n.32 del 05.08.1998, di apposito
tesserino regionale di autorizzazione e de] versamento
del contributo annuale, nonce di una licenza valida
eslusivamente per la Foresta Demaniale di Sabaudia:
La licenza viene rilasciata
dall’ufficio Amministrazione della Gestione ex
A.S.F.D. presso le strutture del Centro Visitatori del
Parco, in località Pantalone ed in località
Cerasella presso il Comando Stazione Forestale.
II raccoglitore, all'inizio
della giornata consentita per la raccolta, dovra indicare,
in numeri arabi e mediante penna indelebile, la data
della giornata di raccolta nell'apposito spazio della
licenza
ART. 6 - Nel periodo
stabilito la raccolta e limitata ad una quantita giornaliera
non superiore ad un chilogrammo per persona e pub essere
esercitata esclusivamente al mattino dalle ore 06,30
alle ore 12,00 nei giorni di lunedi, martedi, venerdi
e sabato, compatibilmente con quanto previsto dal successivo
art. 8
ART. 7 - La raccolta
dei funghi nelle aree indicate al precedente art. 3
può essere impedita qualora venissero a prevedersi,
a manifestarsi nell’ecosistema forestale profonde
modificazioni nei fattori biotici e abiotici che regolano
la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino
e radici delle piante componenti il bosco.
ART. 8 - L'Ufficio Amministrazione
dell'ex A.S.F.D. - Parco Nazionale del Circeo può
autorizzare in deroga delle prescrizioni del presente
disciplinare gli Istituti Universitari, gli Enti di
ricerca scientifica e le Associazioni Naturalistiche
e Micologiche regolarmente riconosciute, alla raccolta
delle varie specie fungine per fini scientifici o didattici.
La richiesta di autorizzazione
deve essere rivolta alla Direzione del Parco Nazionale
del Circeo e specificare lo scopo della raccolta ed
i dati relativi alle persone per le quali si chiede
1'autorizzazione.
ART. 9 - Ia raccolta
dei funghi epigei spontanei e vietata durante le ore
notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima
della levata de1 sole.
- E' vietata la raccolta
di funghi immaturi o troppo piccoli di cui alle seguenti
dimensioni minime del diametro del carpoforo:
a) Amanita caesarea (ovolo buono) cm.4;
b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino)
cm.4;
c) Clitocybe geotropa (agarico geotropo)
cm.4
g) Macrolepiota procera e simili (mazza
di tamburo) cm.5;
p) Agaricus campestris (prataiolo) cm.4;
f) Russula virescens (verdone) cm.4.
Per tutte le altre specie la dimensione
minima è determinata in cm.3.
I limiti di cui sopra
possono essere superati se il raccolto è costituito
da Un solo cespo di funghi concresciuti.
- Nella raccolta dei
funghi epigei spontanei e vietato 1'uso di rastrelli,
uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato
umifero del terreno, il micelio fungino o 1'apparato
radicale della vegetazione.
- E' vietato calpestare,
danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle
specie non commestibili.
– Il carpoforo
raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche
atte a consentire la sicura determinazione della specie.
E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente
i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli
in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la
dispersione delle spore. E' vietato in ogni caso 1'uso
di contenitori di plastica.
- E' vietata la raccolta
dei funghi in tutte le località della foresta
non indicate nel precedente art. 3.
- E' vietata la raccolta
nella zona recintata con rete metallica (Parco Daini)
e le zone di riserva naturale integrale: Rovine di Circe,
Piscina della Gattuccia, Lestra della Coscia, Piscina
delle Bagnature recintate e provviste di cartelli di
divieto di accesso.
- E' vietato introdurre
in foresta cani di qualsiasi razza.
- E' vietato 1'ingresso
in foresta con falcetti, roncole, rastrelli, zappe e
arnesi analoghi e con armi da caccia.
- E' vietato fumare ed
accendere fuochi.
ART. 10 - La vigilanza
sulla osservazione delle prescrizioni del disciplinare
viene svolta dal personale del C.F.S. del Comando Stazione
Forestale di Cerasella e personale forestale di altri
Uffici opportunamente incaricato.
ART. 11 - Per le violazioni
delle prescrizioni di cui ai precedenti punti si applicano
le sanzioni previste dall'art. 16 della legge regionale
n. 32 dell'05.08.1998, nonchè quelle previste
dall'art. 30 della Legge 394/1991, per quanto attiene
le disposizioni del presente disciplinare.
Le specie vegetali ed
animali oggetto di violazione delle citate norme e prescrizioni
vengono sequestrate in applicazione della legge regionale
n. 32 del 1998 e della legge n. 689/1981.
Per ogni eventuale danno
arrecato all'ambiente non richiamato nel disciplinare
vengono applicate le disposizioni contenute nelle leggi
n. 285/1934, n. 431 del 08.08.1985, n. 47 del 01.03.1975,
n. 349 del 1986, n. 394 del 1991 nonchè gli articoli
734 e 631, 632, 633, 635, del C.P.
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