Norme per la Tutela Ittica
Norme per la tutela del patrimonio ittico
e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle
acque interne del Lazio. L.R. 7 Dicembre 1990, n. 87
Titolo I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
1. Finalità. 1. Con la presente legge la Regione Lazio,
nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite a norma
dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616 disciplina l'esercizio della
pesca nelle acque interne della Regione e delle attività
ad essa connesse, secondo i principi di tutela, conservazione
ed incremento del patrimonio ittico nonchè di protezione
e di razionale gestione degli ambienti acquatici al
fine di garantire anche lo sviluppo delle attività ittiche
e di acquacoltura e la valorizzazione dei relativi prodotti.
2. La sfera di applicazione della presente legge comprende
le acque interne del Lazio, come definite dal successivo
art. 7, primo comma.
2. Pesca ed acquacoltura. 1. Ai fini e per gli effetti
della presente legge e della normativa regionale vigente
in materia, costituiscono prodotti della pesca e dell'acquacoltura:
i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri organismi
abitualmente viventi nell'ambiente acquatico. 2. Per
esercizio della pesca si intende ogni forma di raccolta
e di cattura di pesci, crostacei e molluschi. 3. Per
acquacoltura si intende ogni forma di allevamento degli
organismi viventi di cui al precedente primo comma.
3. Funzioni amministrative. 1. Le funzioni amministrative
regionali in materia di tutela ed incremento della pesca
nelle acque interne sono delegate alle amministrazioni
provinciali, a tempo indeterminato in conformità con
l'art. 9, lettera e) della legge regionale 13 maggio
1985, n. 68.
2. Le amministrazioni provinciali, nell'esercizio delle
funzioni loro delegate, devono conformarsi alle norme
della presente legge ed alle direttive di carattere
generale che la Giunta regionale detterà alla luce degli
indirizzi emanati dal Consiglio regionale, ai sensi
dell'art. 11 della legge regionale 13 maggio 1985, n.
68. 3. Restano alla competenza regionale la promozione
della ricerca e della sperimentazione nel settore, le
concessioni a scopo di piscicoltura di cui al terzo
comma, dell'art. 100, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la programmazione
degli interventi per la tutela e l'incremento del patrimonio
ittico e per lo sviluppo delle attività connesse, in
conformità con le procedure definite con la legge regionale
11 aprile 1986, n. 17, nonchè la funzione di indirizzo
e di coordinamento e le funzioni attinenti ai rapporti
con le altre regioni, con lo Stato e con la Comunità
economica europea. 4. Lo stabilimento ittiogenico di
Roma, trasferito alla Regione Lazio, ai sensi dell'art.
111 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, costituisce la struttura tecnico-scientifica
di supporto per la Regione nell'esercizio delle funzioni
di cui al precedente comma, in particolare per quanto
riguarda gli studi, la ricerca e la sperimentazione
nel settore ittico e della tutela dell'ambiente in funzione
della vita dell'ittiofauna. 5. Le amministrazioni provinciali
nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate, si avvalgono
della consulenza tecnico-scientifica dello stabilimento
ittiogenico di Roma e, per l'ittiopatologia, dell'istituto
zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana.
6. In deroga a quanto disposto dalla lettera g) dell'art.
9 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68 con la
presente legge non viene indicato il contingente del
personale regionale da comandare presso gli enti delegatari
che dispongono già di strutture operative per la trattazione
della materia, in virtù della situazione istituzionale
esistente all'emanazione del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Commissione consultiva regionale per la pesca nelle
acque interne. 1. E' istituita la commissione consultiva
regionale per la pesca nella acque interne, composta
da: 1) l'Assessore regionale all'agricoltura, foreste,
caccia e pesca o suo delegato, che la presiede; 2) gli
assessori provinciali al ramo o loro delegati; 3) il
dirigente del settore competente in materia dell'Assessorato
regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca;
4) il dirigente dello stabilimento ittiogenico di Roma
o suo delegato; 5) un rappresentante delle comunità
montane, designato dalla delegazione regionale dell'UNICEM;
6) il direttore dell'istituto zooprofilattico sperimentale
per il Lazio e la Toscana o suo delegato; 7) un dirigente
dell'Assessorato regionale all'ambiente o suo delegato
(2); 8) il coordinatore regionale del Corpo forestale
dello Stato o suo delegato; 9) tre rappresentanti regionali
dei pescatori di mestiere, designati dalle associazioni
regionali riconosciute dalle cooperative; 10) un rappresentante
regionale degli allevatori ittici designato dalle organizzazioni
di categoria, maggiormente rappresentative a livello
regionale; 11) quattro rappresentanti regionali dei
pescatori dilettanti e sportivi, dei quali due designati
dalla FIPS (Federazione italiana pesca sportiva) e due
designati dalle altre associazioni operanti a livello
regionale; 12) un rappresentante designato dalle organizzazioni
agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
13) un rappresentante designato dall'unione regionale
delle bonifiche; 14) un rappresentante designato dalla
federazione unitaria sindacale regionale; 15) un rappresentante
designato dalle associazioni protezionistiche e naturalistiche
operanti nella Regione; 16) un esperto in ittiologia
dell'università di Roma; 17) un esperto di acquacoltura
dell'università della Tuscia di Viterbo; 18) un rappresentante
dell'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo
per il Lazio). 2. La commissione consultiva regionale
è costituita entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge con decreto del Presidente
della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale
all'agricoltura, foreste, caccia e pesca e dura in carica
cinque anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.
3. La commissione consultiva ha sede presso l'Assessorato
all'agricoltura, foreste, caccia e pesca; essa è convocata
dal presidente in sessione ordinaria almeno due volte
l'anno per formulare pareri sull'attività della Regione
in materia di pesca. 4. Può essere altresì convocata
qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi
componenti. 5. Le sedute della commissione sono valide
con l'intervento della metà più uno dei membri ed in
seconda convocazione con l'intervento di un terzo più
uno dei membri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza
assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale
il voto del presidente. 6. Svolge le funzioni di segretario
della commissione il dirigente dell'ufficio pesca regionale.
7. Il segretario redige processo verbale delle adunanze,
ne cura la conservazione ed adempie ad ogni compito
affidatogli dal presidente. 8. La commissione è convocata
mediante avviso inviato a ciascuno dei membri almeno
dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.
In caso di comprovata urgenza detto termine può essere
ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione deve
contenere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
9. La commissione consultiva regionale esprime pareri
in ordine ai provvedimenti regionali in materia di pesca
e di allevamento ittico nelle acque interne, avanza
proposte e suggerimenti per i programmi regionali di
ripopolamento ittico, di programmi produttivi, di studi
ed indagini sulle acque e sull'ittiofauna e sulla razionale
gestione dei corpi idrici ai fini della conservazione
delle specie acquatiche e del potenziamento del patrimonio
ittico, nonchè sulle modalità del coordinamento previsto
dall'art. 9, lettera d), della legge regionale 13 maggio
1985, n. 68, da parte della Giunta regionale, delle
attività svolte dalle amministrazioni provinciali nell'ambito
delle deleghe ricevute. 10. La commissione, inoltre,
propone direttive di carattere generale sulle concessioni
di acquacoltura e piscicoltura nonchè per la difesa
dell'integrità e della qualità delle acque ai fini della
conservazione del patrimonio ittico.
5. Commissioni consultive provinciali. 1. Presso ogni
provincia viene istituita una commissione consultiva
provinciale per la pesca nelle acque interne della quale
si avvale l'amministrazione provinciale, nell'esercizio
delle funzioni amministrative proprie o ad essa delegate
in materia di pesca, in sostituzione della commissione
provinciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica
4 maggio 1958, n. 797, modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1960, n. 1349. 2. La commissione
consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne
è nominata con provvedimento del presidente della giunta
provinciale entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge ed è composta da: 1) il
presidente della giunta provinciale o suo delegato che
la presiede; 2) un esperto dell'ufficio pesca dell'amministrazione
provinciale; 3) il dirigente del settore decentrato
provinciale agricoltura, foreste, caccia e pesca della
Regione Lazio o suo delegato (3); 4) il dirigente dello
stabilimento ittiogenico di Roma, o suo delegato (3);
5) un rappresentante della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura; 6) tre rappresentanti dei
pescatori di mestiere operanti nella provincia designati
dalle associazioni regionali riconosciute dalle cooperative;
7) due rappresentanti della Federazione italiana pesca
sportiva (FIPS) e due rappresentanti delle altre associazioni
riconosciute operanti a livello regionale; 8) il coordinatore
provinciale del Corpo forestale dello Stato, o suo delegato;
9) il dirigente del settore provinciale opere e lavori
pubblici della Regione Lazio, o suo delegato (3); 10)
un rappresentante designato dalla federazione sindacale
unitaria provinciale; 11) un rappresentante designato
dalle comunità montane; 12) un rappresentante dei produttori
del settore dell'acquacoltura, ove esistano. 3. Funge
da segretario un funzionario provinciale nominato dalla
commissione nella prima riunione su proposta del presidente
della giunta provinciale. 4. La commissione dura in
carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere
riconfermati. 5. Per le modalità di convocazione, la
validità delle sedute e delle deliberazioni si applicano
le norme di cui al precedente articolo. 6. La commissione
consultiva provinciale formula suggerimenti e pareri
su tutte le iniziative dell'amministrazione provinciale
volte a incrementare e favorire la pesca, i ripopolamenti,
la piscicoltura, l'acquacoltura, la tutela dell'ittiofauna
e la valorizzazione degli ambienti naturali, esprime
pareri sui provvedimenti delle province riguardanti
le limitazioni e i divieti temporanei; propone e coordina
gli studi e le ricerche sulla consistenza dell'ittiofauna
nelle acque pubbliche e private, formula proposte di
programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore.
6. Programmi. 1. Sulla base degli indirizzi di carattere
generale emanati dal Consiglio regionale in ossequio
al dettato dell'art. 11 della legge regionale 15 maggio
1985, n. 68, e sulla base delle proposte ed i suggerimenti
della commissione consultiva regionale di cui al precedente
art. 4, la Giunta regionale predispone, in conformità
con le norme sulle procedure della programmazione di
cui alla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 di intesa
con le amministrazioni provinciali, programmi annuali
e pluriennali di intervento nel settore della pesca
e dell'acquacoltura, tenendo conto altresì delle iniziative
proposte da comunità montane e comuni nonchè da altri
operatori pubblici e privati. 2. Entro due anni dalla
data di entrata i vigore della presente legge la Giunta
regionale, tenendo conto delle proposte e delle iniziative
delle amministrazioni provinciali predisporrà la carta
ittica regionale ed un piano di settore per la pesca
e l'acquacoltura. 3. La carta ittica ha carattere vincolante
per quanto attiene alla scelta delle specie da immettere
nelle acque interne regionali e per la localizzazione
delle attività programmate dalla Regione o attuate dagli
enti locali a norma della presente legge. 4. La Regione
e le province, nell'esercizio delle funzioni di propria
competenza in materia di pesca, possono avvalersi della
collaborazione di istituti ed enti pubblici e privati
che svolgono la propria attività nel settore della pesca
e dell'acquacoltura prescelti con motivato provvedimento
per la particolare competenza in materia, semprechè
non sia possibile provvedere in via prioritaria a mezzo
dello stabilimento ittiogenico e/o dell'istituto zooprofilattico
sperimentale per il Lazio e la Toscana.
Titolo II
ESERCIZIO DELLA PESCA 7.
Classificazioni delle acque. 1. Ai fini dell'applicazione
della presente legge è considerata pesca nelle acque
interne quella esercitata nelle acque fluviali e lacuali
pubbliche e private comunicanti con quelle pubbliche
del territorio della Regione Lazio, poste all'interno
della linea congiungente i punti foranei esterni delle
foci o degli altri sbocchi in mare. 2. Rientrano nelle
acque interne gli stagni e i bacini di acqua salsa o
salmastra. 3. Agli effetti della pesca, le acque interne
della Regione Lazio sono classificate in acque principali,
quelle che per la loro portata e vastità e per le condizioni
fisico-chimiche e biologiche consentono l'esercizio
della pesca professionale; tutte le altre acque sono
classificate secondarie. 4. Le acque secondarie si dividono
in categoria "A", comprendente le acque prevalentemente
popolate da salmonidi ed in categoria "B", comprendente
le acque prevalentemente popolate da ciprinidi. 5. Sono
escluse dalla classificazione di cui al precedente quarto
comma, le acque appartenenti ai sistemi irrigui, di
scolo, di espansione, o comunque di bonifica, dove l'esercizio
della pesca, al fine di salvaguardare la loro destinazione
primaria, è soggetto alle particolari norme di cui al
successivo titolo IV. 6. Alla classificazione delle
acque interne provvede la Giunta regionale, su proposta
delle amministrazioni provinciali competenti per territorio,
sentita la commissione consultiva regionale per la pesca
nelle acque interne. 7. La Regione provvede alla pubblicazione
di cartografie illustrative della classificazione stessa
ed alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione del relativo provvedimento. 8. Classificazione
della pesca. 1. La pesca nelle acque pubbliche interne
e nelle acque private comunicanti con quelle pubbliche
si divide nelle seguenti classi: pesca professionale
o di mestiere e pesca sportiva o dilettantistica. 2.
La pesca professionale è quella che viene esercitata
quale attività di lavoro esclusiva o prevalente a scopo
di lucro da pescatori di mestiere in forma singola e
associata. 3. La pesca sportiva o dilettantistica è
quella che viene esercitata da dilettanti nel tempo
libero, per diletto, senza scambio dei prodotti catturati
e senza lucro. 4. Per esercitare la pesca professionale
o sportiva è fatto obbligo di munirsi della relativa
licenza di pesca secondo quanto stabilito al successivo
art. 9 ed essere in regola con il versamento delle tasse
sulle concessioni regionali in conformità con le vigenti
norme in materia. Non sono tenuti all'obbligo della
licenza i minori di età inferiore ai 14 anni che esercitano
la pesca con l'uso di una sola canna, con o senza mulinello,
purchè accompagnati da persona maggiorenne con licenza
di pesca che sarà ritenuta responsabile in solido del
comportamento del minore negli atti di pesca (4). 5.
I cittadini stranieri ed italiani residenti all'estero
possono esercitare la pesca nelle acque interne della
Regione previo il solo versamento dell'importo relativo
alle tasse di concessione regionale e alle soprattasse
previste dalle norme regionali. Durante l'esercizio
della pesca gli interessati devono essere muniti dell'attestazione
del citato versamento nonchè del passaporto o altro
documento valido per l'accertamento della residenza
all'estero. Il versamento suindicato consente l'eserci-
zio della pesca per tre mesi. 6. Coloro i quali intendono
esercitare la pesca a scopo di studio, ricerca e sperimentazione
nelle acque interne della Regione, devono ottenere apposita
autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta
regionale su proposta dell'Assessorato agricoltura e
foreste caccia e pesca, previo parere tecnico dello
stabilimento ittiogenico. L'autorizzazione regionale
è rilasciata a persona nominativamente indicata e deve
precisare la motivazione, la durata, le acque e le specie
per le quali viene concessa nonchè le modalità di pesca.
Tale autorizzazione esonera dall'obbligo della licenza
di pesca, ed è esente dal pagamento della tassa e soprattassa
sulle concessioni regionali. 7. Il personale del laboratorio
centrale di idrobiologia, dello stabilimento ittiogenico
di Roma, dell'istituto zooprofilattico sperimentale
per il Lazio e la Toscana, dell'Amministrazione regionale
e delle amministrazioni provinciali addetto ai servizi
di pesca, nell'esercizio delle sue funzioni, è esonerato
dall'obbligo di cui ai commi precedenti, purchè munito
di documento di riconoscimento dell'amministrazione
di appartenenza. 8. Il personale degli enti di cui al
precedente settimo comma non è tenuto, nell'esercizio
delle proprie funzioni, a munirsi della licenza di pesca,
non è quindi dovuto, in tal caso, il pagamento della
tassa e soprattassa sulle concessioni regionali. 9.
Gli addetti agli impianti di acquacoltura e ai laghetti
artificiali di pesca sportiva, le cui acque sono pubbliche
o comunicanti con quelle pubbliche, durante l'esercizio
delle loro attività nell'ambito degli impianti e dei
laghetti stessi non sono tenuti a munirsi di licenza
di pesca e sono esenti dal pagamento della tassa e soprattassa
sulle concessioni regionali. I titolari degli impianti
di acquacoltura e dei laghetti sportivi debbono comunicare
i nominativi degli addetti, con apposito elenco all'amministrazione
provinciale competente per territorio e all'ufficio
pesca della Regione Lazio che restituiranno una copia
dell'elenco stesso, debitamente vistato. Tali elenchi
dovranno essere esibiti in caso di controllo. 9. Licenza
di pesca. 1. Possono richiedere la licenza di pesca
di tipo "A" o di tipo "B" coloro che abbiano compiuto
il diciottesimo anno di età. 2. La licenza di pesca
può essere richiesta dai minori di anni 18 che abbiano
compiuto il quattordicesimo anno di età con l'assenso
di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela.
In tal caso la licenza di tipo "A" è concessa con la
qualifica di apprendista pescatore ed il titolare può
esercitare l'attività solo in collaborazione e sotto
la responsabilità di un pescatore professionista. L'apprendistato
dura fino al compimento del diciottesimo anno di età.
3. Al rilascio della licenza di pesca provvede l'amministrazione
provinciale del luogo di residenza del richiedente.
La domanda di rilascio della licenza di pesca, indirizzata
al presidente della giunta provinciale, deve contenere
l'indicazione del nome e cognome, del luogo e data di
nascita e della residenza dell'interessato, nonchè del
tipo di licenza richiesta. Nella domanda l'interessato
deve dichiarare espressamente di non avere riportato
condanne per reati in materia di pesca e le eventuali
sanzioni amministrative subite per violazioni in materia
di pesca a seguito delle quali l'amministrazione provinciale
può rilasciare la licenza con provvedimento motivato
(5). 4. La residenza può essere anche comprovata a norma
dell'art. 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, mediante
esibizioni all'ufficio competente di documenti anche
di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme
vigenti dalla pubblica amministrazione e contenenti
l'attestazione del dato suindicato. 5. Nella domanda
di rilascio della licenza di pesca di tipo "A" il richiedente
deve inoltre dichiarare che intende esercitare la pesca
come esclusiva o prevalente attività lavorativa. 6.
Alla domanda devono essere allegati: a) due fotografie
uguali e recenti, di cui una autenticata dal sindaco
o dal notaio o da altro pubblico ufficiale; b) certificato
di residenza ovvero dichiarazione sostitutiva prevista
all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; c) attestazione
del versamento relativo alla tassa e soprattassa di
concessione regionale; d) attestazione del versamento
dell'importo corrispondente al costo del libretto; e)
marca da bollo da applicare sulla licenza; f) assenso
dell'esercente la potestà dei genitori o la tutela per
i minori di anni 18; g) per le licenze di tipo "A",
copia della domanda di iscrizione nell'elenco di cui
alla legge 13 marzo 1958, n. 250. 7. La licenza di pesca
ha la validità su tutto il territorio nazionale per
sei anni, subordinatamente al pagamento delle tasse
e soprattasse previste dalle vigenti norme in materia
di tassa sulle concessioni regionali. 8. La licenza
di tipo "A", qualora il richiedente non dimostri di
essere già iscritto negli elenchi di cui alla legge
13 marzo 1958, n. 250, viene rilasciata con il termine
di validità di sei mesi. L'interessato, entro il termine,
deve dare prova dell'avvenuta iscrizione nei suindicati
elenchi, ai fini della conferma della validità della
licenza per sei anni dal momento del rilascio. 9. Le
tasse e le soprattasse previste dalle norme vigenti
in materia di concessioni regionali vanno corrisposte
annualmente. 10. La tassa e la soprattassa annuale non
sono dovute qualora non si eserciti la pesca nel corso
di un intero anno di validità della licenza (6). 11.
Il pescatore è tenuto ad esibire, unitamente alla licenza,
le ricevute in conto corrente postale di versamento
della prescritta tassa e soprattassa sulle concessioni
regionali. 12. In caso di cambiamento di residenza l'interessato
deve dare comunicazione all'amministrazione provinciale,
territorialmente competente per la nuova residenza,
presentando il certificato di residenza, unitamente
ad una fotografia. La variazione di residenza deve essere
apportata a cura dell'amministrazione provinciale sulla
licenza di pesca e comunicata all'amministrazione che
ha rilasciato la licenza stessa. 13. L'amministrazione
provinciale di nuova residenza provvederà a riportare
gli estremi del pescatore nel registro di cui al successivo
art. 10 ed a registrare sul medesimo le eventuali sanzioni
subite. 14. Il presidente della giunta provinciale dispone,
con atto motivato, sentita la commissione provinciale
consultiva per la pesca nelle acque interne, la reiezione
delle domande di rilascio della licenza di pesca, per
la durata di un anno, nei confronti di pescatori che
abbiano riportato sanzioni amministrative per tre volte,
in violazione alle norme in materia di pesca. 10. Registri
di pescatori. 1. Presso le amministrazioni provinciali
sono tenuti appositi registri dei titolari di licenza
di pesca, distinti per i tipi di licenza. 2. Nei suddetti
registri devono essere trascritti gli estremi del verbale
di contestazione della violazione delle norme in materia
di pesca. 3. Delle violazioni deve essere fatta apposita
annotazione sulla licenza di pesca a cura dell'amministrazione
provinciale di residenza del trasgressore. 4. Qualora
il pescatore interessato non presentasse entro il termine
indicato dall'amministrazione provinciale la licenza
di pesca per le relative annotazioni, la licenza stessa
può essere revocata. Della revoca è fatta menzione nel
registro di pesca e data comunicazione all'interessato
ed agli organi di vigilanza in materia di pesca. 5.
Il presidente della giunta provinciale, entro quindici
giorni dall'avvenuta annotazione sui registri di cui
al presente articolo della terza infrazione punibile
con sanzione amministrativa commessa dallo stesso pescatore,
dispone, con proprio atto motivato, sentita la commissione
consultiva provinciale per la pesca sulle acque interne,
la sospensione della licenza di pesca rilasciata al
trasgressore per un anno ed ordina il ritiro del documento.
A tal fine il presidente della giunta provinciale invita
il trasgressore, a mezzo di lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno a consegnare entro quindici giorni
la licenza di pesca all'amministrazione provinciale.
6. In caso di inadempienza può essere revocata la licenza
di pesca. 7. Della revoca effettuata ai sensi del comma
precedente è fatta menzione nel relativo registro di
pesca e data comunicazione all'interessato ed agli organi
di vigilanza in materia di pesca. 8. Non può essere
rilasciata nuova licenza di pesca prima del decorso
di un anno dal momento della restituzione della licenza
di pesca revocata. 9. Per le infrazioni definitivamente
accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso
di corrente elettrica e con sostanze atte a stordire
il pesce, oltre alle sanzioni amministrative e al risarcimento
del danno, verrà disposto dal presidente della giunta
provinciale competente per territorio il ritiro immediato
della licenza di pesca e la preclusione dall'esercizio
della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque
anni. 11. Strumenti e mezzi di pesca. 1. L'esercizio
della pesca è consentito esclusivamente con gli attrezzi
indicati nell'apposito elenco che il Consiglio regionale,
approva con propria deliberazione entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge
su parere della commissione consultiva regionale di
cui al precedente art. 4. 2. L'elenco deve contenere
la descrizione sommaria degli attrezzi con la relativa
denominazione, l'indicazione del periodo ed, eventualmente,
della località in cui possono essere adoperati, le eventuali
modalità d'uso, precisando, per le reti consentite,
anche la misura minima delle maglie e le lunghezze e
le altezze massime autorizzate. 3. La maglia delle reti
si misura a rete bagnata dividendo per dieci la distanza
fra undici nodi consecutivi. 4. Nell'elenco può essere
indicato anche il numero massimo dei singoli attrezzi
consentiti per ciascun pescatore nonché l'obbligo relativo
alla bollatura degli attrezzi stessi; detta bollatura
avverrà secondo le modalità e le competenze fissate
da ciascuna provincia. 5. La lunghezza e l'altezza massima
autorizzata di ciascuna rete non possono essere oltrepassate
neppure con l'unione di più reti o parti di esse. 6.
Il presidente della provincia dispone, quando se ne
ravveda la necessità, opportune indagini per accertare
la rispondenza degli attrezzi alle esigenze della pesca
tenendo in ogni caso conto della necessità di garantire
la riproduzione e le conservazione delle specie ittiche.
7. E' vietata la pesca subacquea, la pesca con le mani
e la pesca a strappo. 8. E' vietato l'uso a scopo sportivo
della bilancia di dimensioni superiori a mt. 1,50 per
lato. 9. Gli attuali possessori di tali attrezzi non
conformi alle misure previste nel precedente comma,
dovranno iscriversi in un elenco speciale ad esaurimento
tenuto dall'amministrazione provinciale competente per
territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. 10. L'uso del guadino è
consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per
la raccolta del pesce catturato a coloro che esercitano
la pesca con la canna, con la bilancia e con la tirlindana.
11. L'uso di esche naturali ed artificiali può essere
vietato o limitato, con provvedimento del presidente
della giunta provinciale sentita preventivamente la
competente commissione consultiva. 12. Nelle acque secondarie
di categoria "A" è vietato utilizzare la larva di mosca
carnaria o bigattino (7). 13. E' fatto divieto di abbandonare
esche, o pesce, o rifiuti, a terra lungo i corsi e gli
specchi d'acqua e nelle loro adiacenze. 14. E' vietata
la pesca con il sangue, usato come esca, come pasturazione
o come additivo ad altri componenti (8). 12. Periodo
di divieto limiti alle dimensioni di pesce pescato.
1. Nelle acque pubbliche della Regione e nelle acque
private collegate con quelle pubbliche è vietata la
pesca delle specie sotto elencate aventi lunghezza inferiore
a quella indicata e per periodi di tempo a fianco riportati:
Specie Misura Periodo di divieto minima cm -----------------------------------------------------------------
Storione (Arcipenser 60 sturio) Trota comune (Fario)
20 dalle 19,00 della prima (Salmo trutta trutta) domenica
di ottobre alle ore 6,00 del- l'ultima domenica di febbraio
Trota iridea 20 dalle 19,00 della prima (Oncorynchu
smykiss) domenica di ottobre alle ore 6,00 del- l'ultima
domenica di febbraio Trota pescata in lago 25 dalle
19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00
del- l'ultima domenica di febbraio Salmerino 20 dalle
19,00 della prima (Salvelinus fontinalis) domenica di
ottobre alle ore 6,00 del- l'ultima domenica di febbraio
Temolo 20 dal 1° febbraio al 31 (Thymallus thymalus)
marzo Coregone 30 dal 15 dicembre al 30 (Coreganus lavaretus)
gennaio Luccio 30 dal 15 febbraio al 30 (Esox lucius)
marzo Tinca 20 dal 15 maggio al 30 (Tinca tinca) giugno
Carpa 25 dal 15 maggio al 30 (Cyprinus carpio) giugno
Carpe erbivore 25 Anguilla (Anguilla 25 anguilla) Cefali
e altre specie 15 di Mugillidi (Mugil spp.) Pesce persico
18 dal 15 aprile al 30 (Perca fluviatilis) maggio Persico
trota (Black 20 bass) (Micropterus salmoides) Spigola
25 (Dicentrarchus labrax) Pesce Re 20 dal 15 marzo al
15 (Odontesthes bona- luglio riensis) Barbo 18 dal 15
maggio al 30 (Barbus plebejus) giugno Barbo canino 16
dal 15 maggio al 30 (Barbus meridionalis) giugno Cavedano
18 dal 15 maggio al 30 (Leuciscus cephalus) giugno (9)
2. Le lunghezze minime totali si misurano dall'apice
del muso a bocca chiusa alla estremità del lobo più
lungo della pinna caudale, oppure all'estremità della
pinna caudale quando questa non presenta i due lobi
(10). 3. Gli esemplari degli animali acquatici di dimensioni
inferiori a quelle sopraindicate, eventualmente catturati,
devono essere rimessi in acqua con cura, slamati, provvedendo,
se del caso, al taglio della lenza. 4. Per le specie
marine oggetto di pesca catturate in acque interne e
non menzionate nell'elenco di cui al comma 1 valgono
le misure stabilite dalle disposizioni in materia di
pesca marittima (11). 5. Durante i periodi di divieto
è altresì proibito il commercio delle uova salvo quanto
disposto dal successivo art. 13. 6. Con deliberazione
della Giunta regionale, sentita la commissione consultiva
regionale di cui al precedente art. 4, possono essere
modificati od integrati le misure minime e i periodi
di divieto ogni qualvolta ciò sia necessario alla tutela
delle specie acquatiche e dell'ambiente. 13. Pesca in
epoca di divieto. 1. La pesca a scopo di fecondazione
artificiale è autorizzata, nei periodi di divieto, dietro
domanda di regolare permesso, dall'amministrazione provinciale
competente per territorio. La verifica tecnica delle
operazioni può essere svolta sia dalle amministrazioni
provinciali, nei rispettivi territori, sia dallo stabilimento
ittiogenico (12). 2. Nella domanda di permesso devono
essere indicati: a) l'impianto in cui verranno poste
in incubazione le uova fecondate e le relative caratteristiche
e potenzialità; b) la specie ittica oggetto della fecondazione
artificiale; c) il corso e lo specchio d'acqua ove si
intende esercitare la pesca e gli attrezzi usati per
la cattura dei riproduttori; d) i nominativi delle persone
addette all'operazione di fecondazione artificiale.
3. Le persone di cui al punto d) del precedente secondo
comma devono essere iscritte in un apposito elenco tenuto
presso l'amministrazione provinciale previa prova teorica
e pratica di capacità da espletare alla presenza di
una apposita commissione tecnica composta da un rappresentante
dell'amministrazione provinciale stessa e da un rappresentante
dello stabilimento ittiogenico. 4. L'amministrazione
provinciale competente per territorio detta le prescrizioni
che devono essere osservate perchè l'esercizio della
facoltà concessa non sia rivolto ad altro fine (13).
5. La mancata osservanza delle disposizioni prescritte
comporta sia la decadenza dell'autorizzazione che il
procedimento di recupero, amministrativo o contenzioso
di quanto preventivamente realizzato dalla pesca illegittima.
6. Il permesso di cui al presente articolo non è obbligatorio
negli impianti di acquacoltura e di bacini di pesca
sportiva il cui collegamento con le acque pubbliche,
ai fini della pesca, è impedito da grigliati o altri
manufatti. 7. Le amministrazioni provinciali emaneranno
disposizioni per il controllo del pesce immesso al commercio
e pescato in epoca di divieto. 8. Nei periodi di divieto
di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali
freschi della qualità e della provenienza sopra indicata
non possono formare oggetto di commercio, di trasporto
o di smercio nei pubblici esercizi salvo quanto disposto
dai commi successivi del presente articolo. 9. Nei periodi
di divieto, per il commercio e il trasporto dei prodotti
della pesca derivanti da acque private non collegate
alle pubbliche ai fini del passaggio della fauna ittica,
è necessaria una certificazione indicante la provenienza
dei prodotti stessi rilasciata alla ditta esercente
le acque private. 10. I divieti di commercio, trasporto
e smercio nei pubblici esercizi, non si applicano ai
pesci che siano stati oggetto di fecondazione artificiale
purchè accompagnati dal certificato di provenienza dell'incubatoio
al quale sono state conferite le uova fecondate. 14.
Norme generali per l'esercizio della pesca. 1. La pesca
sportiva è vietata nelle ore notturne e precisamente
da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima
dell'alba. 2. Nei corpi idrici adiacenti al mare e dove,
comunque, è prevalente la presenza di specie ittiche
marine, la pesca sportiva è consentita senza limitazioni
di orario. 3. La Regione pubblica gli elenchi delle
acque ove si verificano tali condizioni. 4. La pesca
dei salmonidi è limitata a non più di sei esemplari
a giornata per pescatore sportivo. 5. La pesca dei lucci
è limitata a non più di cinque esemplari a giornata
per pescatore sportivo. 6. La pesca dei barbi, dei cavedani,
delle carpe e delle tinche è limitata a non più di dieci
esemplari per ciascuna specie a giornata per pescatore
sportivo. 7. Per le altre specie il quantitativo giornaliero
pescato non può superare cinque chilogrammi per ciascuna
specie a giornata per pescatore sportivo. 8. Nessuna
limitazione di cattura è posta per i pescatori professionisti,
in ordine all'orario e alle quantità. 9. Nelle acque
pubbliche, il posto di pesca spetta al primo occupante
per tutto il tempo in cui questi esercita la pesca.
10. Salvo motivi di pubblica sicurezza, di pubblico
interesse o di tutela di produzioni agricole e dell'acquacoltura,
è sempre consentito l'accesso agli argini per l'esercizio
della pesca, seguendo i sentieri e passi esistenti o
camminando quando necessario lungo i margini dei terreni
coltivati, comunque mai attraversando campi in attualità
di coltura. 11. I pescatori in esercizio di pesca con
la canna debbono stare ad una distanza di rispetto di
almeno dieci metri l'uno dall'altro, salvo consenso
del pescatore primo occupante (14). 12. La distanza
tra due apparecchi di pesca collocati in un corso o
bacino d'acqua non deve essere inferiore al doppio della
lunghezza del più grande di essi. La stessa distanza
si applica in caso di bilance. 13. E' vietato l'esercizio
della pesca sportiva effettuato con natanti trainati
da motori. Non sono tenuti al rispetto di tale divieto
i pescatori anziani di età superiore ai 65 anni ed i
pescatori invalidi (15). 14. L'uso del motore è consentito
esclusivamente per recarsi sul posto di pesca ad eccezione
che per gli agenti di vigilanza nell'esercizio delle
loro funzioni. 15. E' vietata la pesca con la dinamite
o con altre materie esplodenti e con l'uso della corrente
elettrica come mezzo diretto ed indiretto di uccisione
o di stordimento dei pesci. 16. E' vietato altresì gettare
ed immettere nelle acque sostanze atte ad intorbidire
le acque stesse ed a stordire od uccidere i pesci e
gli altri animali acquatici. 17. Sono inoltre vietati
la raccolta ed il commercio degli animali così storditi
ed uccisi. 18. E' vietata, altresì, la detenzione nelle
vicinanze di acque pubbliche e delle acque private comunicanti
con quelle pubbliche e sulle relative rive, delle sostanze
di cui al precedente sedicesimo comma. 19. La pesca
con l'ausilio di energia elettrica è consentita esclusivamente
all'interno di impianti di acquacoltura, o per scopi
scientifici ai sensi del precedente art. 8. 20. E' vietato
collocare reti o apparecchi o mobili di pesca attraverso
fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque
interne occupando più di metà dello specchio acqueo
esistente al momento della pesca. La misura dello specchio
acqueo va presa a riva ad angolo retto. 21. I corsi
d'acqua di larghezza inferiore a metri due dovranno
essere lasciati liberi per un tratto di larghezza non
inferiore ad un metro. 22. Tale divieto non si applica
ai bacini in cui si pratica l'allevamento del pesce.
23. E' vietato esercitare la pesca prosciugando i corsi
ed i bacini di acqua, o divergendoli, ovvero occupandoli
con opere stabili di qualsiasi natura, oppure sommovendo
il fondo delle acque, salvo che ciò sia proprio di un
tipo di pesca esercitato con attrezzo consentito a norma
del precedente art. 11. L'esercizio della pesca è altresì,
vietato durante la cosiddetta "asciutta" completa o
incompleta, anche se essa è dovuta al prosciugamento
di bacini o corso d'acqua legalmente effettuato. 24.
E' vietato adoperare o comunque collocare reti od altri
attrezzi da pesca, escluse la canna e la lenza a mano,
ad una distanza inferiore a quaranta metri, a monte
e a valle, da scale di monta per i pesci, da griglie
o simili, dalle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei
corsi d'acqua, dalle cascate e da qualsiasi altro tipo
di manufatto. 25. Durante il periodo di esercizio venatorio
gli attrezzi da pesca sommersi devono essere posati
ad una distanza di sicurezza di almeno centocinquanta
metri dagli appostamenti fissi di caccia. 25-bis. La
pesca del Pesce Re è limitata a non più di otto esemplari
a giornata per pescatore sportivo (16). Titolo III GESTIONE
E TUTELA DELLE ACQUE NOVELLAME - RIPOPOLAMENTI ITTICI
15. Gestione e tutela delle acque. 1. L'amministrazione
provinciale ogni triennio, avvalendosi anche del personale
tecnico dello stabilimento ittiogenico, effettua accertamenti
sulle località di frega dei pesci. Sulla base di detti
accertamenti, il presidente della giunta provinciale,
sentita la commissione consultiva provinciale per la
pesca nelle acque interne determina le località di frega
dei pesci, dandone comunicazione all'ufficio competente
al rilascio delle autorizzazioni all'estrazione o rimozione
di ghiaia ed indicando le precauzioni necessarie a salvaguardia
della fauna ittica. 2. Il Presidente della Giunta regionale,
su proposta della giunta provinciale, sentita la commissione
consultiva regionale per la pesca nelle acque interne,
può vietare o limitare la pesca in bacini o corsi d'acqua
che siano stati destinati a sperimentazioni ittiche.
3. Il presidente della giunta provinciale sentita la
commissione consultiva provinciale per la pesca nelle
acque interne: a) può vietare l'esercizio della pesca
per determinati periodi di tempo, per determinate località
e per determinate specie, ai fini della tutela e dell'incremento
del patrimonio ittico; b) può istituire zone di pesca
controllata o sperimentale. Su tali zone, che non potranno
superare il 25 per cento delle acque pubbliche presenti
nel territorio provinciale, può essere autorizzato l'esercizio
della pesca in deroga alle norme vigenti; c) può stabilire
restrizioni di luogo e di tempo a tutela della pescosità;
d) può, previ accertamenti tecnici effettuati con la
collaborazione dello stabilimento ittiogenico, ridurre
la distanza stabilita al ventiquattresimo comma del
precedente art. 14 in considerazione delle speciali
contingenze dei luoghi, purchè il manufatto non determini
un effettivo ostacolo alla risalita del pesce. 4. La
Regione, di fronte ad accertate esigenze tecniche di
interesse generale, connesse con la tutela del patrimonio
ittico vivente nelle acque interne del Lazio, provvede
a vietare la pesca di una o più specie ittiche, ovvero
a disporre con riferimento alla pesca delle specie stesse,
limitazioni di tempo, di luoghi, di quantità, di misura,
in ordine all'uso di determinati attrezzi da pesca,
all'uso di esche, di pasturazioni, ovvero a prescrivere
modifiche alle caratteristiche degli attrezzi stessi.
Qualora l'equilibrio biologico risulti invece turbato
dal popolamento eccessivo di una o più specie ittiche,
la Regione provvede ad emanare norme volte alla limitazione
della presenza di dette specie. 5. I provvedimenti previsti
dal presente articolo sono assunti sentite le province
territorialmente interessate, o su proposta di queste.
6. I divieti stabiliti ai sensi del presente articolo
debbono essere chiaramente indicati con apposita segnaletica,
da installarsi nei luoghi idonei e visibili a cura dell'amministrazione
provinciale interessata. 16. Pesca del pesce novello.
1. La Regione Lazio, a tutela della montata naturale
delle specie euraline dal mare, dove possibile e per
garantire la razionale raccolta del novellame per ripopolamento
delle acque interne e per allevamento, favorisce, di
intesa con il Ministero della marina mercantile, ai
sensi del decreto ministeriale 10 dicembre 1981 la istituzione
di zone di rispetto esterne alle foci dei fiumi o canali
in genere. 2. Promuove con le regioni le cui coste confinano
con quelle laziali intese per uniformare la tutela del
novellame e le norme che ne regolano la cattura. 3.
Si considera novello il pesce avente lunghezza inferiore
a cm. 7, estesa a cm. 12 per Mugil spp. e Sparus aurata
e al disotto della misura di cui all'art. 12 per i ragani
di anguilla. 4. La pesca del pesce novello è consentita
esclusivamente allo stato vivo. Il pesce novello pescato
deve essere destinato ai ripopolamenti delle acque interne
ed agli allevamenti. 5. Presso le amministrazioni provinciali
interessate è istituito un apposito registro nel quale,
dietro richiesta degli interessati, sono iscritti coloro
che intendono esercitare la pesca del pesce novello
allo stato vivo. 6. Nella domanda di iscrizione devono
essere indicati: a) la denominazione della ditta che
richiede l'iscrizione; b) le attrezzature di cui la
ditta stessa dispone per la cattura, la conservazione
ed il trasporto del pesce allo stato vivo. 7. L'iscrizione
al registro di cui al precedente sesto comma è disposta
con decreto del presidente della giunta provinciale,
sentita la commissione consultiva provinciale per la
pesca nelle acque interne, previo accertamento congiunto
dell'amministrazione provinciale competente e dello
stabilimento ittiogenico che l'interessato sia in possesso
delle attrezzature idonee per tale tipo di pesca, per
il mantenimento o il trasporto allo stato vivo del pesce
pescato. Alla ditta richiedente è rilasciata l'attestazione
dell'avvenuta iscrizione. 8. La pesca del pesce novello
è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte
del presidente della giunta provinciale competente per
territorio a coloro che sono iscritti nel registro previsto
dalla presente legge. 9. Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione
di cui al precedente ottavo comma, indirizzata al presidente
della giunta provinciale, debbono essere indicati gli
estremi della iscrizione nel registro previsto nel quinto
comma del presente articolo, il corso o specchio d'acqua
in cui si intende effettuare la pesca, il tipo di attrezzatura
o le modalità della pesca, le specie di pesce novello
che si intendono catturare, le località di deposito,
i nominativi dei soggetti incaricati dell'esercizio
della pesca. 10. I soggetti incaricati dell'esercizio
della pesca debbono essere in possesso della licenza
di tipo "A". 11. Ogni variazione in ordine ai soggetti
indicati nel precedente decimo comma deve essere tempestivamente
comunicata al presidente della giunta provinciale. 12.
Nell'autorizzazione devono essere precisati: a) il periodo
di validità (non superiore a mesi sei); b) i nominativi
delle persone incaricate dell'esercizio della pesca
del pesce novello; c) i luoghi di pesca e di deposito;
d) i tipi di attrezzi da usarsi per la pesca; e) le
modalità di trasporto e i dati relativi agli automezzi
adibiti al trasporto stesso; f) le registrazioni obbligatorie
relative al pesce pescato, all'utilizzazione ed al trasporto
dello stesso. 13. Per le esigenze del ripopolamento
delle acque interne regionali sono altresì previsti
condizioni ed oneri conformemente alle disposizioni
emanate dalla Giunta regionale, sentita la commissione
consultiva regionale per la pesca nelle acque interne.
14. E' istituito presso l'ufficio pesca della Regione
Lazio un archivio per la raccolta delle autorizzazioni
all'esercizio della pesca del novellame annualmente
rilasciate dalle amministrazioni provinciali competenti
per territorio. 17. Commercio e trasporto del novellame
raccolto in natura. 1. Di ciascuna compravendita di
novellame dovrà essere redatto in duplice copia, su
moduli forniti dall'amministrazione provinciale, un
verbale composto di due parti di cui una compilata a
cura del titolare della prescritta autorizzazione provinciale
e l'altra a cura dell'acquirente, concernenti la prima
l'atto di vendita e la seconda l'atto di utilizzo del
novellame da parte dell'acquirente stesso. La prima
parte dovrà essere inviata dal titolare dell'autorizzazione,
entro dieci giorni dall'operazione di vendita, all'amministrazione
provinciale, la seconda parte dovrà essere inviata dall'acquirente
alla stessa amministrazione provinciale entro trenta
giorni dall'acquisto. In caso di utilizzazione diretta
del novellame da parte del titolare dell'autorizzazione
per propri impianti di piscicoltura, il verbale nelle
sue due parti, verrà redatto ed inviato all'amministrazione
provinciale a cura del titolare stesso. 2. Il novellame,
durante il trasporto, deve essere accompagnato da una
bolletta da cui risulti la provenienza, la qualità,
il quantitativo e la destinazione. Il trasporto deve
essere effettuato con recipienti muniti di impianto
di erogazione di ossigeno o aria. 18. Deroghe all'esercizio
della pesca. 1. Il personale del laboratorio centrale
di idrobiologia applicata alla pesca, dello stabilimento
ittiogenico di Roma, dell'istituto zooprofilattico sperimentale
per il Lazio e la Toscana dell'amministrazione regionale
e delle amministrazioni provinciali addetto ai servizi
di pesca, non è soggetto ai divieti previsti dalla presente
legge durante l'esercizio delle proprie funzioni purchè
munito di documento di riconoscimento dell'amministrazione
di appartenenza. 2. Il Presidente della Giunta regionale,
sentita la commissione consultiva per la pesca nelle
acque interne, può consentire deroghe alle norme vigenti
in materia di disciplina della pesca per l'esercizio
di operazioni scientifiche o esperimenti di pesca, su
conforme parere della giunta provinciale competente
per territorio. 3. L'esercizio della pesca nei periodi
di divieti stabiliti nel precedente art. 12 può essere
autorizzato per scopi di studio o di piscicoltura solo
agli istituti specializzati in materia. 19. Ripopolamenti
ittici. 1. Nell'ambito dei programmi annuali e pluriennali
di intervento nel settore entro il mese di maggio di
ciascun anno le amministrazioni provinciali tenuto conto
delle proposte e dei suggerimenti della commissione
consultiva provinciale per la pesca in acque interne
propongono all'Assessorato regionale agricoltura, foreste,
caccia e pesca i programmi di ripopolamento ittico per
l'anno successivo. Sulla base delle proposte provinciali
l'Assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia
e pesca, predispone, sentita la commissione consultiva
regionale, il programma regionale di ripopolamento ittico
che la Giunta regionale approva con deliberazione, previo
parere della competente commissione consiliare permanente
nelle more della istituzione della commissione consultiva
regionale per la pesca nelle acque interne. 2. Le associazioni
e le organizzazioni dei pescatori possono effettuare
opere di ripopolamento nell'ambito del programma approvato
previa autorizzazione del presidente della giunta provinciale
competente. 3. Di ciascuna semina è data tempestiva
comunicazione all'Assessorato regionale agricoltura,
foreste, caccia e pesca. 4. Alle operazioni di ripopolamento
deve presenziare personale tecnico incaricato dell'amministrazione
provinciale competente per territorio. 5. L'immissione
di una nuova specie ittica o di altro animale acquatico
nelle acque pubbliche e nelle acque private comunicanti
con le pubbliche ai fini del passaggio del pesce deve
essere espressamente autorizzata dal Presidente della
Giunta regionale, sentita la commissione consultiva
regionale e su parere tecnico dello stabilimento ittiogenico.
6. Le eventuali autorizzazioni saranno corredate di
indicazioni relative ai periodi di pesca e misure minime
consentite. 7. Le province possono istituire zone di
ripopolamento ittico in cui sarà fatto divieto di qualsiasi
attività di pesca per un periodo non inferiore ad un
anno e non superiore a tre. Tali zone, delimitate a
mezzo tabellazione posta a cura della provincia, devono
essere in numero ed estensione sufficienti a garantire
l'incremento dell'indice di pescosità. 20. Strutture
idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d'acqua.
1. I progetti delle opere di interesse pubblico o privato
che prevedano l'occupazione totale o parziale del letto
dei fiumi o torrenti, devono prevedere la costruzione
di strutture idonee a consentire la risalita del pesce,
ove sia necessario per il mantenimento dell'equilibrio
biologico delle specie ittiche presenti. 21. Concessione
di derivazioni di acque pubbliche. Norme e tutela della
fauna ittica. 1. Le bocche di presa delle derivazioni
di acque pubbliche debbono essere munite di doppie griglie
fisse aventi, tra barra e barra, una luce di mm. 20
allo scopo di impedire il passaggio di pesce. 2. Fanno
eccezione le griglie poste nei punti di presa delle
derivazioni dell'ENEL e dei consorzi di irrigazione
e bonifica. 3. Gli organi che nel quadro delle competenze
regionali rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua
provvedono, ad integrazione delle prescrizioni di cui
al precedente primo comma, ad emanare norme disciplinari
a tutela della fauna ittica, compreso l'eventuale onere
dell'immissione annuale di specie ittiche a spese del
concessionario. 4. Copia delle concessioni e dei disciplinari
viene trasmessa dagli uffici competenti alle province.
5. Il presidente della provincia territorialmente competente,
accertata la mancata osservanza da parte del concessionario
delle norme per la tutela della fauna ittica, richiede
agli uffici che hanno rilasciato la concessione, la
revoca della stessa e l'immediata sospensione della
derivazione. Titolo IV ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE
DI BONIFICA 22. Generalità. 1. L'esercizio delle funzioni
amministrative concernenti la pesca nelle acque di bonifica
è delegato alle province. 2. Nel rispetto delle norme
del presente titolo l'esercizio della pesca nelle acque
di bonifica è consentito ai pescatori in possesso di
licenza di tipo "B" ed è gratuito. 23. Elenchi delle
acque di bonifica non aperte alla pesca. 1. Entro e
non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli enti aventi in gestione le
acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione,
o comunque di bonifica, d'intesa con l'ente locale delegato,
definiscono gli elenchi delle acque dei canali e bacini
ricadenti nelle rispettive giurisdizioni idrauliche,
dove l'esercizio della pesca può arrecare danno agli
impianti e pertanto contrasta con la destinazione primaria
delle strutture di bonifica. 2. L'esercizio della pesca
nelle acque di bonifica ricadenti negli elenchi di cui
al precedente comma è vietato. In tali acque può essere
catturato il materiale ittico esistente, d'intesa con
gli enti di bonifica competenti, per scopi di ripopolamento
od ittiogenici, nell'ambito dei programmi di ripopolamento
ittico di cui al precedente art. 19. 24. Acque di bonifica
riservate alla pesca professionale. 1. Nei comuni territorialmente
interessati alle acque di bonifica, a favore dei pescatori
di professione iscritti negli elenchi di cui alla legge
13 marzo 1958, n. 250, può essere riservata parte delle
acque non comprese negli elenchi di cui agli artt. 23,
secondo comma e 26, sesto comma, della presente legge
tenuto conto delle caratteristiche di portata e di pescosità
naturale. 25. Gestione della pesca. 1. La Giunta regionale
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le province ed i consorzi
di bonifica territorialmente interessati, classifica
le acque di bonifica ricadenti nel territorio del Lazio
ai sensi del precedente art. 7. 2. Per la gestione dei
bacini di pesca di cui al precedente comma, le province
territorialmente interessate coordinano le proprie attività
nell'ambito della programmazione regionale. 26. Attrezzi
consentiti e loro uso. 1. Nelle acque di bonifica non
comprese negli elenchi di cui al precedente art. 23
la pesca è consentita solamente con l'uso dei seguenti
attrezzi e secondo le modalità di impiego sotto specificate:
1) da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate
entro uno spazio di dieci metri, armate ciascuna con
non più di tre ami; 2) una bilancia con lato massimo
della rete di mt. 1,50, montata su palo di manovra.
Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm.
10. 2. L'uso di detti attrezzi è consentito solamente
da riva e con i piedi all'asciutto. 3. E' proibito l'uso
della bilancia "guadando" o "ranzando", ovvero appendendola
ad una fune tesa attraverso il corso d'acqua. Ne è altresì
proibito l'uso quando la massima larghezza dello specchio
d'acqua è inferiore a tre metri. 4. Nei soli corpi idrici
adiacenti al mare, e dove comunque è prevalente la presenza
di specie ittiche marine, è consentito l'uso del bilancione
secondo le norme di cui al precedente art. 11. In tali
acque è ammesso che il lato della rete prossimo alla
riva cada da questa ad una distanza inferiore ai mt.
5. 5. La pesca da natante è sempre vietata. 6. La Regione
pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano le
condizioni di cui al precedente quarto comma. 27. Orari
e divieti particolari di pesca. 1. Nei corpi idrici
adiacenti al mare e dove, comunque, è prevalente la
presenza di specie ittiche marine, la pesca sportiva
è consentita senza limitazione di orario. 2. La Regione
pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano tali
condizioni. 3. Il presidente della giunta provinciale,
in riferimento a motivate esigenze dell'ente di bonifica
di cui al precedente art. 23 ed al regime idraulico
che viene attuato nei canali e bacini, può disporre
il divieto temporaneo della pesca. Può altresì disporre
il divieto di pesca con bilancia. 28. Accesso ai canali.
1. Le sommità originali ed i relativi accessi dove è
consentito il passaggio, possono essere percorsi dai
pescatori solo a piedi, o con biciclette, o con ciclomotori
con 50 cc. 2. E' fatta eccezione quando sugli argini,
e loro accessi, esistono strade rotabili. 3. E' interdetto
ai pescatori l'accesso a tutti gli impianti di sollevamento,
botti, sifoni, manufatti di sbarramento e di derivazioni
ad uso irriguo ed aree loro pertinenti. 4. Sono vietati
atti che possono comunque arrecare danno agli argini,
ai manufatti di bonifica, e particolarmente al cotico
erboso. E' altresì vietato provocare in qualsiasi modo
modificazioni del livello delle acque. 5. In corrispondenza
degli accessi principali ai canali di bonifica e nei
luoghi ritenuti più opportuni, devono essere apposte,
a cura delle amministrazioni provinciali competenti,
tabelle riportanti la scritta "Regione Lazio - Pesca
in acque di bonifica a norma della legge regionale (estremi
della presente legge) - artt. 22 e seguenti". 6. Anche
in corrispondenza degli accessi alle acque di bonifica
ove è vietata la pesca ai sensi del precedente art.
23 e degli impianti di cui al terzo comma del presente
articolo, devono essere apposte tabelle recanti la scritta:
"Regione Lazio - Divieto permanente di pesca-art. 28
della legge regionale (estremi della presente legge)".
29. Variazioni del regime idraulico e salvaguardia del
patrimonio ittico. Ripopolamenti ittici. 1. Gli enti
di bonifica, per assicurare le preminenti funzioni dello
scolo e dell'espansione delle acque, provvederanno alle
necessarie variazioni del regime idraulico, nonchè a
tutte le operazioni connesse all'esercizio ed alla manutenzione
delle opere avendo cura, quando possibile, e d'intesa
con la provincia territorialmente competente, di salvaguardare
il patrimonio ittico senza peraltro assumersi nessuna
responsabilità nella qualità e nella quantità delle
acque, salvo gli adempimenti previsti dalla legge 10
maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e della
normativa regionale in materia. 2. Il pesce dei canali
che vengono posti in asciutta verrà convogliato in canali
idonei alla stabulazione, ove siano individuabili. 3.
La provincia provvede a proprio carico alle operazioni
di recupero del pesce d'intesa con l'ente di bonifica.
4. La Regione e le province, nell'ambito dei programmi
regionali di ripopolamento delle acque interne, promuovono,
d'intesa con gli enti di bonifica territorialmente competenti,
il ripopolamento ittico e, dove possibile il diserbo
biologico dei canali di bonifica mediante immissione
di idonee specie di fauna acquatica. Titolo V GARE DI
PESCA SPORTIVA, LAGHETTI SPORTIVI E PISCICOLTURE ALL'INTERNO
DI PROPRIETA' PRIVATA. 30. Manifestazione e gare di
pesca sportiva. 1. La giunta provinciale sentita la
commissione provinciale consultiva per la pesca nelle
acque interne, determina, entro il 31 gennaio di ogni
anno, i tratti dei corsi o dei bacini di acqua pubblica
non soggetti a diritti esclusivi di pesca, nei quali
possono svolgersi manifestazioni e gare di pesca sportiva,
indicando gli obblighi cui debbono ottemperare gli organizzatori
ed i partecipanti alle gare. 2. Le associazioni che
intendono organizzare manifestazioni e gare di pesca
sportiva su tratti determinati con le modalità di cui
al precedente comma devono presentare al presidente
della giunta provinciale apposita domanda almeno trenta
giorni prima della data della gara o manifestazione.
3. Il presidente della giunta provinciale rilascia l'autorizzazione
indicando gli obblighi ai quali gli organizzatori debbono
sottostare ed il tempo di chiusura alla libera pesca
che comunque non può essere superiore a giorni tre.
L'autorizzazione deve altresì indicare il giorno, i
campi di gara, il numero massimo dei pescatori ammissibili
ed eventuali obblighi ittiogenici cui sono tenuti gli
organizzatori. L'amministrazione provinciale può autorizzare
per le gare di pesca deroghe alle limitazioni previste
dalla legge in merito al numero delle catture ed all'uso
delle esche (17). 4. I campi di gara dovranno essere
palinati a cura degli organizzatori. 5. Gli organizzatori
sono responsabili dei danni provocati a terzi durante
le gare nonchè della pulizia dei campi di gara e delle
loro immediate adiacenze. 6. E' vietata comunque la
reimmissione nel corso d'acqua del pesce pescato durante
la gara. 7. La provincia competente per territorio può
programmare campi di gara permanenti che possono essere
affidati in gestione, previa regolare convenzione ad
associazioni per pescatori sportivi. Nei campi di gara
permanenti viene vietata la pesca professionale. I campi
di gara affidati in gestione alle associazioni sportive
non possono essere preclusi alla libera pesca se non
nei giorni delle gare e di quelli immediatamente precedenti.
I giorni di chiusura non possono comunque superare il
numero tre per settimana (18). 31. Esercizio della pesca
nei laghetti sportivi e nelle piscicolture. 1. La pesca
esercitata nei laghetti sportivi e nelle piscicolture,
esistenti all'interno di aree di proprietà privata e
le cui acque sono comunicanti con corpi idrici pubblici,
iscritti in apposito elenco tenuto presso l'amministrazione
provinciale competente per territorio, non è soggetta
alle norme previste dalla presente legge, fatta eccezione
per le disposizioni seguenti: a) il posto di pesca spetta
al primo occupante per tutto il tempo in cui questi
esercita la pesca; b) è vietato l'esercizio della pesca
sportiva con natanti trainati da motore, l'uso del motore
è consentito esclusivamente per recarsi sul posto di
pesca; c) è vietato l'uso e la detenzione della dinamite
o di altre materie esplodenti e l'uso della corrente
elettrica come mezzo diretto ed indiretto di uccisione
o di stordimento dei pesci, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 14; d) è vietato gettare ed immettere nelle
acque sostanze atte ad intorbidare le acque stesse e
a stordire o uccidere i pesci e gli altri animali acquatici;
e) è vietato il commercio degli animali così storditi
ed uccisi; f) il pesce che il titolare dell'esercizio
della pesca a pagamento offre alla cattura, non deve
essere di misura inferiore a quella minima ammessa dal
precedente art. 12. 2. Per l'iscrizione di cui al precedente
comma, il presidente della giunta provinciale, sentita
la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle
acque interne può imporre prescrizioni dirette ad impedire
la possibilità del passaggio del pesce tra le acque
pubbliche e quelle dei laghetti e delle piscicolture.
3. Nei laghetti le cui acque non sono comunicanti direttamente
con le acque pubbliche l'esercizio della pesca non è
soggetto alle norme previste dalla presente legge, fatta
eccezione per le disposizioni di cui al precedente primo
comma. 32. Commercio e trasporto dei prodotti ittici.
1. Per il trasporto ed il commercio dei prodotti della
pesca derivanti dalle acque di cui al precedente art.
31, nei periodi di divieto di cui al precedente art.
11 è necessaria una certificazione indicante la provenienza
dei prodotti stessi, rilasciata dalla ditta titolare
delle acque in questione, e il certificato di buona
salute del prodotto ittico rilasciato dal veterinario
(19). Titolo VI CONCESSIONI A SCOPO DI PISCICOLTURA
33. Generalità. 1. Le concessioni di acque pubbliche
a scopo di piscicoltura possono essere rilasciate a
soggetti privati in tratti di corsi o piccoli bacini
di acque interne secondarie prive o povere di animali
acquatici di importanza economica esclusivamente quando
hanno per oggetto l'esecuzione di impianti di acquacoltura
o di impianti di incubatoi ittiogenici e delle opere
connesse per il ripopolamento delle acque e nel limite
massimo del 10 per cento delle acque secondarie pubbliche
di ogni provincia. La concessione è soggetta alla tassa
di rilascio prevista dalle norme regionali in materia
di tasse sulle concessioni regionali. 2. Per le acque
principali le concessioni possono essere rilasciate
nel limite massimo del 5 per cento delle acque pubbliche
principali di ogni provincia, con priorità alle cooperative.
3. Non è sufficiente per ottenere la concessione lo
scopo di provvedere ai soli lavori di immissione dei
pesci. 4. Le concessioni consentono l'esclusività della
pesca, possono avere la durata massima di anni cinque
e possono essere rinnovate. Possono essere revocate
in ogni tempo per ragioni di prevalente interesse pubblico.
5. Le domande per la concessione di cui ai precedenti
commi sono presentate all'ufficio pesca della Regione
Lazio e all'amministrazione provinciale territorialmente
competente. 6. Nella domanda di cui al precedente quinto
comma devono essere indicati: a) la zona dell'acqua
pubblica, debitamente delimitata, sulla quale si chiede
la concessione; b) i motivi per i quali si richiede
la concessione; c) la durata, che non potrà, comunque
essere superiore a cinque anni; d) il programma tecnico-finanziario
delle opere ittiogeniche e di acquacoltura; e) la dichiarazione
di impegnarsi a prestare cauzione a garanzia degli obblighi
assunti. 7. La domanda deve essere corredata: 1) dei
tipi e delle illustrazioni grafiche; 2) di ogni documento
idoneo a motivare la concessione richiesta, nonchè a
dimostrare la possibilità di conseguire gli scopi; 3)
di tanti estratti della domanda quanti sono i comuni
interessati ai fini della pubblicazione ad opponendum
di cui al successivo art. 34. 8. Qualora più domande
abbiano per oggetto la medesima concessione è preferita
quella che offre maggiori garanzie per una migliore
e più sollecita attuazione delle opere di piscicoltura,
avuto riguardo ai mezzi finanziari ed alla organizzazione
tecnica dell'impresa. 9. Gli esercenti bacini artificiali
alimentati da acque pubbliche, sono preferiti nella
concessione delle acque stesse a scopo di piscicoltura.
10. Il Consiglio regionale potrà ulteriormente regolamentare
la materia delle concessioni di piscicoltura. 34. Norme
generali per la concessione. 1. Il presidente della
giunta provinciale dispone la pubblicazione della domanda
mediante affissione dell'estratto della stessa, fornito
dal richiedente ed a spese del medesimo, all'albo pretorio
dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi.
2. Entro questo termine chiunque abbia interesse può
proporre opposizione al presidente della giunta provinciale.
3. Sull'eventuali opposizioni presentate decide il presidente
della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva
per la pesca nelle acque interne entro sessanta giorni.
4. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione
di cui al precedente primo comma, od alla decisione
sulle opposizioni, l'amministrazione provinciale competente
provvede all'istruttoria relativa avvalendosi della
collaborazione del settore decentrato agricoltura, foreste,
caccia e pesca e dello stabilimento ittiogenico. 5.
Nel caso in cui la concessione comporti derivazioni
di acque o la costruzione di eventuali opere interessanti
gli alvei e le sponde, la concessione medesima potrà
essere rilasciata previa acquisizione dei relativi provvedimenti
autorizzativi emessi dagli organi competenti. 35. Disciplinare
di concessione. 1. Compiuta l'istruttoria di cui al
precedente art. 34, l'amministrazione provinciale provvede
a redigere la proposta di disciplinare di concessione
sulla quale debbono obbligatoriamente essere riportati:
a) cognome, nome o ragione sociale del richiedente la
concessione; b) codice fiscale o partita IVA dello stesso;
c) il comune o i comuni dove si trova la zona di acqua
cui la concessione richiesta si riferisce e ogni altra
notizia necessaria per precisare la località ed i confini;
d) lo scopo, la decorrenza e la durata della concessione
ed il termine per eseguire le opere ittiogeniche; e)
l'ammontare del canone e della cauzione, le modalità
e le scadenze dei pagamenti; f) le condizioni alle quali
la concessione viene subordinata con riferimento alla
piscicoltura, all'esercizio della pesca e alla pulizia
delle acque, agli interessi di terzi e ad altri interessi
pubblici; g) la regolamentazione relativa all'ammissione
alla pesca con la sola lenza nelle acque costituenti
la riserva, fatta eccezione per i tratti adibiti agli
allevamenti ittici a mezzo di speciali manufatti; h)
il numero dei segnali, con le indicazioni della località,
da apporre, a spese del concessionario lungo i limiti
delle acque pubbliche, oggetto della concessione; i)
la devoluzione della cauzione in caso di decadenza o
di revoca della concessione; l) il carattere obbligatorio
delle disposizioni previste nel presente titolo sesto.
2. Alla proposta di disciplinare debbono essere allegati
i tipi e le illustrazioni grafiche con le indicazioni
di cui alla precedente lettera c). 36. Provvedimento
di concessione. 1. Entro il termine massimo di centoventi
giorni dal ricevimento della domanda di concessione,
l'amministrazione provinciale trasmette la propria proposta
all'Assessorato regionale all'agricoltura, foreste,
caccia e pesca che provvede alle eventuali verifiche
occorrenti, e se del caso, all'acquisizione del parere
di cui al terzo comma dell'art. 100 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. La Giunta regionale sentita la competente commissione
consiliare permanente delibera la concessione ed il
relativo disciplinare. 3. La concessione viene rilasciata
con decreto del Presidente della Giunta regionale. 37.
Condizioni e limiti della concessione. 1. Il canone
della concessione rilasciata fissato con il provvedimento
della Giunta regionale deve essere pagato anticipatamente
ogni anno a decorrere dalla data del decreto del Presidente
della Giunta regionale. 2. Il concessionario deve prestare
cauzione in numerario o in titoli di rendita pubblica,
ovvero fornire fidejussione bancaria o polizza assicurativa.
Il relativo importo deve, di regola corrispondere a
due annualità del canone. 3. Ogni concessione si intende
sempre rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi
ed alle seguenti condizioni: a) la concessione è limitata
alla zona acquea, alla durata ed all'uso determinati
nel relativo provvedimento; b) il suo esercizio è soggetto
alle norme per la disciplina della pesca, alle disposizioni
sulle acque pubbliche e ad ogni altra disposizione eventualmente
imposta dalle competenti autorità nell'interesse pubblico;
c) l'esecuzione delle opere interessanti gli alvei e
le sponde e gli interventi sugli stessi che possono
modificare il flusso delle acque, sono subordinati al
parere favorevole del settore opere e lavori pubblici
competenti, per territorio; d) la concessione cessa
di pieno diritto alla scadenza del termine stabilito
nel relativo provvedimento senza necessità di disdetta;
la richiesta di rinnovo deve essere presentata sei mesi
prima della scadenza stabilita; e) la concessione non
è cedibile nè rinunciabile senza il preventivo consenso
scritto dall'autorità concedente; f) quando il regime
di un corso, o di un bacino di acqua pubblica, sia modificato
per cause naturali o per esecuzione di opere rese necessarie
da ragioni di pubblico interesse, il concessionario
non ha diritto ad alcuna indennità salvo la riduzione
o la cessazione del canone in caso di diminuzione o
soppressione della utilizzazione dell'acqua; g) in caso
di rinuncia consentita, di revoca o di decadenza il
concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo
in misura proporzionale per dodicesimi, ai mesi e/o
frazioni di mesi di fruizione. 38. Decadenza della concessione.
1. Il concessionario decade dalla concessione: a) per
mancato uso per un intero anno o cattivo uso in relazione
ai fini della concessione; b) per mancato pagamento
del canone anche per una sola annualità; c) per inosservanza
delle disposizioni legislative o regolamentari in vigore;
d) per inosservanza delle norme del disciplinare. 2.
La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta
regionale, sentita l'amministrazione provinciale competente
per territorio, previa diffida di due mesi all'interessato.
3. Il relativo provvedimento è notificato al concessionario
decaduto. 39. Cessazione delle concessioni di acquacoltura.
1. Le concessioni di acquacoltura in acque pubbliche
previste dall'art. 11 del testo unico dell'8 ottobre
1931, n. 1604, modificato con regio decreto-legge 11
aprile 1938, n. 1193 (rectius: "1183"; n.d.r.), cessano
alla scadenza. 40. Diritti esclusivi di pesca. 1. L'esercizio
della pesca nelle acque interne pubbliche del Lazio
è libero, salvo il caso in cui su dette acque esistano
vincoli per altri fini ovvero diritti esclusivi di pesca.
2. Le amministrazioni provinciali, entro sei mesi della
data di entrata in vigore della presente legge, effettuano
la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti.
3. A tal fine, tutti i soggetti, pubblici o privati,
che ne siano titolari sono obbligati a darne comunicazione
alla provincia competente entro e non oltre quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge producendo la documentazione probatoria. L'omessa
comunicazione e documentazione del diritto esclusivo
vantato equivale a definitiva rinuncia del medesimo.
4. L'espropriazione degli esistenti diritti esclusivi
di pesca può essere disposta dalla Giunta regionale
su richiesta dell'amministrazione provinciale territorialmente
competente, con l'osservanza delle norme nazionali vigenti
in materia. 5. I titolari esclusivi di pesca sono tenuti
a presentare all'amministrazione provinciale competente
per territorio entro il mese di agosto di ogni anno
il programma della pesca, della vigilanza e dei ripopolamenti
da attuare nell'anno successivo. 6. Entro il 31 ottobre
successivo l'amministrazione provinciale comunica al
titolare la propria decisione in ordine al programma
proposto. In caso di mancata comunicazione della decisione
il programma si intende approvato. 7. L'amministrazione
provinciale provvede per gli opportuni controlli sulla
attuazione delle attività di ripopolamento e di pesca.
8. Il titolare del diritto esclusivo di pesca ha l'obbligo
di apporre cartelli indicatori ben visibili nella zona
di pesca riservata. 9. L'esercizio della pesca nelle
acque soggette a diritti esclusivi di pesca è disciplinato
dalle norme di cui al titolo secondo della presente
legge. 41. Diritti esclusivi di pesca delle province.
1. Le province possono aprire al libero esercizio della
pesca, secondo le norme della presente legge, le acque
oggetto di diritti esclusivi trasferiti al demanio provinciale
a norma dell'art. 100 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Titolo VII VIGILANZA
E SANZIONI 42. Agenti di vigilanza. 1. La vigilanza
sull'esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche
e in quelle private e sul commercio dei prodotti ittici
viene esercitata dal Corpo forestale dello Stato, dagli
agenti giurati delle amministrazioni provinciali, da
dipendenti regionali espressamente incaricati dal Presidente
della Giunta regionale, nonchè dalle guardie giurate
di cui ai successivi commi. 2. I comuni, le associazioni
e chiunque ne abbia interesse possono nominare, e mantenere
a proprie spese, guardie giurate per concorrere alla
vigilanza in materia di pesca sia sulle acque pubbliche
che su quelle private. 3. Le guardie giurate addette
a concorrere alla vigilanza in materia di pesca devono
conseguire un giudizio di idoneità, rilasciato da un'apposita
commissione istituita presso ciascuna amministrazione
provinciale. 4. La commissione, nominata con decreto
del presidente della giunta provinciale, è composta:
1) dal presidente dell'amministrazione provinciale o
da assessore provinciale competente che la presiede;
2) da un funzionario dell'Assessorato regionale all'agricoltura,
foreste, caccia e pesca; 3) da un funzionario dell'amministrazione
provinciale, ufficio pesca; 4) dal dirigente dello stabilimento
ittiogenico di Roma o suo delegato. Funge da segretario
un dipendente dell'amministrazione provinciale (20).
5. Al fine della qualificazione degli agenti addetti
alla sorveglianza sulla pesca la Regione promuove e
finanzia corsi di aggiornamento e formazione professionale
presso le amministrazioni provinciali. 43. Sanzioni
amministrative. 1. Per la violazione delle disposizioni
della presente legge, fatte salve le sanzioni di carattere
penale e tributario previste dalle leggi vigenti e salvo
quanto previsto dall'art. 9 della legge 24 novembre
1981, n. 689, si applicano le sanzioni di cui all'allegata
tabella. 2. L'ammontare della somma dovuta per la violazione
viene determinata secondo la gravità dell'illecito,
l'entità del danno arrecato all'ittiofauna e all'ambiente,
l'età del trasgressore, nonchè l'eventuale recidiva,
secondo il disposto della legge regionale 5 luglio 1994,
n. 30. 3. Nei casi previsti dagli artt. 9 e 10, l'amministrazione
provinciale competente in relazione alla residenza del
trasgressore, dispone la sospensione e la revoca della
licenza di pesca con le modalità di cui agli stessi
articoli. 4. Le reti e gli attrezzi non consentiti e
non bollati sono soggetti a sequestro cautelativo e
custodia presso le amministrazioni provinciali e resi
al pagamento delle sanzioni previste dalla presente
legge. 5. I prodotti vivi della pesca oggetto della
violazione contestata sul luogo ove è avvenuta la cattura,
saranno sequestrati e rimessi in acqua con cura, slamati,
provvedendo, se del caso, al taglio della lenza. Negli
altri casi ed in caso di pesci morti, i prodotti della
pesca oggetto della violazione saranno sequestrati e,
quando possibile, devoluti in beneficenza, oppure destinati
alla distribuzione. 6. Chiunque rifiuti di esibire la
licenza di pesca o oppone resistenza ad agenti in servizio
di vigilanza è soggetto, oltrechè alla sanzione prevista
nella tabella allegata al presente art. 14, al ritiro
della stessa per un periodo di un anno. In caso di reiterazione
dell'infrazione, il periodo di ritiro della licenza
è elevato ad anni cinque. 7. Il pescatore temporaneamente
non in grado di esibire la licenza di pesca non è soggetto
ad alcuna sanzione purchè provveda all'esibizione della
stessa presso l'amministrazione provinciale competente
entro dieci giorni dalla data di richiesta di esibizione.
8. Per le violazioni di disposizioni della presente
legge, fatta esclusione dell'infrazione di cui ai punti
15 e 16 dell'allegata tabella, il trasgressore e gli
eventuali responsabili in solido sono ammessi, entro
sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla
notificazione del processo verbale di accertamento,
al pagamento di una somma pari ad un terzo dell'ammontare
massimo della sanzione prevista o se più favorevole
al doppio del minimo ai sensi dell'art. 16 della legge
n. 689 del 1991 (21). TABELLA ALLEGATA ALL'ARTICOLO
43 ----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Numero I N F R A Z I O N E Sanzione amministrativa d'ordine
------------------------- da lire a lire --------------------------------------------------------------------
1 Pesca senza licenza o con licenza scaduta (art. 8)......
40.000 240.000 2 Mancata esibizione della licenza di
pesca (art. 10).... 200.000 1.200.000 3 Pesca con attrezzi
non consen- titi (art. 11, primo comma). Pesca con un
numero di attrez- zi superiore, con attrezzi non bollati
ove previsto (art. 11, quarto comma).................
200.000 1.200.000 4 Pesca subacquea, con le mani e pesca
a strappo (art. 11, set- timo comma)...................
80.000 500.000 5 Pesca con l'uso del guadino (art. 11,
decimo comma)....... 200.000 1.200.000 6 Pasturazione,
uso di larva di mosca carnaria o bigattino o di esche
similari (art. 11, dodicesimo e quattordicesimo comma).......................
250.000 1.500.000 7 Uso di esche naturali ed artificiali
ove vietato (art. 11, undicesimo comma)...... 250.000
1.500.000 8 Pesca in epoca di divieto. Pesca di esemplari
di lun- ghezza inferiore a quella prevista (art. 12,
primo comma)........................... 250.000 1.500.000
9 Commercio delle uova in epoca di divieto (art. 12,
quinto comma).......................... 40.000 240.000
10 Commercio e trasporto dei pro- dotti della pesca
nei periodi di divieto (art. 13, nono com- ma).............................
200.000 1.200.000 11 Inosservanza delle norme che vietano
la pesca nelle ore not- turne e che stabiliscono limi-
tazioni di cattura (art. 14, I, IV, V, VI, e VII comma)
(22)......................... 150.000 900.000 12 Accesso
agli argini attraverso campi in attualità di coltura
(art. 14, decimo comma)......... 20.000 120.000 13 Collocare
apparecchi da pe- sca a distanze inferiori al doppio
della lunghezza del più grande (art. 14, dodicesimo
comma)........... 20.000 120.000 14 Esercizio della
pesca sportiva effettuato con natanti trainati da motore
(art. 14, tredicesimo comma)...........................
80.000 500.000 15 Pesca con dinamite o altre ma- terie
esplodenti e con l'uso di corrente elettrica (art. 14,
quindicesimo comma)............. 1.000.000 5.000.000
16 Gettare od immettere nelle acque sostanze atte ad
intorbidare le acque ed a stordire o uccidere i pesci
(art. 14, sedicesimo comma)..........................
1.000.000 5.000.000 17 Raccolta e commercio dei pesci
storditi od uccisi con i meto- di sopra richiamati (art,
14, diciassettesimo comma)............ 80.000 500.000
18 Detenzione nelle vicinanze del- le rive di sostanze
venefiche (art. 14, diciottesimo comma)... 80.000 500.000
19 Collocare reti o altri appa- recchi di pesca che
occupa- no più della metà dello spec- chio acqueo (art.
14, vente- simo comma)..................... 100.000
600.000 20 Esercitare la pesca prosciu- gando i corsi
e i bacini d'acqua, o divergendoli, oc- cupandoli con
opere fisse di qualsiasi natura, sommuoven- do il fondo.
Pesca in epoca di asciutta (art. 14, venti- treesimo
comma)................. 100.000 600.000 21 Collocare
reti od altri at- trezzi a distanze inferiori a mt.
40 da scale di monta ecc. (art. 14, ventiquattre- simo
comma)..................... 80.000 500.000 22 Estrazione
o rimozione di ghiaia e sabbia (art. 15, primo comma)....................
1.000.000 5.000.000 23 Inosservanza alle disposi- zioni
del Presidente della Giunta regionale e dei pre- sidenti
delle giunte pro- vinciali (art. 15, secondo comma e
successivi).......... 100.000 600.000 24 Pesca commercio
e traspor- to di pesce novello senza autorizzazione
(art. 16 e art. 17)..................... 150.000 900.000
24 Operazioni di ripopolamen- bis to non autorizzate
dall'am- ministrazione provinciale (art. 19, II, III
e IV comma)(23)................ 500.000 3.000.000 25
Immissione abusiva di una nuova specie ittica o al-
tro animale acquatico nel- le acque regionali (art.
19, quinto comma)................. 1.000.000 5.000.000
26 Pesca in acque di proprietà privata o soggette a
diritti esclusivi di pesca o conces- se a scopo di piscicoltura
senza il permesso del pro- prietario, possessore o con-
cessionario.................. 100.000 600.000 27 Violazione
di ogni altra disposizione della presen- te legge non
sanzionata dalla presente tabella....... 20.000 120.000
44. Modifiche della tariffa delle tasse sulle concessioni
ed utilizzazione dei proventi regionali. 1. Gli importi
delle tasse e delle soprattasse per il rilascio delle
licenze di pesca e per i rinnovi annuali sono stabiliti
dalla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive
modificazioni ed integrazioni (24). 2. Il n. 19 della
tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980,
n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, è
soppresso. 3. Le entrate derivanti dal gettito delle
tasse e soprattasse sulle concessioni regionali per
licenze di pesca, da canoni per concessioni di piscicoltura
e le somme riscosse ai sensi dell'art. 43 sono utilizzate
prioritariamente dalla Regione per il raggiungimento
degli scopi di cui alla presente legge. 4. La Regione
trattiene al massimo il 35 per cento di dette entrate
per attuare interventi di protezione o recupero degli
ambienti lacuali e fluviali, per il finanziamento dell'attività
di studio, ricerca e sperimentazione nel campo idrobiologico
svolta istituzionalmente tramite lo stabilimento ittiogenico
e l'istituto zooprofilattico od altri soggetti designati
volta per volta a seconda delle esigenze dalla Giunta
regionale su proposta della commissione regionale consultiva,
per attuare interventi a favore dei pescatori professionali
e di sviluppo dell'acquacoltura nonchè per gli oneri
di carattere generale derivanti dall'applicazione della
presente legge. La Regione riserva una quota non inferiore
al 5 per cento delle entrate ad essa spettanti in favore
di iniziative promozionali da parte delle organizzazioni
professionali e dei pescatori delle associazioni o federazioni
dei pescatori dilettanti o sportivi, effettivamente
presenti ed operanti nella Regione, sulla base di programmi
presentati dalle stesse ed approvati dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessorato regionale all'agricoltura,
previo parere della commissione consultiva regionale
di cui all'art. 4 (25). 5. La Regione Lazio suddivide,
tra le amministrazioni provinciali, la restante quota
delle entrate di cui al precedente terzo comma, tenendo
conto della superficie degli specchi d'acqua, del numero
della lunghezza dei corsi d'acqua, del numero dei pescatori
di ogni provincia e dei costi dei ripopolamenti e della
vigilanza. 6. Le amministrazioni provinciali utilizzano
i contributi erogati dalla Regione per far fronte alle
spese derivanti dalle funzioni delegate, per attuare
i programmi di ripopolamento, per un'adeguata vigilanza
ai fini di una più efficace tutela dell'ittiofauna e,
in base al numero delle licenze di categoria "B" rilevato
in ogni provincia, una quota comunque non inferiore
al 20 per cento da utilizzare per: a) una più diffusa
educazione alieutica nelle scuole medie ed elementari
da realizzarsi sulla base di programmi predisposti con
la supervisione dell'Assessorato regionale all'ambiente,
con la collaborazione dei provveditorati agli studi
competenti dei comuni interessati della federazione
dei pescatori sportivi e delle associazioni degli stessi;
b) la sistemazione delle sponde di specchi e corsi d'acqua
ad elevata pressione piscatoria, nell'ambito provinciale
con l'istituzione di apposite zone organizzate anche
per l'esercizio della pesca sportiva da parte dei non
deambulanti; c) l'incentivazione e la realizzazione
di un programma di manutenzione e pulizia periodiche
delle sponde nei luoghi sopra indicati onde consentire
una più ampia e migliore vivibilità dell'ambiente fluviale
e lacustre che favorisca il pieno inserimento del pescatore
sportivo nell'ambiente naturale di esercizio del suo
sport (26). 7. Le amministrazioni provinciali sono tenute
a fornire ogni anno all'Assessorato regionale all'agricoltura,
foreste, caccia e pesca, una relazione sullo svolgimento
delle funzioni delegate corredate di rendiconto economico-finanziario
ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 13 maggio
1985, n. 68. 45. Associazioni piscatorie. 1. Possono
richiedere il riconoscimento agli effetti della presente
legge, le associazioni regionali di pescatori dilettanti
costituite con atto pubblico che perseguono finalità
relative alle attività dei pescatori nelle acque interne
della Regione Lazio. 2. Non è consentita l'iscrizione
del pescatore a più di due associazioni di pescatori
riconosciute. Il riconoscimento viene dato con provvedimento
della Giunta regionale sentita la commissione consultiva
regionale di cui al precedente art. 4 e su conforme
parere della commissione consiliare competente permanente
(27). 3. Le associazioni piscatorie hanno lo scopo di:
a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi;
b) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate
iniziative, la consapevolezza delle esigenze di difesa
della fauna ittica e dell'ambiente naturale; c) collaborare
con gli enti pubblici interessati alla materia per la
realizzazione degli obiettivi di programmazione nel
settore. Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI FINANZIARIE
E TRANSITORIE 46. Esercizio della delega. 1. Prima di
iniziare l'esercizio delle funzioni delegate con la
presente legge, gli enti delegatari determinano, con
atto motivato, la ripartizione delle funzioni delegate
fra i propri organi. 2. Tale deliberazione dovrà essere
tempestivamente comunicata alla Regione, che ne curerà
la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.
3. Le amministrazioni provinciali, nell'esercizio delle
funzioni ad esse delegate con la presente legge, possono
avvalersi dello stabilimento ittiogenico, dell'istituto
zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana
nonchè delle strutture dell'amministrazione regionale
decentrata. 4. In caso di inerzia degli enti delegatari,
la Giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere
entro congruo termine, decorso il quale al compimento
del singolo atto provvede direttamente la Giunta stessa.
5. In caso di persistente inerzia o grave violazione
delle leggi o delle direttive regionali, la Regione
può disporre con atto legislativo la revoca delle funzioni
delegate nei confronti della singola amministrazione
provinciale ai sensi dell'art. 14 della legge regionale
13 maggio 1985, n. 68. 6. Le province, nell'immissione
dei loro atti in applicazione della presente legge debbono
fare espressa menzione della delega di cui sono destinatarie.
7. La Regione e le province sono tenute a fornire reciprocamente,
informazione, dati statistici ed ogni elemento utile
allo svolgimento delle rispettive funzioni. 47. Licenze
anteriori alla legge. 1. Le licenze di pesca rilasciate
dalle amministrazioni provinciali anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge conservano
validità fino alla scadenza del sesto anno dalla data
di rilascio. 48. Norme transitorie per gli attrezzi
della pesca. 1. Fino a quando non sarà approvato l'elenco
degli attrezzi consentiti previsto al precedente art.
11, la pesca può essere esercitata mediante gli attrezzi
consentiti in base alla normativa preesistente alla
presente legge. 2. La disposizione transitoria di cui
al precedente comma non si applica alla pesca nelle
acque di bonifica, disciplinata dalle norme di cui al
titolo IV della presente legge. 49. Dichiarazione delle
derivazioni d'acqua in godimento al 31 dicembre 1988.
1. Gli uffici competenti a decidere sull'utilizzazione
delle acque pubbliche sono tenuti a comunicare alle
province territorialmente competenti l'elenco delle
utenze di derivazione in essere alla data del 31 dicembre
1988 per consentire di verificare l'osservanza delle
norme disciplinari di cui al terzo comma del precedente
art. 21. 50. Disposizioni finanziarie. 1. Ogni anno,
con le leggi di approvazione del bilancio regionale,
vengono stabiliti gli stanziamenti destinati agli enti
delegatari per l'esercizio delle funzioni delegate.
2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio
regionale saranno istituiti due appositi capitoli con
le seguenti denominazioni: capitolo n. 02108 (nuova
istituzione): Proventi delle sanzioni amministrative
per violazioni in materia di pesca; capitolo n. 02109
(nuova istituzione): Proventi delle tasse e soprattasse
sulle licenze di pesca e dei canoni di concessione di
piscicoltura. 3. Le denominazioni dei capitoli n. 22401
e n. 22701 dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale vengono modificate come di seguito:
capitolo n. 22401: "Spese e contributi per la tutela
e l'incremento del patrimonio ittico, per la ricerca,
per le attività e per il funzionamento dello stabilimento
ittiogenico" (28). capitolo n. 22701: "Contributi alle
amministrazioni provinciali per l'esercizio delle funzioni
delegate in materia di pesca". 4. I singoli stanziamenti
annuali dei capitoli suindicati vengono stabiliti, nel
rispetto delle norme di cui alla presente legge, con
le leggi di approvazione del bilancio regionale. 51.
Rinvio alle norme legislative regionali e dello Stato.
1. Gli enti delegatari nell'esercizio delle funzioni
delegate debbono attenersi, per quanto non esplicitamente
previsto nella presente legge, alla legge regionale
13 maggio 1985, n. 68. 2. Per tutto quanto non previsto
dalla presente legge e dalle altre leggi regionali riguardanti
la materia della pesca e dell'acquacoltura, si applicano,
in quanto compatibili, le vigenti norme dello Stato.
autonumlgl (1) Pubblicata sul BUR 15 dicembre 1990,
n. 34 (S.O. n. 4). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica
6 aprile 1991, n. 14 (S.S, n. 3). (2) Punto così modificato
dall'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1995, n.
16. (3) Punto così sostituito dall'art. 2 della legge
regionale 2 maggio 1995, n. 16. (4) Comma così integrato
dall'art. 3 della legge regionale 2 maggio 1995, n.
16. (5) L'ultima frase è stata così sostituita dall'art.
5 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 15 (6) Comma
così sostituito dall'art. 4 della legge regionale 2
maggio 1995, n. 16. (7) Comma così sostituito dall'art.
6, comma 1 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16.
(8) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 2 della
legge regionale 2 maggio 1995, n. 16. (9) Tabella così
sostituita dall'art. 7, comma 1 della legge regionale
2 maggio 1995, n. 16 (10) Comma così modificato dall'art.
8, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16. (11)
Comma così sostituito dall'art. 7, comma 2 della legge
regionale 2 maggio 1995, n. 16. (12) Comma così sostituito
dall'art. 9, comma 1 della legge regionale 2 maggio
1995, n. 16. (13) Comma così sostituito dall'art. 9,
comma 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16.
(14) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1 della
legge regionale 2 maggio 1995, n. 16. (15) Comma così
sostituito dall'art. 10, comma 2 della legge regionale
2 maggio 1995, n. 16 (16) Comma aggiunto dall'art. 10,
comma 3 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16.
(17) Comma così integrato dall'art. 11, comma 1 della
legge regionale 2 maggio 1995, n. 16. (18) Comma così
sostituito dall'art. 11, comma 2 della legge regionale
2 maggio 1995, n. 16. (19) Articolo così integrato dall'art.
12 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16. (20)
Punto così integrato dall'art. 13 della legge regionale
2 maggio 1995, n. 16. (21) Articolo così sostituito
dall'art. 14, comma 1 della legge regionale 2 maggio
1995, n. 16. (22) Punto così sostituito dall'art. 14,
comma 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16.
(23) Punto aggiunto dall'art. 14, comma 3 della legge
regionale 2 maggio 1995, n. 16. (24) Comma così sostituito
dall'art. 15 della legge regionale 2 maggio 1995, n,
16. (25) Comma così sostituito dall'art. 16 della legge
regionale 2 maggio 1995, n. 16. (26) Comma così sostituito
dall'art. 17 della legge regionale 2 maggio 1995, n.
16. (27) Frase così sostituita dall'art. 18 della legge
regionale 2 maggio 1995, n. 16. (28) Denominazione così
modificata dall'art. 19 della legge regionale 2 maggio
1995, n. 16.
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