Disciplinare per la Raccolta dei Funghi
Regione "LAZIO"
Disciplina della raccolta e della
commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di
altri prodotti del sottobosco.
L.R. 5 Agosto 1998, n. 32
Capo I - Raccolta dei funghi epigei spontanei
e di altri prodotti del sottobosco
1. Finalità. 1.
Con la presente legge la Regione disciplina la raccolta
e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei,
nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla
legge 23 agosto 1993, n. 352 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché, in conformità
con quanto previsto dall'articolo 10, quarto comma,
della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di altri prodotti
del sottobosco, al fine di tutelare la conservazione
e l'incremento del patrimonio naturale regionale e la
salute pubblica.
2. Ambito di applicazione. 1. I prodotti
del sottobosco disciplinati dalla presente legge sono:
a) funghi epigei spontanei;
b) fragole;
c) asparagi selvatici;
d) bacche di mirto;
e) bacche di ginepro;
f) lamponi;
g) mirtilli;
h) corbezzoli.
3. Limiti di raccolta. 1. La raccolta
giornaliera procapite di funghi epigei spontanei commestibili
è determinata complessivamente in tre chilogrammi,
salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare
o da un solo cespo di funghi concresciuti.
2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini
immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti
dimensioni minime del diametro del carpoforo:
a) Amanita caesarea (ovolo buono) cm. 4;
b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino) cm. 4;
c) Clitocybe geotropa (agarico geotropo) cm. 4;
d) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo)
cm. 5;
e) Agaricus campestris (prataiolo) cm. 4;
f) Russula virescens (verdone) cm. 4.
Per tutte le altre specie la dimensione minima è
determinata in cm. 3.
3. I limiti di cui al comma 2 possono essere superati
se il raccolto è costituito da un solo cespo
di funghi concresciuti.
4. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è
vietata la raccolta della Amanita caesarea allo stato
di ovolo chiuso, vale a dire con velo universale privo
di lacerazione naturale e spontanea.
5. La raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili
è consentita solo per scopi didattici e scientifici
nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola
specie o varietà.
6. Per gli altri prodotti del sottobosco, di cui all'articolo
2, è consentita la raccolta giornaliera entro
i seguenti limiti per persona:
a) asparagi selvatici Kg. 1,000;
b) bacche di ginepro Kg. 0,200;
c) bacche di mirto Kg. 0,200;
d) corbezzoli Kg. 2,000;
e) fragole Kg 1,000;
f) lamponi Kg. 1,000;
g) mirtilli Kg. 1,000.
4. Autorizzazione alla raccolta dei
funghi epigei spontanei. 1. La raccolta dei funghi epigei
spontanei è subordinata al possesso di un apposito
tesserino regionale di autorizzazione, rilasciato dalla
provincia, che abilita a tale attività sull'intero
territorio regionale. La provincia delega ai comuni
il rilascio del tesserino. (1a)
2. Il tesserino, conforme ad un modello edito e distribuito
dall'Assessorato regionale competente in materia di
agricoltura entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ha validità quinquennale
decorrente dalla data di rilascio.
3. Il tesserino deve contenere:
a) numerazione progressiva regionale;
b) data di rilascio;
c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;
d) indicazione della qualifica di raccoglitore (dilettante
ovvero professionale).
4. Il tesserino è personale e non cedibile e
può essere rilasciato a persone non minori di
anni quattordici. Chiunque sia in possesso di più
di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge.
In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento,
il titolare, per ottenere il duplicato del tesserino,
deve rivolgersi all'ente competente, dimostrando di
aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita
alla autorità di pubblica sicurezza.
5. La domanda di rilascio del tesserino, presentata
all'ente competente su apposito modulo, deve essere
corredata di:
a) attestazione di frequenza di un corso di formazione
micologica della durata minima di dodici ore svolto
dalle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL), dagli
enti locali, dalle associazioni micologiche di rilevanza
nazionale o regionale e da enti pubblici o privati,
sulla base di uno schema unico di programma approvato
dal Presidente della Giunta regionale, su proposta degli
Assessori regionali competenti;
b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
c) copia della ricevuta di versamento del contributo
annuale di cui all'articolo 5, salvo quanto disposto
dall'articolo 6.
6. L'attestazione di frequenza di cui al comma 5, lettera
a), non è richiesta per i laureati in scienze
naturali, agrarie e forestali, in biologia e per i micologi.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda
di cui al comma 5, l'ente competente provvede al rilascio
del tesserino ovvero alla comunicazione della reiezione
della domanda.
8. Il tesserino è rinnovabile alla scadenza a
mezzo di apposizione di visto, dietro presentazione
all'ente competente di domanda, su apposito modulo,
con allegata copia della ricevuta di versamento del
contributo annuale di cui all'articolo 5, salvo quanto
disposto dall'articolo 6.
9. L'ente che ha provveduto al rilascio o al rinnovo
del tesserino può accertare, durante il periodo
di validità dello stesso, che persistano i requisiti
richiesti ai fini del riconoscimento della qualifica
di raccoglitore professionale di cui all'articolo 6.
10. Ciascuna provincia determina annualmente, con provvedimento
da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione
(BUR), i quattro giorni della settimana in cui è
possibile effettuare la raccolta, salvo quanto disposto
dall'articolo 6.
11. Ai minori di anni quattordici è consentita
la raccolta, purché accompagnati da persona munita
di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono
a formare il quantitativo procapite giornaliero di raccolta
consentito.
12. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo
annuale di cui all'articolo 5 devono essere esibiti,
su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
5. Contributo annuale per la raccolta
dei funghi epigei spontanei. 1. I raccoglitori di funghi
epigei spontanei sono tenuti al versamento, su conto
corrente postale, di un contributo annuale di lire 50mila
a favore dell'ente preposto al rilascio del tesserino
regionale di autorizzazione, quale rimborso per le spese
sostenute dall'ente medesimo.
2. Il versamento, nonché il periodo di validità
annuale del contributo di cui al comma 1, è da
riferirsi alla data di rilascio ovvero di rinnovo del
tesserino regionale di autorizzazione.
3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto
qualora non si eserciti l'attività di raccolta
dei funghi durante l'anno.
3-bis. L'ente preposto al rilascio del tesserino regionale
di autorizzazione destina le entrate di cui al comma
1, anche a copertura delle spese sostenute dai soggetti
di cui all'articolo 14, per l'organizzazione e lo svolgimento
dei corsi di formazione micologica che si tengono nel
proprio ambito territoriale (2).
6. Raccoglitori professionali. Agevolazioni.
1. Ai residenti nella Regione che effettuino la raccolta
di funghi epigei spontanei al fine di integrare il reddito
normalmente percepito e che appartengano alle categorie
di cui al comma 3 è riconosciuta la qualifica
di raccoglitore professionale.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge la Giunta regionale determina,
con provvedimento da pubblicarsi sul BUR, i criteri
per accertare le condizioni di interesse economico necessarie
ai fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore
professionale.
3. Le categorie di residenti alle quali può essere
riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale
sono:
a) coltivatori diretti a qualunque titolo;
b) coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco,
compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà
collettive;
c) soci di cooperative agricolo-forestali.
4. Ai raccoglitori professionali sono accordate le seguenti
agevolazioni:
a) accesso alla raccolta dei funghi in ogni giorno della
settimana;
b) deroga al limite quantitativo giornaliero, fino ad
un massimo del triplo della quantità di cui all'articolo
3, comma 1;
c) esenzione dal pagamento del contributo annuale di
cui all'articolo 5;
d) possibilità di costituire, subordinatamente
alla autorizzazione di cui al comma 5, aree delimitate
da apposite tabelle ove la raccolta dei funghi a fini
economici è consentita, in via esclusiva, senza
limitazioni quantitative e temporali.
5. La provincia può autorizzare, previo parere
della commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo
12, sentiti i comuni e le comunità montane interessati,
la costituzione delle aree di cui al comma 4, lettera
d), per una quota di territorio provinciale classificato
montano non superiore, in via sperimentale, al 5 per
cento, dietro presentazione di domanda corredata di
un piano di conduzione silvo-colturale dei terreni interessati,
al fine di garantire il mantenimento delle condizioni
di equilibrio idrogeologico e la capacità di
autorigenerazione dell'ecosistema. L'autorizzazione,
valida per un periodo di sei anni e rinnovabile alla
scadenza, è preferibilmente rilasciata ai raccoglitori
professionali residenti nei comuni in cui è localizzata
l'area da delimitare per la raccolta riservata dei funghi
a fini economici.
6. Per ottenere le agevolazioni di cui al comma 4, i
raccoglitori professionali devono corredare la domanda
di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale
di autorizzazione, oltre che di quanto previsto all'articolo
4, di:
a) documentazione comprovante l'appartenenza ad una
delle categorie di cui al comma 3;
b) copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno
precedente.
7. La provincia, al fine di tutelare l'attività
di raccolta dei funghi epigei spontanei nei territori
classificati montani, può determinare, previo
parere dei comuni e delle comunità montane interessati,
le zone ricomprese in detti territori ove la raccolta
è consentita ai soli residenti con le agevolazioni
di cui al comma 4, lettere b) e c).
7. Autorizzazioni straordinarie. 1.
Ai residenti nella Regione sprovvisti del tesserino
regionale di autorizzazione sono rilasciate, a richiesta,
dall'ente competente ai sensi dell'articolo 4, comma
1, autorizzazioni straordinarie nominative, gratuite
e giornaliere, in numero non superiore a cinque per
ciascun anno solare, valide per la raccolta di funghi
epigei spontanei sull'intero territorio regionale esclusivamente
in compagnia di soggetti muniti di tesserino.
2. I residenti in altre Regioni possono richiedere un'autorizzazione
annuale valida per la raccolta dei funghi epigei spontanei
sull'intero territorio regionale. Per ottenere l'autorizzazione
di cui al presente comma, deve essere presentata apposita
domanda, corredata dalla documentazione di cui all'articolo
4, comma 5, ad una delle amministrazioni provinciali
della Regione (3).
8. Autorizzazioni speciali. 1. Il Presidente
della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici
o didattici, sentita la commissione tecnico-consultiva
di cui all'articolo 12, può rilasciare autorizzazioni
speciali nominative, a titolo gratuito, valevoli su
tutto il territorio regionale, per la raccolta di funghi
epigei spontanei. Tali autorizzazioni hanno validità
per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.
Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione
è rilasciata dall'ente gestore, sentita la commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 12.
2. Le autorizzazioni speciali di cui al comma 1 possono
essere rilasciate ad associazioni micologiche di rilevanza
nazionale o regionale, ad aziende USL e ad istituti
scolastici ed organismi scientifici, in occasione di
mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare
interesse micologico e naturalistico.
3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni speciali
i soggetti di cui al comma 2 devono presentare, entro
il 31 gennaio di ciascun anno, all'Assessorato regionale
competente in materia di agricoltura, ovvero all'ente
di gestione del parco o della riserva naturale, apposita
domanda corredata da un calendario ufficiale delle manifestazioni
per le quali esse vengono richieste.
4. Alla fine di ogni anno i soggetti beneficiari delle
autorizzazioni speciali di cui al presente articolo
devono documentare le attività e gli studi effettuati.
5. Le autorizzazioni speciali di cui al presente articolo
possono essere revocate dallo stesso organo che le ha
rilasciate in caso di accertata irregolarità.
9. Modalità di raccolta. 1.
La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri
prodotti del sottobosco è vietata durante le
ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima
della levata del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei e degli
altri prodotti del sottobosco è vietato l'uso
di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare
lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato
radicale della vegetazione.
3. E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere
la flora fungina anche delle specie non commestibili.
4. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche
morfologiche atte a consentire la sicura determinazione
della specie. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire
sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di
riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati
atti a consentire la dispersione delle spore. E' vietato
in ogni caso l'uso di contenitori di plastica per tutti
i prodotti del sottobosco.
5. E' vietata la raccolta e l'asportazione, anche a
fini di commercio, della cotica superficiale del terreno,
salvo che per opere di regolamentazione delle acque,
per la manutenzione ordinaria e straordinaria della
viabilità e per le pratiche colturali, fermo
restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato
dei luoghi.
10. Divieti di raccolta. 1. La raccolta
dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del
sottobosco è vietata:
a) nelle riserve naturali integrali regionali;
b) nelle aree ricadenti in parchi e riserve naturali
regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta
regionale, su proposta degli enti locali interessati
e sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo
12, per motivi silvo-colturali ovvero perché
ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;
d) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e riserve
naturali statali, salvo diverse disposizioni dei competenti
organismi di gestione.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini,
nei parchi privati per tutta la loro estensione, e nei
terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo
per un raggio di almeno 100 metri, salvo che ai proprietari.
3. E' vietato inoltre raccogliere i funghi e gli altri
prodotti del sottobosco nelle aree urbane a verde pubblico
e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade
di viabilità pubblica, nonché nelle aree
recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.
11. Limitazioni temporali. 1. La Giunta
regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva
di cui all'articolo 12, su richiesta delle province,
dei comuni e delle comunità montane, può
disporre limitazioni temporali, per periodi definiti
e consecutivi, alla raccolta dei funghi epigei spontanei
e degli altri prodotti del sottobosco nelle zone in
cui possono manifestarsi nell'ecosistema modificazioni
sfavorevoli dei fattori biotici ed abiotici che regolano
la reciprocità dei rapporti biologici tra le
diverse componenti floristiche del sistema interessato.
2. La Giunta regionale può vietare, per periodi
limitati, la raccolta di una o più specie fungine
dichiarate in pericolo di estinzione dalla commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, su segnalazione
degli enti locali, degli istituti scientifici universitari
e delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale
o regionale.
12. Commissione tecnico-consultiva.
1. E' istituita una commissione tecnico-consultiva per
la tutela dei funghi epigei spontanei e degli altri
prodotti del sottobosco. La commissione dura in carica
quattro anni ed è composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura,
o un suo delegato, che la presiede;
b) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente,
o un suo delegato;
c) due docenti universitari esperti in materie naturalistiche
e forestali;
d) due rappresentanti delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) due rappresentanti delle associazioni micologiche
di rilevanza regionale;
f) due responsabili degli ispettorati micologici di
cui all'articolo 13.
2. La commissione è nominata con decreto del
Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti
di cui al comma 1, lettere d) ed e), è effettuata
sulla base di una terna di nominativi designati, entro
quindici giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni
ed associazioni interessate.
3. La commissione:
a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle
competenze di cui alla presente legge;
b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche
iniziative regionali di ricerca, studio ed informazione
inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge;
c) elabora ogni anno la rilevazione statistica ed il
monitoraggio sullo stato dei prodotti del sottobosco
disciplinati dalla presente legge, avvalendosi dei settori
dell'amministrazione regionale competenti in materia
di agricoltura.
13. Ispettorati micologici. 1. Presso
ogni azienda USL è istituito un centro di controllo
micologico pubblico denominato ispettorato micologico,
con funzioni, tra l'altro, di informazione, identificazione
e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione,
nonché di supporto tecnico agli ospedali in caso
di intossicazione.
2. Gli ispettorati micologici sono istituiti utilizzando
strutture già operanti e personale già
dipendente delle aziende USL.
3. Gli ispettorati micologici possono avvalersi, tramite
apposita convenzione, ed escludendo in ogni caso l'instaurazione
di rapporti di lavoro dipendente, della collaborazione
delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale
o regionale per lo svolgimento delle funzioni di riconoscimento
delle specie fungine destinate all'autoconsumo e per
altre attività.
14. Corsi di formazione. 1. Le province,
i comuni, le comunità montane, le aziende USL,
le associazioni micologiche di rilevanza nazionale o
regionale e gli enti pubblici o privati organizzano
e svolgono, nell'ambito della programmazione regionale
in materia di formazione professionale, corsi di formazione
micologica finalizzati al rilascio dell'attestazione
di cui all'articolo 4, comma 5, lett. a), ovvero corsi
per il conseguimento dell'attestato di micologo secondo
i criteri e le modalità di cui al decreto del
Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686,
anche in vista della assegnazione di personale agli
ispettorati micologici.
15. Vigilanza. 1. La vigilanza sull'applicazione
della presente legge è demandata al personale
del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione
e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie
venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana
e rurale, agli operatori professionali di vigilanza
ed ispezione delle aziende USL, alle guardie giurate
campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali
e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie
ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di
confine terrestre del Ministero della sanità.
2. Le guardie giurate volontarie, addette ai compiti
di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'articolo
138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed essere
riconosciute dal prefetto competente per territorio.
3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza
viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.
16. Sanzioni. 1. Per le violazioni
delle disposizioni di cui al presente capo, salve le
sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle
leggi vigenti, si applicano le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
a) da lire 100mila a lire 200mila per chi:
1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo
annuale di cui all'articolo 5;
2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti
di raccolta di cui all'articolo3;
b) da lire 100mila a lire 300mila per chi:
1) esercita la raccolta dei funghi in giorni della settimana
diversi da quelli stabiliti dalla provincia ai sensi
dell'articolo 4, comma 10;
2) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto
ai sensi dello articolo 11;
3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate
ai sensi dell'articolo 6, comma 5;
c) da lire 200mila a lire 600mila per chi:
1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto
tesserino regionale di autorizzazione;
2) esercita la raccolta dei funghi nelle aree vietate
a norma dell'articolo 10;
3) contravviene le disposizioni relative alle modalità
di raccolta di cui all'articolo 9;
4) procede alla tabellazione di aree per la raccolta
riservata dei funghi a fini economici senza regolare
autorizzazione;
d) da lire 50mila a lire 100mila per le violazioni delle
disposizioni di cui al presente capo non espressamente
sanzionate.
2. La mancata od inadeguata applicazione del piano di
conduzione di cui all'articolo 6, comma 5, la cessione
o l'affitto comunque denominati dell'area tabellata
a raccolta riservata od il mancato rispetto delle altre
disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione
rilasciata dalla provincia, comporta l'irrogazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 600mila a
lire 1milione 200mila e la revoca dell'autorizzazione
medesima.
3. Ogni violazione delle disposizioni di cui al presente
capo, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità
giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta
ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la
confisca del prodotto raccolto che deve essere consegnato
ad enti di beneficienza ed assistenza ovvero ai soggetti
titolari delle aree tabellate a raccolta riservata nel
caso di prodotto raccolto nelle aree medesime.
4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma
1, lett. c), nn. 2 e 3, l'autorizzazione alla raccolta
dei funghi è sospesa per un periodo di un anno.
5. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni
di cui al presente capo e per l'irrogazione delle relative
sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella
legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale
5 luglio 1994, n. 30.
6. Delle sanzioni comminate per le violazioni di cui
al comma 1, lett. c), nn. 2 e 3, viene apposta annotazione
sintetica sul tesserino regionale di autorizzazione.
Capo II - Commercializzazione dei funghi
epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco
17. Commercializzazione dei funghi
epigei spontanei. 1. La vendita dei funghi epigei freschi
spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale
rilasciata esclusivamente agli esercenti riconosciuti
idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate
a seguito di superamento di esame-colloquio da sostenersi
presso i competenti servizi delle aziende USL.
2. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è
inoltre soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata
dai competenti ispettorati micologici di cui all'articolo
13, che deve, tra l'altro, indicare provenienza, specie
e quantitativo in peso dei funghi oggetto del controllo.
3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni
confezione, che deve contenere una sola specie fungina,
ed accompagna il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione.
4. I funghi devono essere presentati al controllo a
singolo strato, suddivisi per specie e in apposti imballaggi
da destinare alla vendita.
5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4 del
Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995,
n. 376, con apposito provvedimento può integrare
l'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla
commercializzazione di cui all'allegato I del D.P.R.
medesimo.
6. Per quanto non previsto nel presente capo si applicano
le norme di cui al D.P.R. 376/1995.
18. Commercializzazione degli altri
prodotti del sottobosco. 1. La commercializzazione dei
prodotti del sottobosco, diversi dai funghi epigei spontanei,
disciplinati dalla presente legge è regolata
dalle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962,
n. 283 e successive integrazioni e modificazioni, ed
al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
Capo III - Disposizioni finali
19. Disposizioni finanziarie. 1. Per
l'attuazione della presente legge è autorizzata,
per l'anno finanziario 1998, la spesa di lire 50 milioni.
2. La spesa di lire 50 milioni di cui al comma 1 per
l'esercizio finanziario 1998 viene iscritta, in termini
di competenza e di cassa, sui seguenti capitoli di nuova
istituzione del bilancio di previsione regionale:
cap. 21175 "Spese per l'istituzione e per il funzionamento
della commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo
12 della legge regionale n. 32/1998" per lire 25
milioni;
cap. 24241 "Spese per l'organizzazione e lo svolgimento
dei corsi di formazione previsti dall'articolo 14 della
legge regionale n. 32/1998" per lire 25 milioni.
3. Alla copertura finanziaria della spesa autorizzata
per l'anno 1998 si provvede con la riduzione di pari
importo del capitolo di spesa n. 21349 (Spesa per l'attuazione
di interventi promozionali finalizzati alla commercializzazione
dei prodotti agricoli e zootecnici del Lazio) del bilancio
di previsione per l'anno finanziario 1998.
4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio
regionale 1998 viene istituito un apposito capitolo
con la seguente denominazione:
cap. 02120 "Proventi delle sanzioni amministrative
per violazione delle disposizioni in materia di raccolta
di funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco".
5. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello
di entrata in vigore della presente legge le entrate
di cui al comma 4 sono utilizzate anche per l'attuazione
di interventi di tutela del patrimonio boschivo e forestale.
6. Per gli anni finanziari successivi al 1998 si provvede
con la legge di approvazione del bilancio.
20. Abrogazione. 1. La legge regionale
11 settembre 1989, n. 58 è abrogata.
21. Disposizioni transitorie. 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 4, inerenti alla obbligatorietà
del tesserino regionale di autorizzazione per la raccolta
dei funghi epigei spontanei, si applicano a decorrere
dal 1° gennaio del 2000. Relativamente ai tesserini
rilasciati nel corso dell'anno 1999, la data di rilascio
e la decorrenza del periodo di validità del contributo
annuale versato di cui all'articolo 5, sono da riferirsi
alla data del 1° gennaio 2000 (4).
2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge abbiano già frequentato un corso di formazione
micologica della durata minima di dodici ore possono,
ai fini del rilascio del tesserino regionale di autorizzazione,
esibire la relativa attestazione.
3. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale, con provvedimento
da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione,
verifica, sentite le province ed acquisito il parere
della commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo
12, la congruità del limite territoriale percentuale
di cui all'articolo 6, comma 5, e provvede all'eventuale
rideterminazione.
(1) Pubblicata sul BUR 20 agosto 1998, n. 23 (S.O. n.
2).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 13 marzo 1999,
n. 11 (S.S. n. 3).
(1a) Comma così modificato dall'articolo
63 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12.
(2) Comma aggiunto dall'art.57, comma
1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.
(3) Comma così modificato dall'art.57,
comma 2, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.
(4) Comma così sostituito dall'art.
57, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1999, n.
6.
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