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Parco
L.R. 5 Gennaio 2001, n. 1
Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale
del Lazio.
Litorale
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, in conformità ai
principi di cui agli articoli 44 e 45 dello Statuto,
promuove lo sviluppo economico e sociale del litorale
del Lazio.
2. Per i fini di cui al comma 1 sono
concessi, nei limiti del "Fondo speciale per il
litorale del Lazio" di cui all'articolo 22, finanziamenti
regionali per l'attuazione di un programma integrato
di interventi che consentano di valorizzare e salvaguardare
le risorse strutturali ed ambientali, di diversificare
e specializzare l'offerta turistica e culturale, di
potenziare le attività produttive marittime e
di incrementare i livelli occupazionali.
3. Nelle fasi di programmazione, attuazione
e controllo delle politiche per il litorale ed il mare,
la Regione promuove e favorisce la partecipazione attiva
di tutti i soggetti istituzionali, economici e sociali
interessati, secondo le modalità di cui ai successivi
articoli.
4. La Regione, quale membro della Conferenza
delle Regioni periferiche marittime dell'Europa, promuove
e favorisce le relazioni interregionali e le politiche
di partenariato fra le Regioni del Mediterraneo in sintonia
con le finalità di cui alla presente legge.
Art. 2
(Ambito territoriale degli interventi)
1. L'ambito territoriale interessato
dagli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, è
costituito dai comuni delle province di Roma, Latina
e Viterbo, anche parzialmente costieri, per i quali
il mare rappresenta componente fondamentale delle attività
economiche e sociali.
Art. 3
(Finanziamenti)
1. I finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 2,
sono concessi in forma di contributo in conto capitale
e di contributo in conto interessi.
2. I contributi in conto capitale e quelli
in conto interessi sono cumulabili tra di loro, entro
i limiti di finanziamento stabiliti per ciascun intervento,
secondo quanto indicato ai sensi dell'articolo 8, comma
1, lettere e) ed f).
3. I finanziamenti a favore dei soggetti
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) possono
essere concessi anche a titolo di cofinanziamento di
leggi, regolamenti e programmi comunitari, nazionali
e regionali.
Art. 4
(Beneficiari dei finanziamenti)
1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dall'articolo
1, comma 2, non riservati all'amministrazione regionale:
a) le province e gli altri enti locali territoriali,
anche in forma associata;
b) gli altri enti pubblici e le società a partecipazione
pubblica;
c) le associazioni, le organizzazioni non lucrative
sociali (ONLUS), le imprese e le cooperative sociali
private.
Art. 5
(Interventi finanziabili)
1. Possono essere ammessi ai finanziamenti previsti
dall'articolo 1, comma 2, tutti gli interventi realizzati
nei comuni costieri del Lazio finalizzati a migliorare
e rafforzare l'attrattività turistica e lo sviluppo
produttivo nonché a recuperare, conservare e
valorizzare il patrimonio ambientale ed il territorio
e, in particolare, quelli concernenti:
a) opere ed impianti per il recupero ed il risanamento
di zone costiere degradate, ivi compresi gli impianti
di depurazione e riutilizzo delle acque reflue;
b) iniziative per la tutela e la valorizzazione delle
risorse ambientali, storiche, artistiche, monumentali
e delle aree naturali protette marine e terrestri;
c) manifestazioni culturali, spettacolari, congressuali
e di educazione ambientale, utili ai fini del prolungamento
della stagione turistica, della diversificazione e specializzazione
dell'offerta turistica e della creazione di un'immagine
turistica qualificata;
d) strutture destinate alle attività ricreative,
sportive e di educazione ambientale, nonché strutture
ricettive e di completamento della ricettività,
ivi comprese quelle della ristorazione e della balneazione;
e) sistemi organici di servizi pubblici connessi alla
fruibilità e difesa del litorale, comprensivi
di aree di parcheggio attrezzate;
f) potenziamento delle infrastrutture viarie, ferroviarie
e portuali e dei mezzi di trasporto che migliorino l'accesso
al litorale del Lazio;
g) incremento delle attività produttive artigianali
ed in particolare di quelle connesse all'artigianato
tipico ed artistico;
h) incremento delle attività produttive marittime
ed in particolare della cantieristica, della pesca professionale
e della pescaturismo, compatibili con i valori ambientali
tutelati;
i) piani di riqualificazione urbana;
l) promozione di studi, indagini ed attività
conoscitive finalizzati alla fruibilità, valorizzazione
e protezione delle coste e del litorale marino;
m) iniziative per la realizzazione di servizi telematici
ai fini della valorizzazione turistica e sociale delle
risorse del territorio.
2. I finanziamenti previsti dall'articolo
1, comma 2, non possono essere concessi:
a) per l'acquisto di immobili;
b) per interventi privati di manutenzione ordinaria;
c) per iniziative destinate unicamente ai dipendenti
di enti pubblici ovvero ai soci o dipendenti di organizzazioni
ed enti privati.
Art. 6
(Criteri di priorità per la concessione dei finanziamenti)
1. Costituiscono titolo di priorità per la concessione
dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 2:
a) gli interventi attuati da enti locali interessati
agli accordi di programma ed agli strumenti di contrattazione
programmata di cui all'articolo 23 della legge regionale
6 agosto 1999, n. 14, o attuati dagli enti locali in
forma associata ai sensi del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali);
b) gli interventi non rientranti nei regimi di aiuto
comunitari;
c) gli interventi attuati da operatori privati associati;
d) gli interventi imprenditoriali attuati con la partecipazione
della società per azioni per lo sviluppo turistico
ed occupazionale del litorale laziale, di seguito denominata
società, di cui all'articolo 49 della legge regionale
16 febbraio 2000, n. 12;
e) gli interventi di potenziamento delle infrastrutture
e dei mezzi di trasporto destinati al collegamento con
le isole pontine;
f) gli interventi sperimentali di carattere tecnologico
per il miglioramento delle condizioni di pesca, allevamento,
conservazione, lavorazione e commercializzazione dei
prodotti e sottoprodotti ittici;
g) gli interventi di salvaguardia, di riqualificazione
e difesa delle coste;
h) gli interventi di tutela ambientale del territorio
concernenti il recupero e la valorizzazione di aree
vincolate degradate, di aree verdi vincolate nonché
degli arenili mediante riduzione delle volumetrie esistenti
ed aumento delle visuali libere;
i) gli interventi di miglioramento delle strutture esistenti
destinate alla ristorazione ed alla balneazione.
CAPO II
Programma integrato di interventi per
lo sviluppo del litorale
del Lazio e raccordo con la programmazione settoriale
SEZIONE I
Programma integrato di interventi
per lo sviluppo del litorale del Lazio
Art. 7
(Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del programma)
1. La Giunta regionale, in conformità alle linee
della programmazione generale socio-economica e territoriale
nazionale e regionale, ivi compresa quella paesistica,
adotta, su proposta dell'assessore competente in materia
di programmazione e bilancio, lo schema del programma
integrato di interventi per lo sviluppo del litorale
del Lazio, di seguito denominato programma, di durata
triennale, articolato in annualità, che viene
notificato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo
88 (ex articolo 93), paragrafo 3, del trattato CE e
sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.
2. L'assessore competente in materia
di programmazione e bilancio elabora lo schema del programma,
avvalendosi della cabina di regia per lo sviluppo del
litorale del Lazio, di cui all'articolo 18, di seguito
denominata cabina di regia, e dell'assistenza tecnica
della società, anche sulla base delle proposte
di intervento formulate dai soggetti beneficiari indicati
dall'articolo 4, in conformità alle previsioni
dell'articolo 5.
3. Ai fini della formulazione delle proposte
di cui al comma 2, l'assessorato competente in materia
di programmazione e bilancio provvede a pubblicare su
tre quotidiani a diffusione regionale apposito avviso
pubblico, nel quale sono indicati modalità e
termini per la presentazione delle proposte stesse.
4. Sulla proposta di programma presentata
al Consiglio regionale ai sensi del comma 1, la competente
commissione consiliare procede, a livello provinciale,
alle consultazioni con gli enti locali e le organizzazioni
imprenditoriali, sindacali e sociali, nonché
con le associazioni ambientaliste riconosciute secondo
la normativa vigente in materia.
5. Il programma approvato dal Consiglio
regionale è pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.
6. Il programma è eventualmente
aggiornato, in relazione allo stato di attuazione delle
singole annualità o a variazioni del bilancio
regionale, con deliberazione del Consiglio regionale,
da adottarsi su proposta della Giunta regionale e da
pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.
7. Entro il 30 settembre dell'ultimo
anno di validità del programma la Giunta regionale
dà inizio alle procedure per l'adozione del nuovo
programma ai sensi dei commi precedenti.
Art. 8
(Contenuti del programma)
1. Il programma, nel rispetto delle disposizioni generali
di cui al capo I, indica:
a) gli interventi da attuare nel triennio di validità
ed i tempi per la loro definizione;
b) le aree in cui localizzare gli interventi;
c) le coperture finanziarie con riferimento ai bilanci
regionali pluriennale ed annuale;
d) le prescrizioni, in conformità alla normativa
vigente, per l'elaborazione, la scelta, l'approvazione
e l'attuazione dei progetti poliennali o annuali dei
singoli interventi privilegiando la scelta di procedure
accelerate e semplificate, con specificazione degli
enti e dei soggetti attuatori e beneficiari pubblici
o privati;
e) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento
e la percentuale di finanziamento da concedere in relazione
ai tipi di intervento, ai diversi enti e soggetti attuatori
e beneficiari ed alle zone interessate, entro i limiti
fissati dall'Unione europea per le imprese, nonché
le condizioni per l'eventuale cumulabilità con
altre agevolazioni pubbliche;
f) le modalità per la concessione ed erogazione
dei finanziamenti, per la verifica dello stato di attuazione
dei progetti nonché per l'eventuale revoca degli
stessi finanziamenti, rinviando, ove esistenti, alle
specifiche disposizioni di cui alle leggi regionali
di settore relative alle materie nelle quali rientrano
gli interventi da finanziare.
SEZIONE II
Raccordo con la programmazione settoriale
Art. 9
(Piani concernenti la difesa del suolo e le risorse
idriche)
1. Il programma, in relazione agli interventi di cui
all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), che attengano
alle materie disciplinate dalle leggi 18 maggio 1989,
n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo) e successive modifiche e 5 gennaio
1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche),
dal decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito
con legge 3 agosto 1998, n. 267, dal decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152 e dalle leggi regionali 7 ottobre
1996, n. 39 e 11 dicembre 1998, n. 53, deve essere conforme
alle previsioni dei piani di bacino, ivi compresi i
piani stralcio ed i piani straordinari, nonché
ai piani dell'economia idrica, redatti dalle autorità
di bacino.
2. Il programma, limitatamente agli interventi
già inseriti nei piani di cui al comma 1, integra
le previsioni finanziarie dei programmi di attuazione
dei piani stessi.
3. Il programma, per gli interventi di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera l) integra il programma
delle attività dell'autorità dei bacini
regionali previsto dall'articolo 5, comma 3, della l.r.
39/1996.
Art. 10
(Piani concernenti il demanio marittimo)
1. Il programma, in relazione agli interventi di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera d), deve essere conforme
al piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio
marittimo di cui all'articolo 6 del decreto legge 5
ottobre 1993, n. 400 e convertito, con modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1 della legge 4 dicembre 1993,
n. 494.
2. Nelle more dell'adozione del piano
regionale di cui al comma 1, il programma può
indicare interventi concernenti nuove strutture per
la fruizione turistico-balneare del demanio marittimo
esclusivamente nell'ambito dei comuni i cui piani di
utilizzazione degli arenili, previsti dall'articolo
5, comma 8, della legge regionale 6 luglio 1998, n.
24 e successive modifiche, siano stati approvati in
conformità alle disposizioni regionali vigenti,
previo rilascio da parte dei comuni stessi delle relative
concessioni demaniali.
3. I piani comunali di utilizzazione
degli arenili di cui al comma 2 sono adottati, sentito
il parere delle associazioni locali di categoria appartenenti
alle organizzazioni sindacali più rappresentative
nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi,
sulla base di una indagine ricognitiva delle concessioni
demaniali in atto e nel rispetto dei criteri e delle
direttive definiti dalla Giunta regionale.
Art. 11
(Altri piani di settore)
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10,
il programma, in relazione agli interventi che attengono
a settori di materie oggetto di specifici piani regionali
adottati ai sensi della vigente normativa, integra i
contenuti di detti piani.
2. Al fine di cui al comma 1, le previsioni
del programma difformi rispetto ai piani regionali di
cui al comma 1 hanno efficacia di variazione ai piani
stessi.
CAPO III
Attuazione del programma Art. 12
(Progetti di intervento)
1. Il programma si attua mediante progetti poliennali
o annuali di intervento, di carattere settoriale o intersettoriale,
conformi alle previsioni degli strumenti della pianificazione
territoriale ed urbanistica degli enti locali.
2. I soggetti beneficiari indicati dall'articolo
4 predispongono le richieste di finanziamento sulla
base di appositi progetti di intervento attinenti alle
proposte di cui all'articolo 7, comma 2 ed elaborati
in conformità alle disposizioni previste dagli
articoli 5 e 8.
3. I soggetti beneficiari di cui all'articolo
4, per la predisposizione delle richieste di finanziamento
possono ricorrere, senza oneri a loro carico, all'assistenza
tecnica della società al fine esclusivo di verificare
preliminarmente il possesso dei requisiti di ammissibilità
tecnica, formale e finanziaria e di accelerare la fase
di valutazione definitiva di cui al comma 4.
4. Le richieste di finanziamento, predisposte
ai sensi del comma 2, sono trasmesse dai soggetti beneficiari
alla società per l'istruttoria e la valutazione
definitiva.
5. In sede di istruttoria la società
acquisisce gli eventuali specifici pareri di altri enti
od organi previsti dalla normativa di settore.
6. La valutazione delle richieste di
finanziamento è volta ad accertare, in particolare:
a) la qualità sociale, ecologica, ambientale
ed economica delle soluzioni progettuali e la loro coerenza
con il contesto socio-economico ed ambientale nel quale
si inserisce l'intervento progettato;
b) la conformità delle soluzioni progettuali
alle specifiche disposizioni tecniche previste dalla
normativa vigente relativa alla materia nella quale
rientrano;
c) l'efficacia delle soluzioni progettuali sotto il
profilo della loro capacità di conseguire gli
obiettivi attesi;
d) l'efficienza delle soluzioni progettuali intesa come
capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando
i costi di realizzazione e gestione.
7. Le richieste di finanziamento istruite
e valutate dalla società sono inserite in apposita
graduatoria e trasmesse alla cabina di regia per l'espressione
del relativo parere e per il successivo inoltro all'assessore
competente in materia di programmazione e bilancio ai
fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale
ai sensi dell'articolo 14.
8. Le richieste di finanziamento valutate
accoglibili ma non finanziabili per carenza di fondi
vengono inserite in un apposito "parco progetti"
per il loro eventuale successivo finanziamento ai sensi
dell'articolo 15, comma 3.
9. Gli interventi riservati all'amministrazione
regionale sono trasmessi alla società al solo
scopo di garantire il loro coordinamento complessivo
nel quadro dell'attuazione del programma.
Art. 13
(Accordi di programma)
1. Per i progetti inerenti ad interventi complessi che
richiedono per la loro completa attuazione l'azione
integrata e coordinata di comuni, province, Regione,
amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici ed
in particolare quelli che interessano il patrimonio
artistico, storico, archeologico e monumentale, si procede
attraverso accordi di programma a norma dell'articolo
34 del d.lgs. 267/2000.
Art. 14
(Concessione, erogazione e revoca dei finanziamenti)
1. I finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 2,
sono concessi agli enti ed ai soggetti attuatori degli
interventi indicati dal programma ed inseriti nella
graduatoria predisposta ai sensi dell'articolo 12, comma
7, a seguito dell'approvazione della graduatoria stessa
da parte della Giunta regionale, nei limiti e secondo
le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettere
e) ed f).
2. All'erogazione dei finanziamenti concessi
ai sensi del comma 1 provvede la società, utilizzando
il fondo speciale per il litorale del Lazio di cui all'articolo
22.
3. La concessione dei finanziamenti può
essere revocata, secondo le modalità di cui all'articolo
8, comma 1, lettera f), qualora gli interventi non vengano
attuati in conformità ai progetti approvati o
alle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
d). La revoca del finanziamento comporta il recupero
delle somme già erogate a norma del regio decreto
14 aprile 1910, n. 639.
Art. 15
(Relazioni sull'attuazione del programma)
1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti concessi
ai sensi dell'articolo 14, comma 1, adottano, entro
il termine loro prescritto dal provvedimento di concessione
del finanziamento, una relazione sullo stato di attuazione
dei progetti stessi riferito all'annualità in
corso.
2. La relazione di cui al comma 1 viene
trasmessa alla cabina di regia al fine della effettuazione
del monitoraggio periodico sull'attuazione del programma.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno la
cabina di regia, anche avvalendosi della società,
predispone il rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione
del programma, contenente le eventuali proposte di aggiornamento,
rimodulazione, modifica del programma stesso ai fini
degli adempimenti previsti dall'articolo 7, comma 6.
4. Le proposte di rimodulazione del programma
tengono conto delle eventuali somme provenienti dalla
revoca di finanziamenti di cui all'articolo 14, comma
3, che possono essere destinate al finanziamento delle
richieste di cui all'articolo 12, comma 8.
Art. 16
(Verifica dell'attuazione del programma e poteri sostitutivi)
1. Qualora la cabina di regia, in occasione dell'effettuazione
del monitoraggio periodico sull'attuazione del programma
ai sensi dell'articolo 15, accerti che i soggetti beneficiari
dei finanziamenti nell'attuare i progetti abbiano violato
le norme in materia urbanistica e paesistica, comunica
le violazioni all'assessore competente in materia di
programmazione e bilancio, ai fini della revoca della
concessione dei finanziamenti stessi e del recupero
delle somme già erogate, ai sensi dell'articolo
14, fermi restando i provvedimenti sanzionatori previsti
dalla normativa vigente.
2. Ferme restando speciali disposizioni
dettate dalle leggi che disciplinano le singole materie,
la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19, comma
2, della l.r. 14/1999, può sostituirsi agli enti
locali qualora venga verificato dalla cabina di regia
il protrarsi di situazioni di inerzia in relazione all'attuazione
dei progetti agli stessi finanziati a norma dell'articolo
14, comma 1.
Art. 17
(Vincoli di destinazione d'uso)
1. Gli immobili, nonché i beni mobili soggetti
a trascrizioni per i quali siano stati concessi i finanziamenti
previsti dall'articolo 1, comma 2, sono vincolati, a
pena della revoca del finanziamento, al mantenimento
della destinazione d'uso risultante alla data del provvedimento
di concessione, per un periodo di dieci anni dalla data
del provvedimento stesso.
2. Il vincolo di cui al comma 1 deve
risultare da apposito atto d'obbligo unilaterale prodotto
dagli enti e dai soggetti privati beneficiari dei finanziamenti,
da trascriversi a loro cura e spese, previo assenso
dei proprietari dei beni se diversi dai beneficiari
stessi.
3. L'erogazione del finanziamento è
subordinata alla trascrizione dell'atto d'obbligo ai
sensi del comma 2.
CAPO IV Disposizioni finali e transitorie Art. 18
(Cabina di regia per lo sviluppo del litorale del Lazio)
1. Presso l'assessorato regionale competente in materia
di programmazione e bilancio è istituita la Cabina
di regia per lo sviluppo del litorale del Lazio, con
funzioni di coordinamento, consulenza e verifica di
tutti gli interventi finalizzati allo sviluppo del litorale
del Lazio.
2. La cabina di regia è costituita
con decreto del Presidente della Giunta regionale ed
è composta da:
a) il direttore del dipartimento preposto alla programmazione
ed al bilancio, o un dirigente da lui delegato, che
la presiede;
b) i direttori dei dipartimenti preposti alle materie
in cui rientrano gli interventi finanziabili di cui
all'articolo 5, o dirigenti da loro delegati;
c) esperti nelle materie di cui alla lettera b), nominati
dal Presidente della Giunta regionale, previo parere
della competente commissione consiliare, in numero non
superiore a 3;
d) un funzionario del dipartimento preposto alla programmazione
ed al bilancio, con funzioni di segretario.
3. La cabina di regia provvede, in particolare,
a:
a) elaborare lo schema del programma ai sensi dell'articolo
7, comma 2;
b) esprimere parere sui progetti valutati dalla società
ai sensi dell'articolo 12, comma 7, inclusi quelli concernenti
interventi da realizzare con la partecipazione della
società stessa;
c) predisporre il rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione
del programma ai sensi dell'articolo 15, comma 3;
d) verificare situazioni di inefficacia nell'attuazione
del programma ai sensi dell'articolo 16, comma 2;
e) esprimere parere su qualsiasi iniziativa concernente
il litorale del Lazio prevista da atti programmatori
o provvedimenti regionali.
4. Agli esperti di cui al comma 2, lettera
c), è corrisposto un compenso onnicomprensivo
da determinarsi con il provvedimento di nomina sulla
base delle tariffe fissate dagli ordini professionali,
ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge regionale
25 luglio 1996, n. 27.
Art. 19
(Primo programma)
1. In fase di prima applicazione della presente legge,
la Giunta regionale adotta lo schema del programma di
cui all'articolo 7, comma 1, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge stessa, anche
in mancanza del programma regionale di sviluppo di cui
al titolo I, capo I, della legge regionale 11 aprile
1986, n.17 e del piano territoriale regionale generale
di cui al titolo II, capo I, della legge regionale 22
dicembre 1999, n. 38.
Art. 20
(Clausola di sospensione)
1. I finanziamenti alle imprese per l'attuazione degli
interventi indicati nel programma di cui all'articolo
7 soggetti a notifica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo
1, del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio del
22 marzo 1999 recante modalità di applicazione
dell'articolo 93 del trattato CE, sono concessi a condizione
che siano autorizzati dalla Commissione europea ed a
decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione.
Art. 21
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
a) legge regionale 12 settembre 1978, n. 53 (Finanziamento
del progetto d'intervento denominato "Isole Pontine");
b) legge regionale 23 aprile 1980, n. 21 (Provvedimenti
urgenti per la ricostruzione o il ripristino di opere
pubbliche, delle strutture, delle attrezzature e degli
impianti portuali danneggiati dalle mareggiate nell'autunno-inverno
1979-1980);
c) legge regionale 23 aprile 1980, n. 22 (Contributi
a favore degli stabilimenti balneari nonché delle
aziende dei pescatori singoli o associati danneggiati
da eccezionale mareggiata);
d) articolo 15 della legge regionale 11 giugno 1986,
n. 19 (Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio
finanziario 1986);
e) legge regionale 25 maggio 1989, n. 84 (Interventi
regionali a sostegno delle spese per investimenti delle
compagnie portuali del Lazio);
f) legge regionale 9 agosto 1991, n. 38 (Interventi
regionali per le Isole Pontine);
g) legge regionale 11 dicembre 1992, n. 52 (Promozione
della cultura musicale nella Regione Lazio), limitatamente
alle disposizioni relative alla manifestazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c);
h) legge regionale 6 novembre 1993, n. 59 (Iniziativa
di promozione turistica della costa marina della Regione
Lazio);
i) legge regionale 1 luglio 1994, n. 26 (Interventi
a favore delle strutture interessate alla difesa del
litorale);
l) legge regionale 1 luglio 1994, n. 27 (Modificazioni
ed integrazioni della legge regionale approvata nelle
sedute del 30 novembre 1992 e del 9 marzo 1994 concernente:
"Interventi a favore delle strutture interessate
alla difesa del litorale").
2. Alla data di entrata in vigore della
presente legge, sul capitolo istituito ai sensi dell'articolo
23, comma 1, confluiscono, con decreto del Presidente
della Giunta regionale, le disponibilità residue
dei capitoli corrispondenti alle leggi regionali di
cui al comma 1, che restano iscritte in bilancio per
la sola gestione dei residui e degli importi impegnati
nell'esercizio di competenza.
CAPO V
Disposizioni finanziarie Art. 22
(Fondo speciale per il litorale del Lazio)
1. Presso la società è istituito il "Fondo
speciale per il litorale del Lazio".
2. Il fondo di cui al comma 1 è
amministrato con contabilità separata, secondo
modalità regolate da apposita convenzione tra
la Regione e la società. La convenzione deve
prevedere, tra l'altro, le modalità di verifica
da parte della Regione circa l'utilizzo delle risorse.
3. Il fondo è alimentato dallo
stanziamento iscritto nel capitolo n. 52510, di cui
all'articolo 23, comma 1.
Art. 23
(Copertura finanziaria)
1. Nel bilancio regionale di previsione per l'anno 2000
e pluriennale per il triennio 2000-2002, è istituito
il capitolo n. 52510 denominato: "Fondo regionale
per il litorale del Lazio".
2. Lo stanziamento complessivo per il triennio 2000-2002
iscritto nel capitolo istituito ai sensi del comma 1
è stabilito in lire 140 mila milioni, di cui
30 mila milioni per l'esercizio finanziario 2000, 50
mila milioni per l'esercizio finanziario 2001 e 60 mila
milioni per l'esercizio finanziario 2002.
3. Alla copertura dell'onere finanziario
di cui al comma 2, si provvede con gli stanziamenti
previsti dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n.
14, elenco 4, come segue:
a) per l'esercizio finanziario 2000, prelevando 25 mila
milioni dal capitolo n. 59002, lettera a), e 5 mila
milioni dal capitolo n. 49002, lettera a);
b) per l'esercizio finanziario 2001, prelevando 35 mila
milioni dal capitolo n. 59002, lettera a), e 15 mila
milioni dal capitolo n. 49002, lettera a);
c) per l'esercizio finanziario 2002, prelevando 40 mila
milioni dal capitolo n. 59002, lettera a), e 20 mila
milioni dal capitolo n. 49002, lettera a).
4. Alla spesa per la corresponsione dei
compensi di cui all'articolo 18, comma 4, si fa fronte
con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 11421 del
bilancio regionale di previsione per l'anno 2000 ed
ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari
successivi.
(1) Pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione
Lazio 30 gennaio 2001, n. 3
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