Tutela del consumatore: vendita di beni e contenuti digitali


Il 26 marzo 2019 il Parlamento europeo vota due direttive che rafforzano i diritti dei consumatori a ricevere un indennizzo in caso un prodotto acquistato si rivelasse difettoso. Le direttive armonizzano inoltre le leggi degli stati membri, per creare condizioni di parità per i commercianti in tutta l’UE.

Contenuti digitali – Le norme previste sui Contratti per la fornitura di contenuti digitali rispondono ai cambiamenti del mercato influenzati dalle nuove tecnologie. Molti stati membri non hanno norme esplicite sulla vendita di contenuti digitali, come applicazioni (app), musica o giochi. Diventa perciò difficile per i consumatori capire cosa fare nel caso in cui qualcosa non vada per il verso giusto.

Le nuove norme definiscono come contratti digitali sia gli abbonamenti (come quelli a un servizio streaming di musica) sia gli acquisti una tantum (come i giochi sugli smartphone). Non riguardano solo i contratti che prevedono un pagamento in denaro. Il consumatore sarebbe protetto anche se il pagamento consistesse nel fornire i dati personali, com’è il caso dei social network.

Il consumatore avrebbe diritto a una riduzione del prezzo, o al rimborso entro 14 giorni, se il problema sorto non fosse risolto in tempi ragionevoli.

Beni tangibili – Se il prodotto acquistato includesse un software, come nel caso degli elettrodomestici smart (come il frigo smart, per esempio), l’acquisto sarebbe protetto dalla Direttiva sulla vendita dei beni.

Le nuove norme riguardano la vendita attraverso canali online e offline e includono tutti i prodotti tangibili in commercio nell’UE. Lo scopo è armonizzare gli standard di protezione in tutti gli stati membri. Ci si aspetta che la direttiva incrementi il commercio transfrontaliero delle piccole imprese poiché accrescerebbe la fiducia dei consumatori e fornirebbe sicurezze legali alle imprese.

I consumatori in tutta l’UE avrebbero diritto a rivolgersi al venditore in caso di prodotti difettosi nei primi due anni dall’acquisto, a prescindere dalla natura del bene, sia esso un’applicazione digitale o una lavatrice.

Inoltre, le nuove regole raddoppierebbero il tempo limite entro il quale il consumatore è libero dall’onere della prova. Ciò significa che se un difetto dovesse presentarsi entro un anno dalla consegna del bene, si potrebbe presumere che tale difetto fosse presente fin dal principio, per cui l’acquirente non è obbligato a provare che il prodotto, il contenuto digitale o il servizio fosse già difettoso.

Dopo l’approvazione della direttiva da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, gli stati membri avrebbero due anni di tempo per integrare le norme nella loro legislazione.

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