Biotestamento: la legge approda alla Camera. Ecco cosa prevede


Approda oggi in aula alla Camera il testamento biologico, ovvero la proposta di legge sul consenso informato e le dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Si tratta di un provvedimento che ha subito diversi stop and go in commissione, non solo per l’ostruzionismo messo in atto da alcune forze politiche, prima fra tutte la Lega che ha già preannunciato battaglia in Aula, ma anche a causa delle divisioni interne alla stessa maggioranza di governo.

Mentre il Pd ha ribadito anche la scorsa settimana, in occasione di un’assemblea del gruppo alla Camera convocata ad hoc, la determinazione a portare a termine il lavoro sul biotestamento, tra le forze di area cattolica, tra cui Area popolare, restano perplessità e contrarietà. Dunque, per capire come procederà l’iter parlamentare del provvedimento e ipotizzare un buon fine della legge bisognerà attendere la scadenza dei termini per la presentazione degli emendamenti: dal numero delle proposte di modifica al testo si capiranno le reali intenzioni dei vari gruppi, tra ostruzionismo e votazioni segrete, che potrebbero rischiare di bloccare nuovamente la legge.

Ecco il testo alla prova della Camera – Ogni persona maggiorenne in previsione di una futura malattia che lo renda incapace di autodeterminarsi può, attraverso le Dat, le disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie preferenze sui trattamenti sanitari, accettare o rifiutare terapie e trattamenti, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Lo stabilisce il testo sul biotestamento che approda oggi alla Camera, approvato il 2 marzo scorso in commissione Affari Sociali. Queste le novità:

Consenso informato – La legge in esame stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Il consenso informato tra medico e paziente è espresso in forma scritta o, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato può essere revocato anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, ivi incluse la nutrizione e l’idratazione artificiali.

No a trattamenti fuorilegge – Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Minori – Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dai genitori o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore.

DAT – Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Indica altresì una persona di sua fiducia (“fiduciario”) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto. L’incarico del fiduciario può essere revocato. Nel caso in cui le Dat non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace le Dat mantengono efficiacia in merito alle convinzioni e preferenze del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un fiduciario o investe di tali compiti l’amministratore di sostegno, ascoltando nel procedimento il coniuge o la parte dell’unione civile o, in mancanza, i figli, o, in mancanza, gli ascendenti.

DAT disattese in caso di nuove terapie – Il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Niente bollo e tasse sulle DAT – Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata ma sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

DAT videoregistrate – Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le stesse modalità sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Pianificazione condivisa delle cure – Rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. Anche in questo caso può essere indicato un fiduciario. L’atto di pianificazione delle cure può essere sempre modificato su richiesta del paziente.

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