Tribunale-UE-di-Lussemburgo

Tribunale UE annulla tre bandi di concorso: no a scelta solo tra francese, inglese o tedesco come seconda lingua e per comunicazione con l’EPSO


Lussemburgo, 24 settembre 2015. Nei mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013, l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea tre bandi di concorso generale per la costituzione di elenchi di riserva a scopo di assunzioni. Tali bandi esigevano che i candidati avessero una conoscenza approfondita di una prima lingua nell’ambito di quelle ufficiali dell’Unione europea (che all’epoca erano 23, oggi 24), nonché una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua, da scegliersi, a cura di ciascun candidato, tra il francese, l’inglese o il tedesco. La seconda lingua doveva essere utilizzata per la corrispondenza tra l’EPSO (Ufficio europeo di selezione del personale) e i candidati, nonché ai fini della procedura di selezione e dello svolgimento delle prove dei concorsi. I bandi indicavano che tale restrizione era in particolare giustificata dall’interesse del servizio a che i candidati fossero immediatamente operativi e capaci di comunicare efficacemente nel loro lavoro quotidiano, laddove, in caso contrario, il funzionamento effettivo delle Istituzioni rischiava di essere gravemente pregiudicato.

L’Italia e la Spagna chiedono al Tribunale dell’Unione europea (che ha sede a Lussemburgo) di annullare i bandi di concorso in questione. I due Stati membri affermano, in sostanza, che i bandi sono discriminatori e che violano sia il regime linguistico dell’Unione, previsto dal «regolamento n.1» del 1958, sia il principio di proporzionalità. L’Italia e la Spagna contestano l’obbligo imposto ai candidati di scegliere il francese, l’inglese o il tedesco non soltanto come lingua di comunicazione con l’EPSO, ma anche come seconda lingua per i concorsi in questione.

Con la sua sentenza odierna – nelle cause T-124/13, Italia/Commissione, e T-191/13, Spagna/Commissione – il Tribunale annulla i bandi di concorso impugnati.

Per quanto riguarda la limitazione delle lingue che possono essere utilizzate nelle comunicazioni tra i candidati e l’EPSO, l’Italia sostiene che i cittadini europei hanno il diritto di rivolgersi alle Istituzioni dell’Unione utilizzando una qualunque delle 23 lingue ufficiali di quest’ultima, e che essi hanno il diritto di ricevere le risposte nella medesima lingua. Di conseguenza, la limitazione in questione costituirebbe una discriminazione in danno dei cittadini la cui lingua ufficiale non sia il francese, l’inglese o il tedesco. La Spagna aggiunge che tale limitazione conferisce, in pratica, un vantaggio competitivo a tutti i candidati che abbiano come prima lingua una delle tre suddette.

Richiamando una sentenza della Corte su questa materia (C-566/10P, 27 novembre 2012, Italia/Commissione), il Tribunale sottolinea che, anche se le Istituzioni possono determinare, nei loro regolamenti interni, le modalità di applicazione del regime linguistico, quelle interessate dai bandi impugnati non hanno fatto uso di tale facoltà, non potendo i bandi di concorso essere considerati come regolamenti interni. Pertanto, in assenza di altre disposizioni in tale materia, i rapporti tra le Istituzioni e i loro funzionari e agenti rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n.1.

Lo stesso vale per quanto riguarda i rapporti tra le Istituzioni e i candidati a un concorso esterno che non sono, in linea di principio, né funzionari né agenti. Il Tribunale aggiunge che, a differenza dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), le Istituzioni interessate dai bandi impugnati non sono assoggettate a uno specifico regime linguistico.

Di conseguenza, i bandi impugnati violano il regolamento n.1, in quanto limitano la corrispondenza con l’EPSO alle tre lingue suddette. Tale motivo è sufficiente di per sé solo per giustificare l’annullamento dei tre bandi, senza che sia necessario esaminare se questi ultimi conducano a una discriminazione vietata fondata sulla lingua. Il Tribunale chiarisce così che il candidato ha il diritto di scegliere la lingua di redazione dell’atto di candidatura tra tutte le lingue ufficiali e che le comunicazioni inviate dall’EPSO devono essere redatte nella lingua scelta dal candidato. L’utilizzazione di una delle tre lingue da parte di un candidato che avrebbe preferito comunicare con l’EPSO in un’altra lingua ufficiale non consente, contrariamente a quanto la Commissione asserisce, di garantire la chiarezza e la comprensione delle comunicazioni tra l’EPSO e i candidati.

Quanto all’obbligo per i candidati di scegliere il francese, l’inglese o il tedesco come seconda lingua per i concorsi, il Tribunale ricorda nuovamente la giurisprudenza della Corte, secondo cui una limitazione della scelta a un numero ristretto di lingue costituisce una discriminazione. È infatti evidente che un obbligo siffatto consente di avvantaggiare alcuni candidati potenziali (vale a dire quelli che possiedono una conoscenza soddisfacente di almeno una delle lingue designate), in quanto costoro possono partecipare al concorso ed essere così assunti come funzionari o agenti dell’Unione, mentre gli altri, che tale conoscenza non possiedono, sono esclusi.

A giudizio del Tribunale, l’affermazione secondo cui il francese, l’inglese e il tedesco restano le lingue maggiormente utilizzate, tenuto conto in particolare della prassi consolidata delle Istituzioni UE per quanto riguarda le lingue di comunicazione interna, è un’affermazione vaga, non supportata da alcun elemento concreto. Non è possibile presumere che un funzionario neoassunto – che non conosca alcuna delle lingue veicolari o delle lingue di deliberazione di un’istituzione – non sarebbe capace di fornire immediatamente un lavoro utile nell’istituzione stessa.

Il Tribunale rileva come le statistiche prodotte dalla Commissione non consentano di suffragarne le affermazioni sull’impiego delle lingue in seno alle Istituzioni europee. Le statistiche sull’apprendimento delle lingue straniere negli Stati membri dell’Unione, ad esempio, non escludono l’esistenza di una discriminazione.

Il Tribunale conclude che la Commissione non ha provato che la limitazione in questione risponda all’interesse del servizio. A suo giudizio, l’obbligo dei candidati di scegliere il francese, l’inglese o il tedesco come seconda lingua non risulta né oggettivamente giustificato né proporzionato all’obiettivo perseguito dalla Commissione, che è quello di assumere funzionari e agenti immediatamente operativi.

Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, potrà essere proposta un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia.

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