Il decreto legislativo approvato lo scorso 10 giugno da Palazzo Chigi contenente alcuni correttivi al Jobs Act renderà tracciabili i buoni per il lavoro accessorio. Cosa significa e cosa cambierà? Per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che la comunicazione preventiva venga effettuata, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa, alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, comunicando i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione.
Invece, i committenti imprenditori agricoli, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, dovranno comunicare esclusivamente i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni, ciò per tenere conto della specificità del lavoro agricolo e della difficoltà dei committenti di lavoro agricolo di prevedere ex ante la durata delle prestazioni e il numero esatto di lavoratori da utilizzare a causa del condizionamento dell’attività agricola da parte di fattori metereologici.
In caso di violazione scatteranno sanzioni amministrative da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata emessa la comunicazione.
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