Corte di giustizia
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Appalti e locazione di cosa futura a Bari, conclusioni dell’AG Wahl


Lussemburgo, 19 maggio 2014. Nel 2003, il Comune di Bari ha pubblicato l’avviso pubblico di “Ricerca di mercato” per la realizzazione “nel più breve tempo possibile” di una nuova, idonea e adeguata sede unica in cui accorpare tutti gli uffici giudiziari con sede nel capoluogo pugliese, secondo le indicazioni contenute nel documento predisposto dalla Corte d’Appello di Bari. Nell’avviso si specificavano le caratteristiche del progetto, si esigeva l’impegno del proponente ad avviare i lavori di costruzione entro il 31 dicembre del 2003, si richiedevano chiare ed esaustive indicazioni circa gli oneri, tenendo conto che le risorse disponibili erano pari a 43,5 milioni di euro, già assegnati, e a 3 milioni di euro relativi a canoni annuali all’epoca già sostenuti dal Comune per la locazione degli immobili sede degli uffici giudiziari.

Veniva selezionata la proposta dell’impresa Pizzarotti, in base alla quale talune opere sarebbero state vendute all’amministrazione comunale (per 43 milioni di euro) e la restante parte locate per un canone di 3 milioni di euro all’anno.

La vicenda ha dato poi luogo a vari ricorsi amministrativi e civili nazionali e a giudicati, alla nomina di commissari ad acta, all’introduzione da parte della Commissione europea, su esposto del Sindaco di Bari, di un’istruttoria per la verifica dell’eventuale violazione o elusione della normativa europea in tema di affidamento di appalti pubblici di lavori.

Il Consiglio di Stato chiede ora alla Corte di giustizia dell’Unione europea se lo stipulando contratto di locazione di cosa futura (anche in forma di atto di impegno a locare) equivalga a un appalto di lavori e possa rientrare fra i contratti esclusi dall’applicazione della disciplina di evidenza pubblica dalla direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. Chiede inoltre se, in caso di risposta positiva al primo quesito, si possa ritenere inefficace il giudicato eventualmente formatosi sulla vicenda, in quanto ha consentito una situazione giuridica contrastante con il diritto comunitario degli appalti pubblici e se sia quindi possibile eseguire un giudicato in contrasto con il diritto comunitario.

Nelle sue conclusioni (causa C-213/2013, Impresa Pizzarotti & C. Spa/Comune di Bari), l’avvocato generale Nils Wahl propone alla Corte di giustizia di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato nel senso che:

1. un contratto di locazione di cosa futura, il quale presenti le caratteristiche del contratto considerato nel procedimento principale, deve essere qualificato come «appalto pubblico di lavori» ai sensi dell’articolo 1, lettera a), della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori;

2. spetta al solo giudice nazionale stabilire i termini esatti di una decisione giurisdizionale che abbia acquisito autorità di cosa giudicata. Le modalità di esecuzione di tale decisione  rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. Nel caso in cui il giudice nazionale disponga, in virtù di disposizioni di diritto nazionale, del potere di completare, o perfino di sostituire, i termini della cosa giudicata, spetta a esso esercitarlo ai fini di un’adeguata attuazione del diritto dell’Unione.

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